Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, con individuazione del relativo termine di conclusione

17 Lug 2013
17 Luglio 2013

 La deliberazione della Giunta regionale n. 1049 del 28 giugno 2013 reca "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, con individuazione del relativo termine di conclusione".

Con la DGR n. 574 del 3 aprile 2012, si è provveduto a completare l'attività di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, ad esito della quale sono stati censiti 1084 procedimenti regionali, riportati nell'elenco allegato alla deliberazione medesima.

Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990.

Essendo decorso un anno dalla predetta ricognizione ed essendo nel frattempo intervenute ulteriori disposizioni normative in materia di trasparenza intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività" della Pubblica Amministrazione, si è reso ora necessario procedere all'aggiornamento dell'Allegato A alla citata DGR n. 574/2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1049 del 28/06/2013

Rapporto tra pianificazione urbanistica e disciplina del commercio nel Veneto

16 Lug 2013
16 Luglio 2013

Il dott. Roberto Travaglini di Confindustria Vicenza, che sentitamente ringraziamo, ci invia l'allegata tabella che riassume il rapporto tra la pianificazione urbanistica e la disciplina del commercio  nel Veneto, a seguito della L.R. 50 del 2012 e del successivo regolamento attuativo.

RAPPORTO TRA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DISCIPLINA DEL COMMERCIO_TABELLA

Gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” sono onerosi nel Veneto?

16 Lug 2013
16 Luglio 2013

QUESITO: gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” sono onerosi nel Veneto?

Sulla base della normativa statale e regionale sotto richiamata sembrerebbe di sì, considerato che: a) la loro onerosità è stabilita dagli artt. 82 e 83 della legge regionale 61/85; b) la possibilità di disciplinare a livello regionale l’onerosità degli interventi soggetti a dia è prevista  dal testo unico in materia edilizia (art. 22 del d.P.r. 380/2001); c) si tratta di disposizione della legge regionale 61/1985 non in contrasto con il testo unico in materia edilizia (art. 13 l.r. 13/2003).

arch. Fiorenza Dal Zotto

 Estratto D.P.R.380/2001

Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma così modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 69 del 2013)

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.).

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.

 

Estratto legge regionale 61/1985

Art. 82 - (Determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione).

Il Consiglio Regionale adotta o varia con delibera apposite tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione dell’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè alle quantità minime inderogabili fissate dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, e dalla presente legge.
Il Consiglio Comunale delibera l’incidenza degli oneri di urbanizzazione moltiplicando il costo teorico base per i parametri che in relazione alla classe di ampiezza, all’andamento demografico e alle caratteristiche geografiche del Comune e alle zone territoriali omogenee previste dallo strumento urbanistico generale, sono individuati dalle tabelle di cui al primo comma per le opere con destinazione d' uso residenziale; industriale, artigianale e agricolo; turistico, commerciale e direzionale.
Agli effetti della determinazione degli oneri le zone territoriali omogenee C1 e C2 sono considerate come zona C.
Per gli interventi relativi a opere con destinazione d' uso residenziale e turistico, il volume da considerare ai fini del presente articolo è quello dato dal prodotto dell’altezza lorda per la superficie complessiva, determinata ai sensi dell’art. 2 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici; per gli interventi relativi a opere con destinazione d' uso commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricolo, la superficie da considerare ai fini del presente articolo è quella utile di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d' uso.
Per il calcolo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione per le opere a uso residenziale, il Consiglio Comunale determina preliminarmente il valore dell’incremento insediativo teorico dello strumento urbanistico generale in base all’attuale popolazione residente e alla capacità insediativa derivante dall’applicazione degli indici di fabbricabilità stabiliti per le singole zone e assumendo che a ogni abitante insediato o da insediare corrispondono 120 mc di edificio.
Nei comuni classificati di montagna, con riferimento alle zone territoriali I.S.T.A.T., la pendenza va riferita alle singole zone territoriali omogenee previste dagli strumenti urbanistici generali ed è data dalla media fra la pendenza minima e la massima.
Il moltiplicatore relativo alla presenza di coste marine, lacustri o lagunari si applica solo nelle zone diverse dalle zone territoriali omogenee di tipo A, B o C1, individuate dallo strumento urbanistico generale, e destinate a complessi residenziali che abbiano nell’uso della costa la loro ragione d' essere.
Il contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione relativo a interventi di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della superficie utile da calpestio, è pari a quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per 0,20.

Art. 83 - (Determinazione della quota del costo di costruzione).

La quota del contributo per il rilascio della concessione, commisurata al costo di costruzione e non superiore al 10%, ai sensi dell’art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dall’art. 9 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, è determinata da apposite tabelle adottate o variate con delibera del Consiglio Regionale.
Il Sindaco all’atto del rilascio della concessione a edificare stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia e all’ubicazione dell’edificio e secondo quanto determinato dalle tabelle di cui al comma precedente, l’ammontare della quota di contributo pertinente all’intervento specifico.
Le modalità per il computo della superficie complessiva, su cui applicare il costo di costruzione, sono quelle previste dal D.M.LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici.
La determinazione delle caratteristiche dell’edificio è fatta con riferimento alle classi di edifici descritte all’art. 8 del sopra citato decreto.
Per gli alloggi, la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale, valgono i parametri pertinenti alle zone territoriali omogenee di tipo C.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori rispettivamente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 o del secondo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del primo comma dell’art. 6 di detta legge.

 

Estratto della legge regionale 1 agosto 2003, n. 13

Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.

Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché  le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

 

La proroga delle graduatorie concorsuali

16 Lug 2013
16 Luglio 2013

Segnaliamo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 19 giugno 2013, il quale ha effetto dal 1° luglio 2013, è stata prorogata al 31 dicembre 2013 l’efficacia delle graduatorie concorsuali.

Si riporta di seguito in breve l’excursus normativo che ha portato alla recente proroga.

-   L’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. 30/6/2001 n. 165 (introdotto dall’art. 83, comma 87 della L. 24/12/2007, n. 244) prevedeva che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimanessero vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

-   L’art. 1, comma 388, della L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l’art. 1, comma 4, del D.L. 29/12/2011 n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

-    Da ultimo, con D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell’art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all’art. 1, comma 4 del D.L. 29/12/29011, n. 216 convertito in L. 24/02/2012, n. 14 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013.

Ricordiamo, al riguardo, il principio di diritto sancito nella Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011: “in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”.         

avv. Marta Bassanese

dpcm 19 giugno 2013

Zone di attenzione del PAI: l’Autorità di Bacino ne sta eliminando alcune

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

A seguito della DGR N. 647/2013, il  Comitato Tecnico  ha approvato, nella seduta del 10 giugno 2013, la proposta metodologica, fatta dall’Autorità di Bacino, per procedere all’aggiornamento delle previsioni di Piano in relazione alle zone di attenzione ricadenti nel territorio regionale. Secondo tale metodologia si prevede di procedere all’associazione della pericolosità idraulica alle zone di attenzione, coinvolgendo il Comitato Tecnico solo a fronte di casistiche che presentino particolari specialità  lasciando, per tutti gli altri casi, che a tale adempimento provveda direttamente il Segretario Generale con apposito Decreto.

Nel sito dell’Autorità di Bacino (http://www.adbve.it/index.htm) è da poco disponibile la sezione speciale relativa  “Decreti Segretariali Zone di attenzione”. (http://www.adbve.it/Documenti/AREE_ATTENZIONE/index_AA.php) dove possono esser visionati tutti  i decreti all’oggi emanati.

Essendo il sito in continuo aggiornamento, si consiglia di controllare periodicamente le zone di attenzione interessate.

A solo di titolo di esempio si ricorda che con:

-     Decreto segretariale n. 1762 del 2 luglio 2013 sono state stralciate dal PAI le zone di attenzione relative ai Comuni   di Camisano Vicentino, Quinto Vicentino, Gazzo, Grantorto, Mestrino, San Pietro in Gu e Villa del Conte;

-     Decreto segretariale n. 1761 del 2 luglio 2013 sono state stralciate dal PAI le zone di attenzione relative ai Comuni di Carrè, Malo, Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Santorso, Sarcedo, Schio, Zanè, Zugliano.

-     Decreto segretariale n. 1603 del 13 giugno 2013 sono state stralciate dal PAI le zone di attenzione relative ai Comuni di Brogliano e Trissino.

-   Decreto segretariale n. 1600/ 1601/1602 del 13 giugno 2013 sono state stralciate dal PAI le zone di attenzione  relativeai Comuni di Cornedo Vicentino e Valdagno.

Dott.sa Giada Scuccato

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza c.d. aziendali o specifici non determina sempre ex se l’esclusione dalla gara

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 10 luglio 2013, n. 3706, dopo aver analizzato la diversa natura degli oneri di sicurezza c.d. da interferenza da quelli c.d. aziendali o specifici, ritiene che, laddove la stazione appaltante non abbai predisposto un modello ad hoc per quest’ultimi e di conseguenza l’operatore economico non li abbia indicati, ciò non determina sempre l’automatica esclusione della ditta: “5.5. Ciò posto, data per conosciuta la distinzione tra oneri di sicurezza per le interferenze, nella misura predeterminata dalla stazione appaltante, e oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica (v. Cons. St., III, n. 212/2012), è molto probabile che nel caso in esame la stazione appaltante nel bando abbia inteso fare riferimento solamente ai costi del primo tipo, come dimostra la precisazione in merito alla loro non modificabilità; lasciando i concorrenti “liberi” di quantificare e di graduare i propri costi della sicurezza, la cui previsione costituisce peraltro un obbligo di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, co. 3 bis e 87, co. 4, del Codice dei contratti e dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

5.6. La mancata indicazione, almeno in termini chiari e comprensibili, di tali costi, da parte di Elisicilia, pone la questione delle conseguenze derivanti da simile omissione: se ciò comporti per ciò solo la radicale ed immediata esclusione dalla gara oppure se tale esclusione sia possibile solamente all’esito – si intende, ove negativo - di una verifica più ampia sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme.

La Sezione non ignora come su tale questione, evidentemente di cruciale importanza anche su di un piano più generale, si confrontino indirizzi ed orientamento non sempre univoci, specie nelle ipotesi in cui sia la stessa legge di gara ad omettere il richiamo ai costi propri per la sicurezza (v. Cons. St., III, n. 4622/2012 e V, n. 4510/2012, relativamente ad un appalto escluso); ed è consapevole di come debba tenersi conto anche della particolarità del caso di specie nel quale, come peraltro non infrequentemente accade, il vizio di origine è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando, non ha distinto tra i due tipi di costi (v. ad esempio, per un ampio riconoscimento della buona fede, Cons. St., VI, n. 4999/2012).

5.7. Si è quindi dell’avviso che, quanto meno nel caso in esame, l’omissione del concorrente non possa condurre alla sua automatica esclusione ma debba comportare, da parte della stazione appaltante, una verifica più puntuale, e meglio argomentata, di quella sin qui posta in essere.

Vale infatti sottolineare come, neppure in sede di giustificazioni, l’amministrazione ha approfondito tale aspetto (cfr. nota del 27.6.2012 con cui le giustificazioni sono state richieste con riferimento a: organizzazione aziendale; forniture e disponibilità materiali; produttività); e come la stessa linea difensiva di Elisicilia presenti margini di innegabile ambiguità, laddove da un lato sembra sostenere che i costi propri sarebbero compresi nei ricordati 62.000 euro indicati nel bando, teorizzando che altrimenti sarebbero sovrastimati (cfr. memoria 20.5.2013 a p. 3), e dall’altro parrebbe suggerire che quegli stessi costi, interni, possano trovare la loro copertura tra le spese generali, quantificate complessivamente in misura pari ad euro 52.172,70 (cfr. sempre memoria 20.5.2013 a p. 4) e/o grazie alla percentuale di utile indicata, pari all’8% (p. 5).

5.8. In questi termini la censura, contenuta nel terzo degli originari motivi aggiunti, è fondata ed il suo accoglimento comporta l’annullamento dell’aggiudicazione in favore di Elisicilia e pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di un nuovo e motivato esame in merito alla congruità dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza nonché, a fronte delle articolate allegazioni di GSA, anche del costo del lavoro.

5.9. Dopodiché, solamente a seconda dell’esito di tale riesame, la stazione appaltante procederà ad aggiudicare la gara in favore di Elisicilia oppure procederà allo scorrimento della graduatoria”.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 3706 del 2013

Il CIVIT approva le Linee Guida per trasparenza e integrità 2014-2016

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Il CIVIT ha approvato il  Testo definitivo  delle “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”‏.

Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”

Delibera n. 50_2013 – formato PDF scansionato (449 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato ods (42 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato pdf (172 Kb)

All. 1 – obblighi di pubblicazione – formato excel (174 Kb)

Allegato 1.1 – nota esplicativa lista obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – documento tecnico

Allegato 3 – scheda programma portale

Allegato 4 – monitoraggio OIV avvio ciclo

Allegato 5 – calendario

Pubblicato un commento organico alla legge sul commercio della Regione Veneto

15 Lug 2013
15 Luglio 2013

Segnaliamo che è stato pubblicato un commento organico alla l. r. Veneto n. 50 del 28 dicembre 2012 in materia di commercio, a cura di Sergio Dal Prà e Guido Sartorato.

Il libro è stato scritto in collaborazione con numerosi avvocati e professori universitari.

Esso non è attualmente in commercio, ma è reperibile presso gli autori.

Pubblichiamo la copia dell'introduzione, con l'elenco degli autori dei commenti.

libro legge commercio

Il CDS afferma che il confinante che perde la visuale sul lago ha interesse a impugnare il titolo edilizio del vicino

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

Segnaliamo la sentenza della Quarta sezione del Consiglio di Stato n. 3696/2013 dell’8/7/2013, che ha riformato la sentenza del TAR Veneto, sezione second, n. 959/2012 (commentata su Venetoius in data 10/07/2012).

Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avvero il permesso di costruire rilasciato al confinante ai sensi del c.d. “Piano Casa”; la motivazione era la seguente: “la parte ricorrente non abbia dato prova, e riscontro alcuno, circa il presumibile danno patrimoniale, o l’eventuale lesione – anche solo potenziale -, che avrebbe potuto subire e, in ciò, al fine di far desumere l’esistenza di un effettivo, differenziato e qualificato, interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.” permesso di costruire del vicino.”.

Il Giudice d’appello ha invece affermato, in parziale difformità ad alcuni suoi precedenti citati anche dal TAR Veneto (Sez. IV, Sent., 30-11-2010, n. 8364), che:

 “la regola sancita dall’art. 31, nono comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (secondo cui “chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione”) (…) riconosce una posizione qualificata e differenziata solo in favore dei proprietari di immobili siti nella zona in cui la costruzione è permessa e a coloro che si trovano in una situazione di "stabile collegamento" con la stessa. Di conseguenza, è legittimato a impugnare la concessione edilizia ad altri rilasciata chi, lamentando la lesione dell'interesse a godere della veduta, dimostri la titolarità di una costruzione in area limitrofa a quella di esecuzione dei lavori, anche se non abbia fornito la prova che questi ultimi abbiano cagionato un danno, costituendo questa una questione di merito irrilevante sulla condizione dell'azione (cfr. per tutte, in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3744).

Il ricorrente, che lamentava la perdita della vista del lago di Garda e del contorno montano, per effetto della nuova costruzione, e il deprezzamento che, come conseguenza di ciò, l’immobile di sua proprietà avrebbe subito, ha così  visto riconosciuto il suo interesse a ricorrere.

avv. Marta Bassanese

CDS 3596_2013

 

SOS tecnico: questione sulle linee vita ex art. 79 bis L.R. 61/1985

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

A un tecnico comunale  si è posto il problema qui sotto descritto. Qualcuno ha idee su come risolverlo?

Visto l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., reso attuativo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/2012;

Si chiede se nel caso di costruzione di un fabbricato con sagoma difforme rispetto a quanto autorizzato negli anni ’70, il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sia subordinato anche al rispetto degli obblighi di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. – predisposizione delle linee vita. Nel caso invece che la sanatoria non sia ammissibile perché non vi è la doppia conformità, ma fosse applicabile l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. col mantenimento della parte non conforme allo strumento urbanistico, l’obbligo delle linee vita sussiste lo stesso? E se il tetto è fatto in modo che sia impossibile realizzare le linee vita (per farle bisognerebbe demolire tutto)?

Un tecnico comunale

 

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