Urbanistica: ecco la L. R. Veneto n. 4/2015
Pubblichiamo, in attesa della promulgazione e della relativa pubblicazione sul BUR, la Legge Regionale del Veneto n. 4/2015 ("Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali") approvata dal Consiglio Regionale in data 06 marzo 2015.
Questa Legge, che modifica anche la L. R. Veneto n. 11/2004, contiene importanti novità in ambito urbanistico.
Segnaliamo, in particolare, l'art. 2 che concerne la nuova determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza.
Merita attenzione il terzo comma di questo articolo secondo cui: "Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio".
Probabilmente il legislatore regionale voleva risolvere il problema del recupero degli oneri non versati: i Comuni, infatti, negli anni scorsi spesso hanno calcolato gli oneri sulla base della L. R. Veneto n. 61/1985 e non sulla base dell'art. 16, c. 9 del DPR n. 380/2001, che prevede una misura variabile dal 5 per cento al 20 per cento.
A parte i dubbi di costituzionalità di questa nuova disposizione, essa, però, come talvolta capita, quando si vuole dire e non dire, è scritta in modo talmente contorto che non sembra idonea a risolvere il problema.
Mi chiedo, infatti, se i Comuni si sentiranno tranquilli a omettere di recuperare gli oneri sulla base di una disposizione del genere (della serie: "e se poi la Corte dei Conti ritenesse che una disposizione scritta così in pratica non dice niente di comprensibile?")
Dario meneguzzo - avvocato
E’ possibile che sulla scorta di tali nuove disposizione un Comune adotti una delibera con cui rivede completamente la determinazione delle tabelle per il contributo di costruzione e anche per il costo di costruzione, applicando tali oboli anche su SCIA e DIA e non già solo per i PdC rilasciati come precisa l’art. 16 del DPR 380/2001, oltretutto non considerando le eccezioni previste dall’art. 17?
“Gli articoli 18 comma 1 e 21 comma 1 della LR 50/2012 a cui fa riferimento la nuova disposizione della LR 5/2015 in materia di medie strutture di vendita si riferiscono alle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1500 metri quadrati che “possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale”.
Una delle novità delle LR 50 era proprio questa: il venir meno dell’obbligo localizzativo specifico per le MSV < mq 1500 per le quali i Comuni avrebbero dovuto adeguare i propri strumenti urbanistici, intervenendo (rimuovendo o introducendo) previsioni e regole specifiche di insediamento o requisiti di qualità, anche al fine di superare i limiti della zonizzazione urbanistica e introdurre mixitè nelle destinazioni d'uso delle zone (si veda in proposito la interessante nota alla sentenza TAR LOMB. 2271/2013 di E. Boscolo in Riv. Giur. Edilizia 2013). Ma se cosi è, i Comuni avrebbero potuto provvedere, anche in assenza di PAT con varianti ai sensi dell'art. 50 comma 4 delle LR 61/85 lett. b) e l). Ciò a differenza delle MSV > di mq 1500 per le quali è stato introdotto l’obbligo localizzativo, per cui l’art. 2 del regolamento prevede si debba intervenire con variante al PI. Il nuovo articolo di legge sottende evidentemente l’idea che anche per le medie strutture < 1500 mq sia necessario individuare una destinazione di zona o un'area specifica. In questi giorni, poi, il Comune di Padova ha adottato un "Piano del Commercio al dettaglio su area privata – Pianificazione locale delle medie e grandi strutture di vendita”. Sembra di essere tornati addirittura alla L 426/1971! La mia impressione è che in Veneto si stiano facendo grandi passi (indietro!!!) sulla strada della liberalizzazione delle attività commerciali."
La riclassificazione di aree edificabili in aree inedificabili ai sensi dell’art. 7 cosa comporta di fatto?
a) Una nuova destinazione (ZTO “area inedificabile”)?
b) Trasformazione in area agricola (anche se di fatto una certa potenzialità edificatoria c’è)?
c) Nessuna trasformazione urbanistica (rimane zona A, B, C, D, ecc.) viene solamente bloccata l’edificazione (tutta e proprio tutta l’edificazione?!? Una recinzione si può fare o no…)?
E se nella nuova area “inedificabile” ci sono per caso dei manufatti, quali saranno gli interventi ammessi su di essi?
sulle novità introdotte dalla nuova legge regionale e su argomenti correlati, il comune di spinea sta organizzando un convegno che si svolgerà venerdì 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 13.30; relatori avv. stefano bigolaro e avv. alessandro veronese; sede. municipio di spinea. Appena riuscirò a definire il programma lo invierò chiedendo anche la pubblicazione su questo sito.
fiorenza dal zotto
caro fernando quello e solo uno dei punti… io non ho mai visto una variante adottata in giunta e approvata in consiglio ( art. 18 ter) poi invece nell’art. 4 della legge torna il piano attuativo approvato dal consiglio comunale… sigh
Il nuovo art. 18ter parla di “individuazione di aree commerciali” e non di “zone”: quindi dovrebbe trattarsi dell’individuazione di aree commerciali all’interno di zone già esistenti (anche nei PRG), dunque con l’esclusione della possibilità di variazione di zona (ad es. da agricola a commerciale). O no?
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