9 Marzo 2016
La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna affronta alcune rilevanti questioni pratiche in materia di notificazione degli atti interruttivi della prescrizione:
- la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (per il notificante dalla spedizione, per il destinatario dal ricevimento)  si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali), cosicchè l'atto interruttivo pervenuto fuori termine non interrompe la prescrizione;
- la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera, con conseguente nullità della notifica stessa, nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell’atto (anche se era la vecchia residenza del destinatario)
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →
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