È ammissibile un’offerta esigua?

12 Ago 2014
12 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 31 luglio 2014 n. 1100 chiarisce che la presentazione di una proposta esigua non rende ex se l’offerta incongrua ed inaffidabile, dovendo la stazione appaltante valutare nel suo complesso la serietà dell’offerta: “Passando all’esame del merito, occorre premettere che nelle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi o forniture, la stazione appaltante deve senz’altro indirizzare la propria scelta in favore dei concorrenti i quali presentino offerte che, in relazione alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino nel loro complesso equilibrate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore (così TAR Veneto, Sez. I, 20 gennaio 2014, n. 64)” ed ancora: “8.2. L’esiguità del margine di profitto costituisce pertanto frutto di una precisa politica aziendale che valuta l’aggiudicazione dell’appalto, in sé, “un’importante occasione” per le positive ricadute a livello curriculare e di sviluppo commerciale, come oggettivamente confermato dall’andamento del fatturato aziendale complessivo desumibile dai medesimi bilanci degli ultimi sei anni, il quale segnala una crescita progressiva, malgrado la grave crisi economica in atto.

8.3. Peraltro, in presenza di un’offerta non in perdita o comunque in assenza di un utile totalmente inesistente e/o simbolico, l’oggettiva esiguità del profitto programmato non costituisce di per se stesso un elemento da cui poter dedurre l’inaffidabilità ovvero l’incongruità della proposta economica, dovendosi avere riguardo alla serietà dell’offerta considerata nel suo complesso (così CdS, sez. IV, 23 liglio 2012, n. 4206).

8.3.1. Infatti, la scelta strategica di un’impresa di ottenere comunque l’affidamento di una gara pubblica, malgrado un utile assai ridotto, conserva un indiscutibile potenziale produttivo che è quello di realizzare un fatturato a garanzia della stessa persistenza economica dell’attività, acquisendo o mantenendo quote di mercato, vieppiù importante nell’attuale situazione di straordinaria crisi congiunturale.

8.4. Peraltro, considerato che nel caso in esame il prezzo offerto risulta non solo sufficiente a coprire i costi da sostenere, ma addirittura sostanzialmente identico a quello offerto dalla stessa ricorrente, tale opzione non può essere censurata neanche sotto il diverso profilo sollevato della pretesa idoneità ad alterare la libera concorrenza dei concorrenti”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1100 del 2014

Le regole di trasparenza di cui alla l. 190/2012, n. 190 e al dlgs 33/2013: gli enti economici e le società partecipate

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

In data 31 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Circolare n. 1/2014 a firma dell'allora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Giampiero D'alia - avente ad oggetto “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società partecipate”.

Si è atteso un discreto lasso di tempo prima di affrontare la tortuosa ricostruzione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del “pacchetto trasparenza” operata dal documento in esame, nella speranza che vi fosse un qualche obiettivo ripensamento...

Nulla di tutto questo c'è stato, se non il cambio della guardia alla guida del Ministero.

Non rimane allora che provare a riordinare, con qualche considerazione a margine, taluni passaggi della circolare, come dal documento allegato.

dott.sa Paola Masetto

Nota sulla circolare Ministro PA 1_2014

Per le opere che interessano la viabilità provinciale prima della variante urbanistica deve essere approvato il progetto da parte della Provincia

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 994 del 2014.

Si legge nella sentenza: "Con il ricorso in oggetto e per i motivi di seguito esposti il sig. M. G. impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di Paderno del Grappa, n. 62 del 29.10.2007, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un marciapiede in via Piave, con conseguente variante al vigente strumento urbanistico comunale, variante debitamente approvata con delibera consiliare n. 79 del 19.12.2007, parimenti impugnata, comunicata all’interessato in data 11 gennaio 2008, nonché degli atti presupposti, compresa la delibera di adozione della variante stessa e l’eventuale approvazione, anche per silentium, da parte della Regione. La variante de quo ed il relativo progetto di realizzazione del marciapiede lungo la S.P. n. 26, nella parte in cui interessa il Comune di Paderno del Grappa, è stata determinata dalla necessità di allargare il tratto stradale mediante lo sbancamento del terreno corrente lungo la  provinciale ed interessante la proprietà del ricorrente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Ritenuto il progetto, preordinato al futuro esproprio, pregiudizievole per i propri interessi, potendo il previsto sbancamento influire sulla staticità della casa di abitazione poco sopra realizzata, il ricorrente ha quindi chiesto con il presente ricorso l’annullamento degli atti impugnati, in quanto affetti dai seguenti vizi di legittimità: Violazione dell’art. 19 del D.P.R. 327/01 e della legge regionale n. 27/2003, in quanto trattandosi di opere che interessano un tratto della viabilità provinciale, il relativo progetto, necessario anche ai fini della variante urbanistica, doveva essere preventivamente approvato dall’ente proprietario della strada, ossia dalla Provincia...

ritiene il Collegio che il ricorso possa trovare accoglimento con riguardo al primo motivo dedotto, atteso che risulta inosservata la disposizione di cui all’art. 19 del D.P.R. 327/2001, che espressamente dispone: “Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore  può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico”. Nel caso di specie detta sequenza procedimentale non è stata osservata, nonostante si trattasse di un intervento che, prevedendo l’allargamento del tratto stradale di proprietà provinciale (S.P. 26), necessitava della preventiva approvazione del progetto da parte della Provincia. Per detto assorbente motivo il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 994 del 2014

La determinazione del QRI (quote latte) discende dai dati provenienti dalle banche dati di AIMA

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 1003 del 2014.

Si legge nella sentenza: "i provvedimenti impugnati provengono dalla Regione Veneto che legittimamente ha posto a fondamento delle proprie determinazioni i dati provenienti dalle banche dati di AIMA, secondo un procedimento prefissato dalla legge. In particolare, ogni impresa ha, in base alla produzione storica ex art.2 L. n.468/92, una quota assegnata (QRI) che le viene comunicata annualmente anche se non modificata, quale risultante in base ai dati in possesso dell'AIMA e dell'archivio informatico trasmesso da quest'ultima alla Regione Veneto. Dunque, la quota originariamente determinata e assegnata, fatte salve le comunicazioni comunitarie aggiuntive, può variare solo a fronte di specifici eventi provocati dallo stesso produttore (es. affitto o compravendita di QRI, mobilità temporanea o definitiva, mutamenti di conduzione ed altri fatti giuridici incidenti sulla gestione dell'azienda). Assume quindi rilievo, come atto presupposto, nel caso in esame, l’originaria assegnazione di quota al Luisotto, che nel caso di specie è stata impugnata al T.A.R. del Lazio con ricorso n. 6615/2000, respinto con sentenza n. 2148/2013 divenuta definitiva. Ne deriva l’incontestabilità della determinazione del QRI posta a fondamento delle assegnazioni di quota impugnate con i ricorsi in esame".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 1003 del 2014

L’individuazione della miglior offerta non anomala non implica una nuova graduatoria

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1144 chiarisce la portata dell’art. 88, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006: “9.1. Il primo motivo di censura si fonda sull’erroneo presupposto secondo cui il riferimento alla miglior offerta” non anomala operato dall’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di esclusione della prima graduata, comporti la necessità di una nuova attribuzione di punteggi, anziché con lo scorrimento della graduatoria.

9.2. Ed invero, la citata disposizione stabilisce che: «La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala».

9.3. Il dato normativo stabilisce dunque il principio opposto: una volta stilata la graduatoria provvisoria, la stazione appaltante, ove rilevi l’incongruità dell’offerta della prima graduata, procede “progressivamente” nei confronti delle successive offerte, sino ad “individuare la migliore offerta non anomala”, con conseguente impossibilità di modificare la graduatoria stessa nel caso sia possibile uno scorrimento che consenta l’aggiudicazione ad un’offerta non anomala”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1144 del 2014

Controversie sui contributi pubblici: giurisdizione del G.A. o del G.O.?

11 Ago 2014
11 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1153 conferma il riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di finanziamenti pubblici: “Orbene, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza amministrativa il Collegio, sul punto, osserva che, mentre l'assegnazione di finanziamenti da parte della P.A. in favore dei privati – o anche enti pubblici - costituisce esercizio di un potere discrezionale con la conseguenza che il destinatario ha, rispetto a tale atto, un interesse legittimo sul quale la cognizione compete al giudice amministrativo, la fase successiva di concreta erogazione della somma assegnata costituisce un mero adempimento dell'obbligo assunto dalla P.A., cui corrisponde un credito del beneficiario a ricevere quanto assegnato condizionato all'osservazione degli oneri imposti dalla legge o dall'atto di sovvenzione.

Pertanto, in questo caso, ogni conseguente controversia è devoluta al giudice ordinario, cui spetta la cognizione di ogni eventuale modifica o riduzione delle somme assegnate per effetto di eventuali inadempimenti degli oneri assunti dal beneficiario del finanziamento (C.d.S., Ad. Plen., 29.01.2014, n. 6; C.d.S., sez. V, 27.12.2013, n.6277).

Più precisamente deve osservarsi che la giurisprudenza (cfr. C.d.S., sez. V, n. 7994/2010 e n. 5962/2010) ha utilizzato il criterio di riparto della giurisdizione fondato sull'individuazione del momento procedurale interessato dall'impugnativa e sulla causa dell'iniziativa revocatoria, stabilendo che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo i provvedimenti di revoca o decadenza del contributo, anche susseguenti l'erogazione, se costituiscono manifestazioni di autotutela amministrativa, mentre le modalità di utilizzazione del contributo ed il rispetto degli obblighi assunti attengono a posizioni di diritto soggettivo; in tal caso il potere dell'Amministrazione si configura come potere di controllare l'esatto adempimento degli obblighi del concessionario, la cui inosservanza si connota come inadempimento, a cui consegue la revoca del beneficio.

Nel caso di specie la questione attiene, come emerge dalla ricostruzione fattuale proposta, sia dalla ricorrente, che dalla resistente, alla asserita violazione delle disposizione contrattuali e normative del contributo.

Pertanto, la definizione della fase di individuazione del beneficiario con l’assegnazione delle somme previste chiude, nei termini sopra precisati, il momento discrezione della p.a. ed apre una successiva fase in cui le parti, o meglio il beneficiario è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, il cui asserito pregiudizio è scrutinabile dal giudice ordinario anche in ossequio all’insegnamento della Corte Costituzionale ( Sentenza n. 204/2004)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1153 del 2014

Lo spunto del sabato: la storia dell’orso

09 Ago 2014
9 Agosto 2014

Per le vacche e contro l'orso: ecco, finalmente si è svelato per quale nobile scopo alcuni italiani sono disponibili a preoccuparsi, indignarsi e arrabbiarsi, fino al punto di disobbedire alle Autorità, imbracciare le armi e sparare al nemico, compiendo così memorabili azioni rivoluzionarie. 

L'orso Genè (alias M 4) è avvisato: lasci vivere in pace le vacche dell'altopiano di Asiago o diventerà il tappeto di una malga!

Il povero  Genè ha concepito la balzana idea di andare a fare l'orso proprio da quelle parti. Si sa che l'orso accumula grassi per il letargo invernale, ma Genè non riesce neanche a farlo, perchè, ogni volta che cattura una vacca e ne mangia un pezzo, i malgari furiosi gli portano via il resto e allora lui, che per natura sa fare solo l'orso, ne ammazza un'altra e la storia va avanti così, tra l'orso affamato che si ostina a fare l'orso e i malgari arrabbiati. 

E fossero solo i malgari a dolersi! Anche qualche politico si è sentito in dovere di reclamare Giustizia, intimando addirittura l'abbattimento dell'orso assassino. I politici più buoni, invece, hanno chiesto che l'orso sia catturato e riportato al paese d'origine, come vorrebbero fare con i migranti che sbarcano a Lampedusa. Non è ancora ben chiaro come si farà per costringere l'orso a confessare quale sia il suo paese d'origine, ma non si può escludere che il pubblico ministero chieda al G.I.P. un provvedimento cautelare a scopi persuasivi.

Intanto al Giornale di Vicenza  pervengono angosciate missive dei lettori in preda al panico: il signor Carlo non se la sente più di fare le passeggiate in notturna nella piana di Marcesina, di guardare le stelle cadenti dalla chiesetta di San Lorenzo, di visitare il riparo Dalmeri, la grotta di Ernesto e i forti della prima guerra mondiale e conclude con pathos: "chiedo alle autorità competenti indicazioni ufficiali su cosa fare o non fare per ridurre le probabilità di incontrare l'orso e in caso di contatto ravvicinato come comportarmi. Ad esempio, ci si può muovere tranquillamente di giorno e di notte? Su qualsiasi terreno? E' preferibile essere in gruppo, utilizzare vestiario a colori sgargianti e profumi particolari?  E' conveniente produrre rumori, parlare a voce alta, magari con un megafono?" 

Gli è che io non sono una autorità competente (per fortuna, vista la fine che fanno), ma, se potesse servire un consiglio, quando a me non viene sonno, per addormentarmi ascolto Enya. Si potrebbe allora chiedere a Danilo Mainardi e a Piero Angela che cosa accadrebbe, se facessimo ascoltare all'orso qualche brano della cantante irlandese.

Abito a Priabona e nei paraggi di casa mia abbiamo ritrovato il cranio dell'orso delle caverne e ci sono località che si chiamano "buso dell'orso" e simili:  il nuovo sindaco di Monte di Malo Mosè Squarzon non potrebbe concedere la cittadinanza onoraria all'orso Genè, proprio in virtù di questi antichi legami dei nostri antenati con la famiglia degli orsi?  Magari tra noi autoctoni ci capiremmo meglio di quanto accada sull'altopiano di Asiago.

Del resto, sembra che dalle mie parti non ci siano più neanche le vacche. O almeno così afferma il parroco Don Lino, ma non si sa bene se anche questo discorso faccia parte della storia dell'orso. 

Dario Meneguzzo - uno che ogni giorno di più sospetta di essere capitato da queste parti per uno scherzo del destino burlone

Dedicato a tutti quelli hanno incontrato l'orso che sta dentro di sè.

Quando vi è un effettivo inizio dei lavori edili?

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 06 agosto 2014 n. 4201 si sofferma sul concetto di inizio dei lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001: “La nozione di "inizio dei lavori" contenuta nell’art. 15, comma 2 DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi.

In questa prospettiva i lavori devono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio (cfr. Cass. pen., sez. III, 27 gennaio 2010, n. 7114; Cass. pen. n. 19101 del 2008, Cass. pen. n. 19101 del 2008; Cass. pen. n. 19101 del 2008; Cass. pen. n. 12316 del 2007; Cass. pen. n. 539 del 2006).

E’ evidente che il mero espianto arboreo e l’apposizione del cartello di cantiere non può considerarsi come effettivo inizio dei lavori tale da manifestare la reale e consistente voluntas aedificandi dell’appellante (cfr. Cons. St., sez. II, 28 aprile 2010, n. 4170; Cons. St., sez. IV, 18 giugno 2008, n. 3030)”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 4201 del 2014

Si può acquistare fuori dal M.e.P.A. lo stesso bene/servizio presente ad un prezzo inferiore?

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

La recente giurisprudenza contabile, a differenza di quella passata, sembra ammettere tale possibilità.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, infatti, nella deliberazione n. 286/2013/PAR del 17.12.2013, pur riconoscendo l’obbligatorietà di ricorrere al M.e.P.A. per l’acquisto di beni e/o servizi sotto soglia da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche, nonché da parte degli enti locali, sembra introdurre un’ulteriore e nuova deroga a questo principio.

Fermo restando la possibilità di ricorrere al mercato esterno se 1) il bene e/o il servizio non è presente nel mercato elettronico o se 2) la stazione appaltante richiede delle specifiche tecniche e/o dei requisiti particolari che non sono soddisfatti dalle offerte presenti nel catalogo elettronico, i Giudici sembrano ammettere tale opportunità anche laddove sia possibile acquistare il bene e/o il servizio ad un prezzo inferiore.

A fronte del quesito posto dal Presidente della Provincia di Parma - “se possa risultare possibile l’accesso al libero mercato, qualora l’indagine nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero di atri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207, evidenzi la disponibilità dei beni e servizi necessari ma a prezzi superiori rispetto a quelli normalmente praticati nel contesto commerciale di riferimento” - la Corte dei Conti per l’Emilia Romagna risponde che: “Altresì, la lettura coordinata e sistematica del summenzionato comma 450 con l’immediatamente precedente comma 449 della L. 296/06 per cui, per l’acquisto di beni e servizi “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m., possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma …. ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.  ….” , comporta che “l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti  va mitigato ogni qualvolta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana n.151/2013). Quanto sopra pur, evidentemente, nella indispensabile giustificazione delle oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art.327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli art.38 e 39 del codice dei contratti pubblici”.

 La sentenza che si commenta richiama la Deliberazione della Corte dei Conti n. 151/2013/PAR del 30.05.2013, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ove si legge che: “il collegio sottolinea che la questione trova risposta analizzando la ratio sottesa alle norme sopra riportate in cui i principi di economicità e di efficienza perseguiti dalle norme sopra riportate si rinvengono in diversi punti. In particolare l’art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, nel fare salvo “quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” lascia inalterata la norma di cui al comma 449 ivi citato che espressamente prevede che “Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti”; in tal senso l’obbligo di ricorrere agli strumenti di approvvigionamento descritti va mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno persegue la ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma. Del resto la tabella stilata da Consip-MEF “Tabella Obbligo-Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti” è chiara nello stabilire, in riferimento alle amministrazioni territoriali non regionali, la possibilità di operare “acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento” anche in riferimento alle tipologie merceologiche di cui al comma 7 più volte citato”.

Da quanto esposto sembra dunque evincersi che, per poter legittimamente acquistare all’esterno del M.e.P.A. o di altri mercati elettronici un bene e/o un servizio presente nel catalogo on line ad un prezzo maggiore, l’Amministrazione deve motivare in modo specifico e puntuale i risparmi di spesa connessi a tale scelta, indicando le ragioni che hanno portato l’ente ad non accettare la migliore offerta presenta on line e/o a non richiedere (rectius accettare) una specifica R.d.O. finalizzata a contrattare i prezzi e/o le condizioni migliorative del prodotto/servizio.

dott. Matteo Acquasaliente

Corte Conti Toscana n. 151 del 2013

Corte Conti Emilia Romaga n. 286 del 2013

Concetto di definitività delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali per gli appalti

08 Ago 2014
8 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 04 agosto 2014 n. 1151 si sofferma sul concetto di definitività del DURC.

Inizialmente il Collegio ricorda la giurisprudenza formatasi sul punto: “Preliminarmente è opportuno segnalare la uniforme giurisprudenza intervenuta nella presente materia sul concetto di definitività delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163 del 2006.

Il giudice amministrativo ha sostenuto che :” il concetto di definitività non può essere inteso in astratto nel senso che, a fronte di un obbligo contributivo (o anche fiscale) non contestato, è necessario comunque – prima che la violazione possa essere considerata “definitiva” - che l’ente preposto (INPS, nel caso di specie) ponga in essere tutti gli adempimenti successivi (finalizzati all’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva) attraverso l’adozione degli avvisi di accertamento e/o di liquidazione (recte: di addebito) e che, a sua volta, il contribuente abbia la possibilità di esperire, nei termini di legge, i rimedi amministrativi (compresi eventuali istanze di rateizzazione) e giurisdizionali previsti dalla normativa vigente;

- una tale interpretazione del concetto di definitività contenuto nel citato art. 38, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 163 del 2006, oltre al rischio di giustificare pratiche dilatorie dei pagamenti da parte dei contribuenti, si scontra in modo palese con i principi che regolano le gare ad evidenza pubblica che, come noto, sono ispirate in particolare alla par condicio tra i partecipanti, principio che ha come corollario inderogabile il fatto che, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di regolarizzazioni postume;

- in altre parole, il concetto di “definitività” nell’ambito della gare pubbliche va fotografato al momento della (scadenza del termine di) presentazione dell’offerta nel senso che dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione (cfr Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15) ovvero deve essere stato presentato – e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale”(cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 9216/2013).

In altri termini, il concetto di "definitività" nell'ambito della gare pubbliche va individuato al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nel senso che “ dubbi sulla debenza devono sussistere a quel momento oppure, a quella data, deve risultare accolta una istanza di rateizzazione ovvero deve essere stato presentato - e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale “(cfr : Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15)”.

Successivamente i Giudici si soffermano sulle novità introdotte dall’art. 31, c. 8 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013: “Tale rappresentato orientamento giurisprudenziale, invero, non ha, né poteva, tener conto della recente disciplina normativa introdotta, come detto, dall’art. 31, comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit. che testualmente recita : “ Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

Or bene, tale innovativa costruzione normativa ha alterato profondamente la precedente e riportata disciplina per il rilascio del DURC, così come accolta dalla giurisprudenza.

Il legislatore, anche in considerazione del principio partecipativo, ha ritenuto di dover optare per una diversa disciplina nel rilascio del DURC che tenga conto, al momento del rilascio, dei rilievi e della possibile regolarizzazione del debito, entro un termine definito.

La novella, pertanto, consente di superare anche possibili dubbi interpretativi circa la possibile procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007. Invero, sul punto, la pacifica giurisprudenza, era giunta alla conclusione che la riportata fattispecie non poteva trovare applicazione nelle gare di appalto, atteso che, in questo caso, la materia risulta disciplinata dalla differente ipotesi contemplata dal successivo art. 8, comma 3. L’art. 6, comma 3, d.m. cit., che, nel prevedere la sospensione del termine per il rilascio del D.U.R.C. fino all’avvenuta regolarizzazione, fa appunto salva la diversa disciplina dettata dal successivo art. 8 comma 3 del decreto (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194).

Ora, l’art. 31, comma 8 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 cit., invero, altera significativamente la precedente prospettiva imponendo agli enti interessati al rilascio del DURC un diverso procedimento che non si limiti a fotografare la situazione esistente al momento della richiesta, ma inviti l’interessato a regolarizzare, entro termini limitati, la sua posizione contributiva.

Pertanto, è solo allo scadere del termine previsto per corrispondere la somma dovuta, quindi, che la posizione previdenziale ed assicurativa dell’interessato diviene definitiva.

Ciò significa che il concetto di definitività del documento contabile è stato individuato dal legislatore, non già e non più nel momento della richiesta, bensì al termine previsto per la eventuale regolarizzazione delle debenze, affidando, così, all’ente/i non più una posizione meramente passiva e ricognitiva dello stato di insolvenza, ma imponendo a questi un comportamento attivo che indichi al contribuente anche e : “analiticamente le cause della irregolarità””.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1151 del 2014

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