Il Veneto è pronto per la promozione delle comunità energetiche e dell’autoconsumo

25 Feb 2025
25 Febbraio 2025

Il recente Decreto Ministeriale 421 del 4 dicembre 2024, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (consultabile al link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/Archivio_Normativa/dm_421_04-12-2024.pdf), rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico sostenibile. Questo decreto, che si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali per la transizione energetica, pone un forte accento sullo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e sull’autoconsumo, con particolare attenzione alla regione Veneto.

Un Futuro Sostenibile per il Veneto

Il Veneto, già noto per il suo impegno verso la sostenibilità, è una delle regioni che beneficerà maggiormente delle risorse stanziate dal DM 421. Con una dotazione finanziaria di oltre 3 milioni di euro, la regione è pronta a implementare progetti esemplari che promuovono l’energia rinnovabile e l’autoconsumo?

Questi progetti non solo contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2, ma favoriranno anche la creazione di comunitĂ  energetiche locali, rafforzando il tessuto sociale e combattendo la povertĂ  energetica.

Le ComunitĂ  Energetiche Rinnovabili: Un Modello di Successo

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano un modello innovativo di produzione e consumo dell’energia. Queste comunità permettono ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni di unirsi per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile. In Veneto, le CER sono già una realtà consolidata, grazie a iniziative locali che hanno dimostrato come l’autoconsumo collettivo possa portare benefici economici e ambientali significativi.

Autoconsumo: Un Vantaggio per Tutti

L’autoconsumo, sia individuale che collettivo, è al centro delle politiche energetiche del Veneto. Il DM 421 prevede incentivi specifici per progetti che promuovono l’autoconsumo, con un’agevolazione in conto capitale fino all’80% per gli impianti realizzati da enti pubblici. Questo approccio mira a rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, riducendo i costi energetici e aumentando l’indipendenza energetica della regione.

Un Impegno Concreto per la Transizione Energetica

Il DM 421 del 4 dicembre 2024 è un esempio concreto dell’impegno del governo italiano e della regione Veneto per la transizione energetica. Le risorse stanziate saranno utilizzate per finanziare progetti esemplari che non solo rispettano i criteri di sostenibilità ambientale, ma che promuovono anche l’inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini. In questo modo, il Veneto si conferma una regione all’avanguardia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella promozione di un futuro energetico sostenibile.

Post di Daniele Iselle

Vinca in Veneto: decreto del Direttore delle Valutazioni Ambientali

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025
Pubblichiamo il provvedimento che approva, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", il modulo riportato in Allegato A, da utilizzarsi nei casi in cui un P/P/P/I/A non rientri nel campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA. Con l'acquisizione di tale modulo da parte dell'Amministrazione titolare del procedimento di autorizzazione o approvazione, non si rende necessaria l'attivazione delle procedure valutative di cui all'allegato tecnico del citato Regolamento n. 4/2025.
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Sul cambio di destinazione d’uso: incongruenze tra DL 69/2024 e linee guida ministeriali

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

L'architetto Stefano Anzanello, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota che volentieri pubblichiamo.

cambio uso salva casa

Repressione di una SCIA e termini procedimentali

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 19, co. 3 l. 241/1990, l’atto motivato assunto dal Comune di carenza dei requisiti e presupposti della SCIA interrompe il termine per la declaratoria di inefficacia, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure necessarie per conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Illogica edificabilitĂ  riconosciuta in sede di variante al PRG

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che sono illegittimi, per difetto di motivazione, gli atti di adozione e di approvazione di una variante al PRG, idonei a consentire, in una zona circoscritta e a vantaggio di un unico proprietario, un’edificazione per destinazione alberghiera, quando la zona interessata dalla variante contestata sia stata ritenuta dal Comune meritevole di una particolare tutela sotto il profilo ambientale e paesaggistico in occasione dell’adozione del PRG, approvato 15 mesi prima, tanto da delimitare al massimo l’edificazione, riservandola alle costruzioni utili al fondo o destinate alla residenza qualificata, sussistendo la manifesta incompatibilità (e, dunque, irrazionalità) di una modifica intervenuta a brevissimo lasso di tempo, rispetto alle finalità del vincolo e l’idea di sviluppo del territorio, come esplicitate in sede di adozione e approvazione del PRG.

Post di Daniele Iselle

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Interesse ad impugnare una variante al PRG

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che sussiste l’interesse a ricorrere relativamente alle deliberazioni di adozione e approvazione di una variante al PRG quando i ricorrenti, lungi dal dedurre la mera vicinitas, alleghino le concrete e lesive ricadute degli effetti della variante sulla fruizione della loro proprietà.

Nel caso di specie, i ricorrenti non contestavano l’aumento di cubatura in sé, ma la variazione di destinazione d’uso finalizzata alla realizzazione di una struttura ricettiva, nonché le conseguenze in materia di viabilità.

Post di Daniele Iselle

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Termine per la riassunzione del processo interrotto

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Accesso agli atti nei pubblici appalti: i segreti tecnici e commerciali

24 Feb 2025
24 Febbraio 2025

Il TAR del Lazio, Sede di Roma, ha affermato che dal combinato disposto dell’art. 35, co. 4, lett. a, e co. 5, nonché dell’art. 36, co. 2-3 d.lgs. 36/2023 (cd. terzo codice appalti) si trae che, in relazione agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, sono contemplate, in un’ottica di bilanciamento legislativo fra le esigenze di speditezza del contenzioso vertente sulle gare pubbliche e di riservatezza delle offerte: a) una “regola”, consistente nella reciproca messa a disposizione delle offerte da essi presentate; b) una “eccezione”, consistente nell’oscuramento da parte della Stazione appaltante, previa motivata e comprovata dichiarazione dell’operatore interessato, delle parti dell’offerta contenenti segreti tecnici e commerciali; c) una “eccezione alla eccezione”, consistente nella doverosità dell’ostensione in caso di indispensabilità, da parte di uno degli altri quattro operatori economici, ai fini della sua difesa in giudizio. La pretesa di uno di tali operatori economici alla mancata ostensione della propria offerta non può, pertanto, legittimamente fondarsi sull’assenza di un concreto interesse difensivo in capo agli altri, ma soltanto sulla presenza di un segreto tecnico o commerciale.

In taluni settori di mercato di più recente emersione (nella specie, welfare aziendale) la competizione concorrenziale fra le imprese si gioca esclusivamente su una continua personalizzazione delle offerte alla clientela quanto più innovativa, mirata e specifica possibile: in tali settori deve essere, perciò, seguita una lettura evolutiva della nozione di “segreto tecnico e commerciale”, tale da ricomprendervi l’intero patrimonio di conoscenze dell’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, capace di assicurare all’impresa un maggiore vantaggio competitivo e, quindi, un’aspettativa di un maggiore profitto economico. Una strategia aziendale fondata sull’utilizzo delle informazioni così accumulate è dunque da ricondurre nell’ambito della tutela di cui all’art. 35, co. 4, lett. a d.lgs. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La vicinitas in ambito commerciale

22 Feb 2025
22 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che l’operatore economico può ritenersi legittimato ad impugnare il titolo edilizio assentito ad un suo concorrente al concorrere due condizioni: 1) la certezza che l’immobile progettato verrà adibito all’attività concorrenziale; 2) la coincidenza totale o parziale del prevedibile bacino di clientela.

Risulta sprovvisto di legittimazione attiva l’operatore economico che si opponga ad un PdC adducendo la lesione di un interesse tipicamente commerciale che deriverebbe dalla realizzazione dell’opera, ma che non risulti insediato nella zona.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ordinanza contingibile di sgombero

22 Feb 2025
22 Febbraio 2025

Il T.A.R. afferma che è possibile emettere un’ordinanza contingibile ed urgente di inagibilità e di sgombero di un edificio anche se la situazione di degrado e/o di pericolo perdura da molto tempo.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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