S.O.S. tecnico: secondo la Regione Veneto serve o no la VAS per i piani attuativi?

24 Set 2013
24 Settembre 2013

La DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 143/IIM del 10 settembre 2013 ha per oggetto la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 535 del 20.01.2012 presentata dal consigliere Peraro Stefano, avente per oggetto: "Serve o no la VAS per i piani attuativi?"

La Sibilla Cumana ha dichiarato: "c'è sempre qualcosa da imparare".

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 535 del 20.01.2012

Convegno dell’Università di Padova su genetica e biodiritto

24 Set 2013
24 Settembre 2013

Il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell'Università di  Padova organizza il CONVEGNO INTERNAZIONALE
"Genetics, Robotics, Law, Punishment", come da locandina allegata.

Padova-Treviso, 30 settembre – 1° ottobre 2013

Programma Conv. Genetics Robotics Law Punishment

L’installazione di un ascensore per disabili deroga alle distanze stabilite dai regolamenti edilizi comunali ma non a quelle stabilite dagli artt. 873 e 907 c.c.

23 Set 2013
23 Settembre 2013

Segnaliamo sul punto la sentenza del TAR Veneto n. 1106 del 2013, che decide un  caso nel quale il Comune, a seguito della presnetazione di una DIA,  aveva inviato una diffida a non effettuare l'intervento" per la realizzazione di un ascensore esterno, motivato con la mancanza di un atto di assenso da parte della proprietaria dell’area scoperta confinante.

Scrive il TAR: "l’atto di assenso da parte della proprietaria dell’area scoperta confinante, tardivamente richiesto dall’amministrazione, non è necessario nel caso in esame d’installazione di un ascensore per disabili, dove, operando la deroga alle distanze stabilite dai regolamenti edilizi comunali, prevista dall’art. 79 comma 1 D.P.R. n. 380/2001 in favore delle opere finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche, rimangono rispettate le distanze stabilite dagli artt. 873 e 907 c.c. (rispettivamente tra costruzioni e delle costruzioni dalle vedute) essendo l’immobile della controinteressata un’area scoperta non edificabile e non un fabbricato".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1106 del 2013

Qual è il c.d. contenuto minimo del contratto di avvalimento?

23 Set 2013
23 Settembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 11 settembre 2013 n. 1092, si occupa del contratto di avvalimento e delle dichiarazioni unilaterali di cui all’art. 49 , c. 2, lett. a) e d), D. Lgs. 163/2006.

Seppur manca un orientamento consolidato in materia, il Collegio cerca di definire il contenuto minimo che il contratto di avvalimento deve avere: “6.3. L’art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede, al primo comma, che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. Il secondo comma della stessa disposizione prevede che, “ai fini di quanto previsto nel comma 1”, il concorrente allega, “oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria”, tra l’altro:

- una sua dichiarazione, “attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria” (lettera a);

- “una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (lettera d);

- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (lettera f).

La stessa disposizione prevede, al comma 4, che “il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto”.

6.4. Le disposizioni riportate contemplano, dunque, un procedimento negoziale complesso composto dai negozi unilaterali del concorrente (lettera a) e dell’impresa ausiliaria (lettera d), indirizzati alla stazione appaltante, nonché da un contratto tipico di avvalimento (lettera f) stipulato tra il concorrente e l’impresa ausiliaria (così, da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 13 giugno 2013, n. 3310).

6.5. L’esigenza di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, oltre a discendere dalle norme generali in materia di invalidità contrattuale, per indeterminatezza (ed indeterminabilità) di un elemento essenziale dell’impegno negoziale (artt. 1325 e 1418 c.c.), risulta, sul piano funzionale, inscindibilmente connessa, nell’ambito delle procedure contrattuali del settore pubblico, alla necessità di non permettere agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche.

6.6. Per le stesse ragioni, l’esigenza di determinazione dell’oggetto esiste anche con riferimento alla dichiarazione unilaterale in quanto “nell’istituto dell’avvalimento l’impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l’ausiliario è tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante” (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956). Ciò in quanto occorre soddisfare “esigenze di certezza dell’amministrazione”, essendo la dichiarazione dell’impresa ausiliaria “volta a soddisfare l’interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario” (Cons. Stato, VI, n. 2956 del 2010, cit.)”.

Premesso che nel caso di specie la dichiarazione unilaterale resa dall’ausiliaria, nei confronti della stazione appaltante, difettava sia della natura dei requisiti in concreto prestati sia della misura del prestito, il T.A.R. afferma che: “né la disciplina vigente sopra richiamata né i principi generali in materia di determinazione/determinabilità dell’oggetto del contratto consentono di integrare per relationem o aliunde l’omessa specificazione della misura dell’avvalimento in concreto operato nei confronti di ciascuna impresa che compone il raggruppamento (cfr. Consiglio di Stato, III, 29 ottobre 2012, n. 5512)” e che: “la dichiarazione richiesta dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 49 esprime precipuamente l’impegno, assunto dalla concorrente nei confronti della stazione appaltante, di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, impegno che si connota, nella previsione normativa, non quale generico riferimento all’utilizzo dell’istituto, ma come concreta specificazione dei suoi contenuti, riferiti ai requisiti oggetto di esso ed alla impresa ausiliaria. Trattasi, allora, di atto con il quale il concorrente si qualifica nei confronti della stazione appaltante e, quindi, di documento essenziale di concreta “identificazione” del soggetto che intende contrattare con la p.a. (cfr., in questo senso, TAR Sicilia, Palermo, III, 23.11.2011, n. 2174). Da tale natura e funzione della dichiarazione in esame discende la relativa verificabilità ai sensi dell’art. 48, il cui esito negativo comporta la sanzione espulsiva”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1092 del 2013

E’ illegittimo l’esproprio se il decreto di occupazione d’urgenza viene emesso e non notificato?

23 Set 2013
23 Settembre 2013

Il, Consiglio di Stato con la sentenza n. 4458 del 2013 dice di no.

Scrive il Consiglio di Stato: "l’appellante sostiene che – contrariamente a quanto  affermato nella sentenza di I grado - le violazioni di norme di legge prescriventi la notifica del decreto di occupazione “non comportano semplicemente un attentato ai poteri partecipativi del privato ed al contraddittorio procedimentale, ma attentano direttamente all’istituto proprietario ed al sistema di guarentigie del cittadino – proprietario”, non essendo possibile che “il proprietario possa subire che i propri beni vengano legittimamente trasformati e in modo irreversibile dalla mano pubblica e dal soggetto espropriante senza avere ricevuto la notifica di alcun atto”. Da ciò deriverebbe, in sostanza, che, laddove l’art. 22-bs DPR n. 327/2001 prescrive la notifica del decreto di occupazione di urgenza, introduce una regola procedimentale il cui mancato rispetto, per un verso, rende illegittimo l’atto e dunque, una volta annullato quest’ultimo, priva i suoi effetti della “copertura” derivante dalla presunzione di legittimità e dunque, in ultima istanza, rende illecito il comportamento dell’amministrazione. Posto che la parte appellata sostiene di non avere potuto procedere alla notifica dell’atto per sostanziale irreperibilità della società Speranza 2006, nonostante le ricerche effettuate (v. pagg. 24 – 29 memoria 10 gennaio 2012), il Collegio non ritiene di doversi soffermare sulla questione della reperibilità della società proprietaria del bene oggetto di occupazione, dato che il difetto di notificazione del decreto di occupazione di urgenza non integra una illegittimità di questo, né inficia in via derivata – una volta che sia stato emesso il decreto di esproprio – la legittimità del procedimento espropriativo. L’art. 22-bis DPR n. 327/2001 (introdotto dal d. lgs. n.  302/2002), prevede, in particolare, che: “qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 20 , può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell' articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti” (comma 1). Orbene, il Collegio rileva che, anche alla luce del testo dell’art. 22 – bis, la notificazione del decreto di occupazione, lungi dall’acquisire non tanto la natura di elemento “integratore” della legittimità dell’atto, quanto la veste di condizione per la legittima produzione degli effetti di questo, si pone come elemento estraneo all’atto stesso e alla produzione di effetti da esso derivanti “secundum legem”, e costituisce esclusivamente una forma di comunicazione del provvedimento emesso dall’amministrazione al suo destinatario, esclusa ogni natura recettizia dell’atto, implicante come tale una diversa e possibile decorrenza dei suoi effetti. Come è stato già chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. St., sez. IV, n. 1668/2007), il vizio (o il difetto) della notifica del decreto di esproprio e/o di occupazione non incide sulla legittimità del provvedimento, quanto sulla opponibilità dello stesso al destinatario e sulla effettiva decorrenza dei termini posti a disposizione dell’espropriando per esercitare il suo diritto alla tutela, in particolare giurisdizionale. 4. Le ragioni esposte al precedente punto 3 contribuiscono a sorreggere anche la reiezione del quarto motivo di appello (sub d) dell’esposizione in fatto), con particolare riguardo alla doglianza riportata sub d2), dove si lamenta l’illegittimità del decreto di occupazione derivante dall’omessa notifica del decreto stesso e degli avvisi di immissione in possesso".

Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4458 del 2013

Approvato il nuovo “spesometro” per l’IVA

23 Set 2013
23 Settembre 2013

Con provvedimento 2013/94908 del 2 agosto 2013 è stato approvato il nuovo modello dal utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ridefinendo peraltro le scadenze di presentazione (le prime scadenze sono il 12 novembre ed il 21 novembre per le operazioni 2012 rispettivamente per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente e per i soggetti diversi (chi liquida l’imposta trimestralmente o annualmente).

Nella Guida allegata, redatta da SOCIETA’ & PROFESSIONISTI SRL, che ringraziamo per la gentile concessione, sono evidenziate le principali novità che interessano tale modello.

Ancora sugli oneri specifici

20 Set 2013
20 Settembre 2013

Anche il T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, con la sentenza del 17 settembre 2013 n. 1683, si allinea a quanto già affermato dal T.A.R. Veneto n. 1050/2013 in materia di oneri per la sicurezza c.d. specifici: “Come già la Sezione ha avuto modo di osservare in sede di motivazione della richiamata ordinanza cautelare, richiamando la propria sentenza n. 124/2013, “La mancata indicazione preventiva dei costi per la sicurezza rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente pregnante, alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti, impedendo alla p.a. un adeguato controllo sulla affidabilità della stessa: detto altrimenti, l’offerta economica manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate, idonea ad eterointegrare le regole procedurali (su tale specifico punto: Cons. St., n. 4622/2012; n. 4849/2010 citate; T.a.r. Lazio, Roma, n. 7871/2011 cit.)”.

Tale indirizzo esegetico è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 3 luglio 2013 n. 3565, secondo la quale:

“l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare;

- stante la natura di obbligo legale rivestita dall’indicazione, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis;

- poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può ritenersene consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Palermo n. 1683 del 2013

La Regione Veneto ci riprova coi “casoti”

20 Set 2013
20 Settembre 2013

Si era già detto che la Regione Veneto ama i "casoti".

Il Consiglio Regionale Veneto il 18 settembre 2013, in seno alla legge di proroga del Piano Faunistico venatorio del 2007, ha approvato un emendamento proposto dall’Assessore Regionale alla Caccia Stival che risolve il problema legato agli appostamenti fissi di caccia. La questione era sorta dopo la sentenza della Corte Costituzionale (da noi in precedenza commentata) che ha eccepito l'incostituzionalità della legge regionale con la quale si era proposto una specifica regolamentazione sui capanni da caccia.

Il testo ieri licenziato prevede la fondamentale distinzione tra le opere soggette a DIA e quelle, invece soggette ad una semplice comunicazione.

L’emendamento prevede che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” così come modificato dal presente articolo, “sono da considerarsi opere precarie e sono soggetti a DIA gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili, destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità. Ove tali opere ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le stesse sono assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,  ai sensi dell’allegato 1, punto 39, del  Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.

Diversamente “sono soggette a semplice comunicazione le opere precarie di cui al comma 1, ove rimosse entro 90 giorni; è in ogni caso fatta salva l’autorizzazione paesaggistica semplificata qualora ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Importanti poteri vengono dati ai Comuni, i quali possono determinare le modalità costruttive per gli appostamenti di caccia sia per quelli soggetti a DIA, sia per quelli soggetti a semplice comunicazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia edilizia, tenendo comunque presente che per gli appostamenti di caccia diversi da quelli descritti nel presente emendamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia edilizia e paesaggistica.

La DIA di cui al comma 1 e la comunicazione di cui al comma 2 devono essere inoltrate al Comune territorialmente competente e, per conoscenza, alla Provincia territorialmente competente ai fini della pianificazione faunistico-venatoria.

In chiusura, l’emendamento modifica:

  1. Il comma 2 dell’art.20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così modificato:

“2. Le Province identificano, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o i          comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui         al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori delle zone individuate dalle    Province non possono essere utilizzati a fini venatori.”.

2.   La lettera h) del comma 2 dell’art.9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50             “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è così        modificata:

         “h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto           conto anche di quelli autorizzati alla data in vigore della legge n.157/1992; per gli     appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente competente;”.

Dott.sa Giada Scuccato

Il Consiglio Regionale Veneto abroga il quorum referendario per la fusione dei Comuni.

20 Set 2013
20 Settembre 2013

Si fa seguito alla nota del 12 dicembre, intitolata “Nota sulla fusione dei Comuni nel Veneto”, ove si spiegava nel dettaglio la procedura che le amministrazioni comunali avrebbero dovuto attivare per intraprendere il processo di fusione. Nella seduta del Consiglio Regionale del Veneto del 18 settembre 2013, è stato approvata la proposta di legge di modifica dell'articolo 6 della legge regionale del 24/12/1992 n. 25  "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali", stabilendo che le consultazioni referendarie tra i cittadini interessati a progetti di fusioni di comuni o variazioni delle circoscrizioni comunali saranno valide indipendentemente dal numero degli elettori che vi partecipano. Il Consiglio regionale ha abolito, perciò, il quorum per i referendum consultivi relativi a modifiche dei confini comunali, riservandosi tuttavia la possibilità di valutare l’esito della consultazione, qualora la partecipazione fosse particolarmente esigua.

Della nuova legge, in vigore da subito, potranno beneficiare per primi gli elettori di Quero e Vas (ricordiamo il processo di fusione esaminato nella precedente nota citata sopra) chiamati il 27 ottobre a pronunciarsi con un voto diretto sulla fusione dei rispettivi comuni. Si ricorda che questo progetto è stato il primo dei 13 percorsi di unione amministrativa già avviati in Veneto nell’ultimo anno grazie alla legge che favorisce le aggregazioni tra amministrazioni locali.

dott.sa Giada Scuccato

L’architettura dopo la crisi: convegno a San Donà di Piave sabato 21 settembre 2013

20 Set 2013
20 Settembre 2013

Ore 16.30 Convegno
L’ARCHITETTURA DOPO LA CRISI
Prima o dopo la crisi finirà, proviamo ad immaginare come sarà l’architettura nel mondo prossimo.
Intervengono:
Dott. Leo Oliviero, Assessore all’edilizia
Dott.ssa Francesca Zottis, Assessore all’urbanistica
Prof. Ezio Miceli, Professore IUAV- Venezia
Arch. Diego Cisi, Archiplan- Mantova
Arch. Stefano Pujatti, Elasticospa-Torino
Arch. Alessandro Tessari, ETB, Treviso-Siviglia
Moderatore: Danilo Gerotto

Per informazioni Sportello unico dell’edilizia Comune di San Donà di Piave 0421-590404

FESTA DELL'ARCHITETTURA

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