Regione Veneto: progetto di legge “Veneto cantiere veloce”
Pubblichiamo il testo del progetto di legge regionale n. 20/2021 denominato "Veneto cantiere veloce" ed avente ad oggetto "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo del suolo".
Il testo, in sostanza, contiene alcune modifiche alla l.r. Veneto n. 11/2004 ed alla l.r. Veneto n. 14/2019, nonché alcune disposizioni attuative ed applicative dei principi contenuti nel d.P.R. n. 380/2001.
PDL n. 20_Testo aggiornato 4 marzo
Commento all’art. 7
premesso che l’art. 10 Dpr n. 380/2001
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
La Regione può andare oltre o si deve muovere dentro questi paletti???
Con l’entrata in vigore di questa Legge, non si applica più in Veneto l’art. 3 comma1, lett.a-b, che parlano di cambio d’uso, nella manutenzione straordinaria e risanamento conservativo e nemmeno il punto 39) della tabella A della Legge Madia???
per fortuna hanno eliminato l’art. 4 nella parte che era sempre consentito e rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art.6 c.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il mutamento della destinazione d’uso: a) tra destinazioni commerciale, direzionale e artigianale, all’interno delle unità immobiliari fino a 250 mq. di superficie;
b) tra destinazioni residenziale, direzionale- servizi (uffici, studi, direzionale sanitario e assimilabili), all’interno di unità immobiliari fino a 250 mq. di superficie.
Qualcuno avrà fatto notare che se anche attività libera, queste destinazioni dovevano garantire il rispetto degli standard previsti dallo strumento urbanistico, QUINDI ADDIO controllo…
Commento art. 2
Nei PUA, IMMAGINO siano stabiliti i 4 parametri, ma una volta scaduti in termini dei 10anni, rimangono vincolanti fino a quanto rimane comparto soggetto a PUA nel repertorio normativo, il rispetto degli allineamenti e le prescrizioni, come si applica si questo caso, non valgono più gli allineamenti e le prescrizioni ma solo i 4 parametri???
eliminato :
Art. 2 – Estensione dell’applicabilità della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
Art. 10 -Misure di semplificazione in materia di fiscalizzazione delle opere edilizie irregolari- Modifica dell’art. 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
Art. 7 – Esenzione temporanea del contributo straordinario di cui lettera d-ter) del comma 4 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed urbanistica.
Modifiche rispetto al progetto presentato:
art. 2 –
– è stato eliminato il passo “ gli interventi ricadenti nelle zone B e D di cui al DM 1444/68 di completamento o comunque denominate,” ora si parla di nuova costruzione
– eliminato il punto b) – Volume o superficie lorda di pavimento massima; e pure al punto a) Superficie impermeabile massima;
Ora la domanda rimane: il Consiglio Comunale deve esprimersi Sui PUA o sugli interventi diretti, sul fatto si intendono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, altrimenti dove si applica??? almeno una ricognizione bisogna farla, perché non mi pare che si sia mai approvato un PUA vecchio, oggi magari con un lotto ancora libero e che si possa attuare l’intervento scon SCIA art. 23 dpr 380/2001
Se serve a velocizzare ben venga. Per il resto mi pare che dopo 1 anno dal PDL n. 513 del maggio scorso anno, poi presentazione del PDL 20 a novembre 2020, di veloce ci sia poco– geom. giglio
“La montagna ha partorito il topolino…..”
Ben più interessante è la lettura del testo unificato del relatore del disegno di legge:”Misure per la rigenerazione urbana” all’esame del Senato reperibile qui:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1186586/1209646/index.html
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