20 Settembre 2023
Nel caso di specie, una convenzione di lottizzazione affermava che la ditta lottizzante s’impegnava a realizzare ed eseguire a propria cura e spese alcune opere di urbanizzazione primaria come indicate in tre tavole di progetto, “conguagliando successivamente il tratto di strada previsto dal PRG la cui spesa sarà a carico del Comune”.
I privati realizzavano la strada, chiedendone il ristoro economico al Comune, il quale glielo negava.
Il TAR Veneto ha affermato che tutto dipende da cosa le Parti avevano inteso con la parola “conguagliando”:
- se si interpreta come rimborso spese, i privati avrebbero dovuto allegare in giudizio le tavole di progetto, da cui risultasse che le opere da loro eseguite erano quelle dedotte in convenzione;
- se si interpreta come scomputo dagli oneri, la convenzione è difettosa per incompletezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti