Il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato del G.A. sulle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso o universitarie non attiene a valutazioni di opportunità da parte della P.A., ma concerne l’esercizio della discrezionalità tecnica, pienamente sindacabile. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici deve infatti svolgersi non attraverso il mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo.
Con la d.lgs. 3 luglio 2026, n. 136 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 176 del 31.07.2026, Suppl. ordinario n. 27), in vigore dal 15.08.2026, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa alle norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE. Si segnalano gli artt. 10 ss. d.lgs. cit., che apportano modifiche al d.lgs. 164/2000.
Con la l. 23 luglio 2026, n. 135 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 174 del 29.07.2026), in vigore dal 13.08.2026, è stata approvata una delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
Si segnala l’art. 3, co. 1 l. cit. – che sembrerebbe operante senza bisogno di un decreto delegato del Governo – secondo cui, al fine di sostenere i giovani e le famiglie, i Comuni, nel rispetto dell’autonomia scolastica, possono stipulare convenzioni finalizzate all’utilizzo degli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dal precedente art. 1, in particolare le attività educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti.
Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 luglio 2026 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 174 del 29.07.2026), è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di diffusione eccezionale della specie Granchio blu «Callinectes sapidus» verificatosi nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 nelle acque interne e marittime della Regione Veneto.
Con il d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 181 del 06.08.2026, Suppl. ordinario n. 28), in vigore dal 07.08.2026, è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento fiscali (di cui all’art. 1 d.lgs. cit. e al suo allegato).
Contestualmente, gli artt. da 2 a 8 d.lgs. cit. hanno approvato disposizioni di coordinamento e correttive relative ai Testi unici di cui all’art. 21, co. 1 l. 111/2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale. In particolare, risultano emendati:
- il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.lgs. 117/2026;
- il Testo unico dell’IVA, di cui al d.lgs. 10/2026;
- il Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, di cui al d.lgs. 123/2025;
- il Testo unico dei tributi erariali minori, di cui al d.lgs. 174/2024;
- il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al d.lgs. 33/2025;
- il Testo unico della giustizia tributaria, di cui al d.lgs. 175/2024;
- il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al d.lgs. 173/2024.
Con il d.l. 5 agosto 2026, n. 139 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 180 del 05.08.2026), in vigore dal 06.08.2026, sono state approvate disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.
Con il d.lgs. 26 giugno 2026, n. 138 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 178 del 03.08.2026), in vigore dal 18.08.2026, è stata approvata la revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell’art. 3, commi 1 e 2, lett. a l. 160/2023.
Con la delibera n. 258 del 7 luglio 2026 (di cui al comunicato in G.U., Serie generale n. 175 del 30.07.2026), l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni in merito al conferimento dell’incarico di componente dei collegi consultivi tecnici, in particolare sulla gestione del conflitto di interessi e sui limiti al numero degli incarichi.
Con la l. 28 luglio 2026, n. 137 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 177 del 01.08.2026), in vigore dal 16.08.2026, è stata approvata una delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Il Consiglio di Stato ha commentato l’art. 90 d.P.R. 380/2001, in materia di interesse sismico nella sopraelevazione degli edifici.
La funzione della certificazione regionale prevista dal comma 2 art. cit. è quella di attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del Comune, l’idoneità della struttura “a sopportare” il nuovo carico.
Poiché tale verifica potrebbe avere anche carattere negativo e prevedere che nessun ulteriore piano è in concreto realizzabile, è logico ritenere che la stessa debba essere effettuata (ed anzi a maggior ragione) anche per le strutture in muratura, in relazione alle quali la sopraelevazione è peraltro potenzialmente ammessa, per ragioni di precauzione, nei soli limiti prescritti dal comma 1 art. cit. In altri termini, la certificazione che individua il numero massimo di piani realizzabili serve in primis per verificare se vi siano piani realizzabili, e quindi se l’unico piano astrattamente consentito per le strutture in muratura sia in concreto assentibile, in base alle effettive condizioni statiche dell’edificio da sopraelevare.
La sopraelevazione di un piano dell’edificio in muratura, rilevante ai sensi dell’art. 90 cit., consiste nell’innalzamento dell’edificio di un ulteriore piano: la norma si riferisce non a un generico aumento di volumetria, o alla sopraelevazione anche parziale di un piano, ma, specificamente, per gli edifici in muratura, alla sopraelevazione di un piano, per gli edifici in cemento armato normale e precompresso alla sopraelevazione anche di più piani.
L’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni precisa che «una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) [i.e. sopraelevazione della costruzione]» (cfr. art. 8.4.3, co. 4 d.m. 17 gennaio 2018).
Nel caso di specie, nello stato originario dell’edificio, il piano ottavo risultava dedicato ai locali tecnici, mentre, nello stato di progetto, tale piano veniva trasformato in un nuovo piano camere, con contestuale spostamento dei locali tecnici sul nuovo piano nono, con relativa costruzione di una porzione di solaio e realizzazione di una tettoia in lamiera con struttura in ferro a protezione degli impianti.
Il Consiglio ha ritenuto come, già dal punto di vista fattuale, l’intervento in questione prevedesse la realizzazione di un nuovo piano, con conseguente sopraelevazione dell’edificio rilevante ai fini dell’art. 90 cit.: la trasformazione del piano dedicato ai locali tecnici (piano ottavo) in un vero e proprio piano abitabile composto da nuove camere comportava un aumento del carico strutturale ai fini dell’art. 90 cit.
Post di Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti