Legge sull’economia dello spazio (extra-atmosferico)

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Con la l. 13 giugno 2025, n. 89 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 144 del 24.06.2025), entrata in vigore il 24.06.2025, sono state approvate le disposizioni in materia di economia dello spazio.

La legge è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-06-24&atto.codiceRedazionale=25G00095&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Transizione energetica: valutazione degli impianti Battery Energy Storage System (BESS)

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Segnaliamo un articolo di Daniele Iselle su "Transizione energetica: gli impianti Battery Energy Storage System (BESS) tra necessità, valutazioni di opportunità, profili di rischio, conformità normativa e consumo di territorio".

https://diselle.altervista.org/transizione-energetica-gli-impianti-battery-energy-storage-system-bess-tra-necessita-valutazioni-di-opportunita-profili-di-rischio-conformita-normativa-e-consumo-di-territorio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=gli-ultimi-newsletter-total-articoli-dal-nostro-blog_77&doing_wp_cron=1750832360.8402760028839111328125

Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 62-2025/P: Le tolleranze costruttive ed esecutive dopo il c.d. Decreto Salva Casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Segnalo il link allo studio del notariato:

https://www.notariato.it/wp-content/uploads/Studio-62-2025Pgt.pdf

“…Sono definite tolleranze costruttive gli scostamenti considerati lievi rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, perché rientranti nei parametri percentuali esattamente individuati dal legislatore. Viene ampliato il campo di applicazione della disposizione con un richiamo generico anche al “mancato rispetto” di “ogni altri parametro” (art. 34 bis 1 comma TUE), ma muta, invece, l’indice per la valutazione della tolleranza costruttiva: non più il 2 per cento delle misure progettuali, ma il 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, con la previsione di parametri crescenti per il tempo anteriore all’entrata in vigore delle nuove norme.

Costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi a condizione che non comportino violazione alcuna della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile ed i parametri dettati al proposito dal legislatore e devono essere eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.

Non si tratta di fattispecie oggetto di disvalore da parte del legislatore il quale non solo non le considera violazioni edilizie da sanzionare ma, per converso, attraverso la loro regolazione, mira a sbloccare la situazione di stallo in cui oggi versa il mercato immobiliare, fortemente penalizzato dalle incertezze del quadro normativo di settore.…".

Post di Daniele Iselle

Art. 36-bis T.U. edilizia e SCIA edilizia in sanatoria presentata prima della cd. riforma Salva casa

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Basilicata si è allineato al Consiglio di Stato, nell’escludere l’applicabilità dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 alle SCIA in sanatoria presentate in epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della disposizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza amministrativa e il giudizio sul silenzio

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il dottor Riccardo Renzi, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, su "L’inerzia nell’esecuzione dell’ordinanza amministrativa e il giudizio sul silenzio", in commento a TAR Marche, Sez. I, n. 32/2025.

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Imprenditore agricolo professionale

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Veneto ricorda che la qualifica di imprenditore agricolo professionale presuppone che venga dedicato alle attività agricole almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Revoca di un finanziamento pubblico nei confronti del rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta per debiti tributari propri dell’associazione

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Palermo ha affermato che spettano al G.A. le controversie relative alla revoca di un contributo quando il provvedimento impugnato attiene alla verifica di un requisito di ammissione alla procedura di finanziamento che l’interessato doveva possedere sin dal giorno in cui ha presentato la sua domanda, e non ad un inadempimento delle condizioni stabilite in sede di erogazione, o dalla legge, o ad uno sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato.

Non è applicabile al provvedimento di secondo grado la disciplina dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990, né quella della revoca del precedente art. 21-quinquies, quando l’atto che determina il venir meno del provvedimento ampliativo è frutto di una valutazione della condotta tenuta dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto (cd. decadenza sanzionatoria) o di un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità del provvedimento ampliativo (cd. decadenza accertativa).

È illegittimo il provvedimento con cui viene revocato un finanziamento a favore di un operatore privato per violazione dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 (richiamato dall’avviso pubblico), quando le violazioni fiscali contestate al beneficiario del contributo sono riferibili a debiti fiscali propri dell’associazione non riconosciuta da lui legalmente rappresentata, per la cui riscossione l’Ente impositore ha agito nei soli confronti dell’associazione, venendo in rilievo semmai, ai sensi dell’art. 38 c.c., una responsabilità a carattere accessorio del legale rappresentante rispetto ad un debito tributario che rimane dell’associazione, per cui è necessario che l’Ente impositore notifichi l’avviso di accertamento anche nei suoi confronti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Persistenza dell’interesse risarcitorio

25 Giu 2025
25 Giugno 2025

Il TAR Veneto evidenzia ancora una volta la possibilità per il ricorrente di chiedere una valutazione nel merito del proprio ricorso, nonostante lo stesso sia stato dichiarato improcedibile, se vi sono interessi risarcitori, i cui presupposti che non necessitano di essere esplicitati.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Quali sono i presupposti per la formazione di una Dicatio ad patriam

24 Giu 2025
24 Giugno 2025

Il TAR Veneto ha deciso una controversia nella quale il Comune affermava, da un lato, che la servitù di uso pubblico per Dicatio ad patriam si era costituita in modo istantaneo, con l’inizio dell’uso pubblico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati, dall’altro, che tale uso pubblico sarebbe stato autorizzato dai proprietari, nonostante essi si fossero poi opposti già a partire dal 2011 con una prima raccomandata e avviando, nel 2013, una causa civile tra privati (che poi hanno anche vinto).

Il ricorrente affermava che la giurisprudenza fornirebbe tutti gli elementi utili a verificare l’inesatta interpretazione dell’istituto operata dal Comune.

Nel dettaglio, il ricorrente sosteneva che il diritto pretorio ha definito i contorni della c.d. dicatio ad patriam la quale presuppone (i) l’esercizio del passaggio e del transito da parte di una moltitudine indistinta di persone; (ii) la concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; (iii) un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada (Cons. Stato, sez. II, 18 maggio 2020, n. 3158; Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5126).

Nel caso di specie, nessuno dei requisiti richiesti sarebbe presente, come accertato anche dal giudice civile in seguito all’assunzione di prove testimoniali.

In verità il proprietario aveva sottoscritto una dichiarazione, che il TAR ha classificato come atto unilaterale d'obbligo, nella quale si impegnava a mettere la strada a disposizione pubblica. 

Il TAR non ha accolto le argomentazioni del ricorrenti e ha ritenuto l'esistenza di una servitù pubblica per Dicatio ad patriam, anche se la stessa era stata esclusa dal giudice civile in una sentenza passata in giudicato emessa in una controversia tra privata.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La sentenza tra privati del giudice ordinario che nega l’esistenza di una servitù di pubblico passaggio produce effetti riflessi verso il Comune?

24 Giu 2025
24 Giugno 2025

Nella sentenza n. 1015 del 2025 il TAR veneto esamina i possibili effetti riflessi verso il Comune di una sentenza del giudice ordinario emessa in una controversia tra privati, la quale nega l'esistenza di una servitù pubblica di passaggio su una strada privata.

La tesi del ricorrente era che questa sentenza producesse effetti anche verso il Comune, sebbene lo stesso non fosse stato parte del processo civile.

Il TAR esclude questo effetto riflesso con la motivazione che segue.

"Il primo motivo di ricorso è infondato.
Le suggestive argomentazioni del ricorrente in ordine all’efficacia del giudicato riflesso meritano di essere scrutinate con la massima attenzione avendo riguardo al caso concreto.

In linea con la pronuncia citata nell’atto introduttivo, non vi è dubbio che “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al giudizio quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un accertamento diverso ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto” (Cass., sez. II, ord. 21 febbraio 2023, n. 5377).

Tuttavia, il punto è un altro: occorre interrogarsi se, nel caso di specie, il Comune abbia effettivamente una posizione dipendente da quella accertata dal giudice ordinario, così come supposto dal ricorrente che ritiene trovarsi davanti alla medesima situazione di fatto.

Il rapporto giuridico sul quale incide la sentenza è di tipo privatistico e concerne la relazione tra la parte ricorrente e la società controinteressata; esso è da tenere distinto da quello amministrativo che, come insegna la dottrina più avveduta recependo le spinte giurisprudenziali (Corte Cost., 4 maggio 2017, n. 94; Cass. civ., sez. un., 28 aprile 2020, n. 8236), si caratterizza per la presenza, da un lato, della pubblica amministrazione che esercita un potere e, dall’altro, quella del soggetto privato titolare di un interesse legittimo.

Nella fattispecie concreta, quest’ultimo rapporto connota l’attività del Comune protesa ad esercitare, nell’ambito urbanistico, i suoi specifici poteri per il perseguimento di finalità pubbliche a vantaggio della collettività ma che la parte ricorrente ritiene essere viziata. 

In altre parole, in un caso, si è dinanzi a un rapporto ove la produzione degli effetti segue lo schema «norma-fatto-effetto giuridico», che è tipico delle relazioni ricostruibili in termini di diritto soggettivo-obbligo, nell’altro, si è dinanzi allo schema «norma-fatto-potere-effetto giuridico», in base al quale il verificarsi di un fatto concreto conforme alla norma attributiva del potere determina in capo a un soggetto (il titolare del potere) la possibilità di produrre l’effetto giuridico individuato a livello di fattispecie normativa attraverso una dichiarazione di volontà.

Per tale via il potere amministrativo viene ricondotto alla categoria del diritto potestativo stragiudiziale e trova giustificazione nell’esigenza, ritenuta prevalente, di garantire la realizzazione immediata dell’interesse pubblico la cui cura è affidata all’amministrazione.

Sulla scorta di tali premesse di teoria generale, pertanto, deve escludersi che, nel caso in parola, possa ipotizzarsi l’efficacia riflessa del giudicato nei riguardi del Comune, il quale non solo è rimasto estraneo al giudizio (che ha portato a una sentenza passata in giudicato la quale, in via ordinaria, ex art. 2909 c.c., fa stato solamente tra le parti, i loro eredi o aventi causa) ma è indubitabilmente titolare di un diritto autonomo (ossia un diritto potestativo stragiudiziale) rispetto al diritto controverso su cui il giudicato è intervenuto".

Post di Dario Meneguzzo - avvocato 

Sentenza TAR Veneto 1015 del 2025

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