30 Maggio 2017
Il Consiglio di Stato conferma, con alcune importanti precisazioni, una sentenza del TAR Veneto in materia di opere precarie, pubblicata su questo sito in data 9 maggio 2016.
Il Consiglio di Stato precisa che la disposizione dell’art. 6, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 va interpretata nel senso che la CIL non basta per legittimare la permanenza di opere di trasformazione urbanistico –edilizia del territorio per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni: qualora le esigenze temporanee perdurino oltre il termine suddetto, gli interessati dovranno munirsi di un idoneo titolo abilitativo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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