PDL Veneto cantiere veloce

27 Mag 2020
27 Maggio 2020

Pubblichiamo il progetto di legge 513, che verrà illustrato domani nella seconda commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, “SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA PER IL RILANCIO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E LA PROMOZIONE DELLA RIGENERAZIONE URBANA EDEL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - “VENETO CANTIERE VELOCE”

PDL513 - Veneto cantiere veloce

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5 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Attenzione il testo del disegno di legge non è più quello pubblicato, è stato modificato!

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  2. Franco dalla libera says:

    Occupazione del suolo ,se per un cambio destinazione da annesso agricolo ad abitativo il comune fra contributo straordinario e oneri esige 80 € a m3 conviene acquistare un appartamento,ecco che la legge sul consumo e cementificazione del suolo a che serve!

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  3. Anonimo says:

    Nota all’art. 3-
    Sono d’accordo, in pratica immagino che le norme dei Comuni dovrebbero avere tutti e 5 i parametri, di cui almeno i primi 3 sono vincolanti immagino; quindi se per assurdo manca uno dei primi tre parametri e ci sono gli ultimi 2, che poi sono dettate da leggi statali, si rispetta la norma dell’art. 3??? mi pare strano

    una nota alla lett. a) come mai viene comparata le superficie coperta con quella impermeabile massima, il primo incide sulla conformità urbanistica-edilizia, il secondo anche no.

    Domanda generale: la Regione può stabilire che cosa si intende in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche gli interventi ricadenti nelle zone B e D di cui al DM 1444/68… e poi definire i parametri???

    note all’art. 5-
    Art. 17 bis – Destinazioni d’uso.
    1. Ai sensi dell’art. 23 ter del decreto del Presidente della Repubblica n.
    380 del 2001,
    la lett. a) cita: salva diversa previsione da parte delle leggi regionale,

    di fatto si sta intervenendo su una norma che la Regione Veneto ancora non aveva recepito (rif: ANCE 08-04-2020 pubblicato su questo portale).

    Nota all’art. 7 –
    appare importante e toglie ogni dubbio, per chi ancora l’aveva, che gli interventi della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, sono ad oggi soggetti al contributo straordinario, VISTO che il progetto di legge in esame, ESENTA, per la durata di due anni, dal contributo, straordinario di cui lettera d-ter) del comma 4 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”

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  4. Anonimo says:

    Se si nota, sempre in riferimento al comma 4, che cita:
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

    il termine ulteriore vuol dire diversi, non che gli interventi soggetti a Scia ora sono soggetti a CILA.

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  5. Anonimo says:

    Ai sensi dell’art.6 bis c.4 lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
    A parte che già da tempo doveva essere recepita la estensione della disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, dalla Regione, se non l’ha ancora fatto, oggi rimedia ad una suo ritardo, idem sui cambi d’uso;
    1. Ai sensi dell’art.6 bis c.4 lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    L’art. 2 del PDL 513 lett. a, b,c non fa altro che estendere interventi soggetti oggi a Scia a Cila..
    grande rivoluzione…

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