30 Marzo 2016
Il TAR Veneto, in un caso che riguarda una pompeiana, partendo dalla premessa che la SCIA può essere utilizzata solo per gli interventi conformi alla disciplina urbanistica (leggi, regolamenti e PRG), afferma che le opere difformi dalla SCIA e in contrasto con la disciplina urbanistica non possono essere sanzionate soltanto con una sanzione pecuniaria, ma sono soggette alla demolizione, come le opere per le quali sia richiesto il permesso di costruire.
Il TAR non cita l'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 380/2001, ma ci sembra che lo stesso risultato si otterrebbe applicando tale articolo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →
Commenti recenti