La repressione dell’abuso edilizio non richiede la comunicazione dell’avvio del procedimento

23 Lug 2013
23 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 930, chiarisce che la repressione degli abusi edilizi è un atto vincolato dell’Amministrazione per cui: “quanto all’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, si osserva che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, da cui non vi è ragione di discostarsi, ritiene che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (tra gli altri, Cons. Stato, VI, 31 maggio 2013 n. 3010; IV, 10 agosto 2011, n. 4764; IV, 20 luglio 2011, n. 4403; VI, 24 settembre 2010, n. 7129)”.

 

Nel caso di specie il ricorrente aveva trasformato una vasca per i fiori in una piscina, senza il corrispondente titolo abilitativo, realizzando una trasformazione fisica non puramente funzionale all’opera già esistente, ma un nuovo ed autonomo organismo edilizio.

 

Di conseguenza il Collegio afferma che: “l’intervento, essendo qualificabile di ristrutturazione edilizia, richiedeva il permesso di costruire, con conseguente applicabilità, in mancanza, dell’obbligo di demolizione previsto dall’art. 33, D.P.R. n. 380/2001, da intendersi, tuttavia, nel caso di specie, come obbligo di ripristino della vasca per fiori (riempita completamente di terra, come prescritto dalla Commissione Edilizia) e non come obbligo di demolizione della struttura in cemento che è stata autorizzata con DIA e successivamente sanata con il permesso del 1.02.2011”.


dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 930 del 2013

La definizione di controinteressato formale e sostanziale

23 Lug 2013
23 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 923, chiarisce che nel processo amministrativo assume la veste di controinteressato “esclusivamente quel soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o, come detto, agevolmente individuabile dallo stesso e che, contestualmente, vanti un interesse contrario alla rimozione del provvedimento, rimozione che potrebbe comportare effetti negativi per la propria sfera giuridica (Cons. Stato Sez. V 24 settembre 2003 n.5462; idem 21 gennaio 2002 n. 72)”.

Inoltre “Accanto a tale nozione di controinteressato, c.d. in senso formale, la giurisprudenza ha pure dato accesso alla nozione di controinteressato in senso sostanziale che può anche non coincidere con i controinteressati in senso formale, ma che riguarda i soggetti titolari di una posizione incompatibile o contraria con quella dedotta in giudizio ( cfr Cons. Stato Sez. IV 12 novembre 2002 n. 7257).

Ebbene, in quest'ultima ipotesi è necessario che il provvedimento incida una pluralità di situazioni giuridiche in modo chiaro ed univoco, nei termini espressi dal contenuto motivazionale dell'atto.

E’ solo dalla motivazione del provvedimento, infatti, che è possibile rilevare, in relazione al rapporto giuridico definito dal provvedimento, la presenza di soggetti interessati a conservare posizioni giuridiche soggettive di tipo opposto ed antitetico a quelle pregiudizievoli del destinatario dell'atto che, invece, vuole ed ha interesse a rimuovere attraverso l’annullamento del provvedimento.

Peraltro, una significativa parte della giurisprudenza, ritiene necessario, per l’individuazione della riportata figura processuale, la contemporanea presenza dei due riferiti requisiti (formale e sostanziale) (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. giur., 15 giugno 2007, n.451)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR n. 923 del 2013

È possibile che la dichiarazione ex art. 38 D. Lgs. 16372006 riguardi un terzo?

22 Lug 2013
22 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, nella stessa sentenza n. 928/2013, si sofferma anche sulle dichiarazioni rese, ex art. 38 D. Lgs. 16372006, dal legale rappresentante della con riferimento ad un amministratore cessato dalla carica anziché dallo stesso soggetto (cessato): “a tal proposito va osservato che il Consiglio di Stato ha rimeditato la propria, precedente posizione (V, 26.1.2009 n. 375) precisando che, “trattandosi di dichiarazione che concerne stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) questa non può che essere resa se non <per quanto a conoscenza> del dichiarante medesimo, non potendo questi procedere ad autocertificazione (con assunzione delle conseguenti responsabilità, anche penali, per dichiarazione mendace) su fatti, stati e qualità della cui veridicità non è detto che egli sia a conoscenza….ben potendo l’amministrazione – a fronte di una compiuta identificazione dei soggetti interessati – procedere alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale ed altri archivi pubblici (ai quali essa, a differenza del dichiarante, ha accesso), in ordine alla sussistenza (o meno) dei requisiti in capo a tali soggetti” (V, 27.6.2011 n. 3862). Orientamento, questo, che è stato fatto proprio anche dal CGA (7.11.2011 n. 784) e ribadito dallo stesso Consiglio di Stato (V, 6.7.2012 n. 3966) sul rilievo che “è solo rispetto alla condizione di un soggetto che sia ormai cessato dalla carica, invero, che l’impresa potrebbe versare in una condizione di sostanziale impossibilità di ottenere una dichiarazione resa dall’interessato, e, nello stesso tempo, potrebbe non disporre essa (più) delle conoscenze necessarie a rendere una dichiarazione riflettente la posizione individuale dell’ex collaboratore. Sicché unicamente per casi del genere può apparire giustificata una lettura attenuatrice dell’onere di legge, in ragione della sostanziale inesigibilità di una dichiarazione rigorosamente impegnativa dell’impresa sul conto del suo ex collaboratore”. Senza contare, peraltro, che tale decisione ha altresì posto in risalto la differenza esistente tra l’aver dichiarato che un quid costituisca – come nel caso di specie - oggetto di “diretta conoscenza” del dichiarante (con tale dichiarazione, invero, si attesta la verità di un fatto, ancorché relativo ad un terzo, grazie alla circostanza che di esso anche il dichiarante possiede una conoscenza diretta: si tratta, quindi, di una dichiarazione che implica una precisa assunzione di responsabilità), e, invece, che una certa condizione sussista “per quanto di propria conoscenza” (ove si lascia oggettivamente aperta la possibilità che l’assetto delle cose non sia nel senso dichiarato, sicché non comporta una effettiva assunzione di responsabilità da parte del dichiarante). Fermo restando, comunque, che qualora si contestasse la parzialità della dichiarazione, allora si dovrebbe ritenere corretto e ragionevole il ricorso della stazione appaltante al potere di integrazione documentale di cui all’art. 46, I comma del DLgs n. 163 del 2006, attesa l’incompletezza della dichiarazione stessa (CdS, IV, 4.7.2012 n. 3925; III, 8.6.2012 n. 3393; V, 31.1.2012 n. 467)”.

dott. Matteo Acquasaliente

Da quando decorre il termine per impugnare la mancata aggiudicazione dell’appalto a proprio favore?

22 Lug 2013
22 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 928, afferma che il termine per impugnare - a pena di irricevibilità del ricorso - l’aggiudicazione definitiva decorre da quanto la ditta partecipante (non aggiudicataria) ha avuto conoscenza di ciò, ex art. 79, c. 5, lett. a), D. Lgs. 163/2006, secondo cui: “In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”.

 

A tal proposito il Collegio scrive che il ricorso “È irricevibile in quanto il gravame risulta notificato all’Amministrazione ed alla controinteressata oltre il termine perentorio decorrente dal 6.12.2012 (e, comunque, oltre il decimo giorno successivo a tale data: cfr. CdS, VI, ord. 11.2.2013 n. 790), allorquando la stazione appaltante ha comunicato, ai sensi dell’art. 79, V comma del codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva (in capo a Serenissima) del servizio oggetto di gara a tutti i concorrenti ammessi, ivi compresa all’odierna ricorrente. In tale momento, infatti, CIR ha avuto piena conoscenza dell’atto lesivo (che è l’aggiudicazione della gara ad un soggetto diverso da se stessa), e da tale momento, dunque - e non da quello successivo in cui l’aggiudicazione avrebbe (eventualmente) acquisito efficacia - decorreva il termine per impugnare la mancata aggiudicazione nei propri confronti, da far valere chiedendo l’esclusione di entrambe le imprese che la precedevano: giacchè l’interesse a rivendicare l’aggiudicazione contestando la mancata esclusione di una concorrente dalla procedura concorsuale sorge, a prescindere dalla posizione ricoperta nella graduatoria, con la conoscenza che la gara è stata aggiudicata ad altro concorrente, né valgono a riaprire i termini per l’impugnazione non tempestivamente proposta eventuali scorrimenti della graduatoria dovuti alla successiva eliminazione dell’aggiudicataria e/o di ulteriori candidate (in sede di autotutela o giurisdizionale) per riscontrata carenza dei requisiti, e ciò in quanto l’interesse all’impugnazione non è correlato e/o condizionato al numero di concorrenti che precedono nella graduatoria (cfr., in tal senso, CdS, V, 20.7.2011 n. 4456)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Venento n. 928 del 2013

Regione Veneto: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata

22 Lug 2013
22 Luglio 2013

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1050 del 28 giugno 2013 reca "Adempimenti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.L. 18/10/2012, n. 179/2012, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 - Disposizioni relative alle comunicazioni telematiche tra la Regione, i cittadini e le imprese: trasmissione dei documenti regionali tramite casella di posta elettronica certificata".

Il  provvedimento dà attuazione alle recenti disposizioni statali che, innovando il Codice dell'Amministrazione Digitale, hanno indicato nella posta elettronica certificata il canale unico nazionale a rilevanza giuridica per le comunicazioni e le presentazioni di istanze tra Amministrazioni Pubbliche e tra Amministrazioni, cittadini ed imprese, con l'obiettivo prioritario di abbattere i tempi della corrispondenza tradizionale ed i costi di spedizione.

DGRV 1050 del 2013

1050_AllegatoA_252103.pdf

Pubblicato il commento alla legge sul commercio curato dal prof. Barel e dalla dott.sa Vidotti

18 Lug 2013
18 Luglio 2013

Segnaliamo che è stato pubblicato il commento alla L.R.  50 del 2012 in materia di commercio, a cura del prof. Bruno Barel e della dott.sa Giorgia Vidotti, con la collaborazione di numerosi autori.

Il libro è reperibile nelle edicole, insieme col Corriere del Veneto.

copertina e autori

La Corte dei Conti e l’uso della graduatoria del concorso pubblico di un altro Comune

18 Lug 2013
18 Luglio 2013

La normativa che consente ad una Pubblica Amministrazione di realizzare lo c.d. scorrimento della graduatoria concernente un concorso pubblico di un’altra Amministrazione, anziché indire un autonomo concorso, è contenuta nell’art. 3, c. 61, l. 350/2003 (legge finanziaria 2004) secondo cui: “I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di  un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

 Il T.A.R. Veneto, sez. II, con la sentenza del 19 maggio 2011 n. 864, ritiene che l’inciso “previo accordo tra le amministrazioni interessate” comprenda anche il “nulla osta” rilasciato da un ente: la norma citata infatti non ritiene necessaria una convenzione ad hoc tra gli enti poiché “5.1. In realtà la norma sopra citata ed il regolamento comunale sull’accesso, che costituisce, come sopra chiarito, la fonte normativa del procedimento di assunzione per cui è causa, non fanno alcun riferimento ad alcuna convenzione ma unicamente al “previo accordo”, concetto che implica l’intesa e il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale rispetto a quelli per cui opera il suddetto utilizzo.

5.2. E nella specie il previo accordo tra le due amministrazioni - anche a prescindere dalla modifica del regolamento comunale che ha mutato l’inciso “previo accordo” in “previo accordo o nulla osta” - è certamente intervenuto (cfr. doc. 9 e 10 dep. il 7/9/2010 nel fascicolo di parte resistente) in termini tali da soddisfare il presupposto di legge.

E comunque non c’è una differenza sostanziale tra una convenzione preliminare all’utilizzo della graduatoria ed un accordo che comunque subordini la decisione di utilizzo della graduatoria al nulla osta dell’amministrazione che tale possibilità conceda ad un ente diverso”.

Di diverso avviso, però, è la Procura della Corte dei Conti per la Regione Veneto, la quale tende a considerare necessaria l’esistenza di una convenzione specifica tra le Pubbliche Amministrazione e sta inviando inviti a dedurre ai soggetti responsabili dello scorrimento della graduatoria senza convenzione.

Si invitano dunque gli enti che vogliono utilizzare lo c.d. scorrimento della graduatoria di un altro Comune a porre in essere dei previ accordi/convenzioni al fine di evitare eventuali accertamenti della magistratura contabile.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 864 del 2013

Aggiornamenti del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI

18 Lug 2013
18 Luglio 2013

L’Art. 6 delle NTA PAI - divenute norme di salvaguardia dal 1 dicembre 2012 per le zone relative al fiume Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta , Bacchiglione (delibera n. 3 del 9 novembre, pubblicata il 30/11/2012 n. 280) Livenza (delibera n. 4 del 9 novembre 2012, pubblicata il 30/11/2012 n. 280), e dal 3 gennaio 2013 per le zone relative al fiume Adige (delibera n. 1 del 9 novembre 2012 pubblicata il 2 gennaio 2013) – disciplina gli aggiornamenti del Piano di Assetto Idrogeologico.

Al comma 1 è prevista la possibilità di modifiche al PAI per:

a)      Meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni;

b)      Realizzazione di adeguati interventi di mitigazione;

c)      Nuove conoscenze a seguito di studi o di indagini di dettaglio;

d)     Situazioni di dissesto.

Nel caso di meri errori materiali, carenze e/o imprecisioni, “il Segretario dell’Autorità di Bacino, su parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede con proprio decreto all’aggiornamento di Piano. Il decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

Nel caso di realizzazione di adeguati interventi di mitigazione, le soluzioni prospettate dal PAI sono due: 1) “il soggetto proponente può preliminarmente presentare alla competente Regione il progetto dell’intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di Piano;  la proposta è inviata anche alle Province territorialmenteinteressate per l’espressione del proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente; la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio.

Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni; il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede a comunicare l’ipotesi di aggiornamento del Piano;  ultimati i lavori, il Segretario dell’Autorità di Bacino sulla base del certificato di collaudo/regolare esecuzione e della corrispondenza delle opere eseguite al parere espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede con decreto all’approvazione dell’aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

2) “nel caso di interventi già realizzati e collaudati il soggetto proponente può comunque presentare alla Regione una proposta di aggiornamento di Piano. Il soggetto proponente può presentare alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di Bacino una proposta di aggiornamento di Piano; la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente; la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione nei successivi 15 giorni; il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, anche in merito al grado di mitigazione proposto, provvede all’eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

Nel caso in cui vi siano nuove conoscenze a seguito di studi o indagini di dettaglio, “il soggetto proponente presenta alla competente Regione la proposta, unitamente alla relativa documentazione e ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità; la Regione, previa istruttoria, trasmette all’Autorità di bacino una proposta di aggiornamento di Piano; la proposta è inviata anche alle Province territorialmente interessate per l’espressione del proprio parere all’Autorità di Bacino e alla Regione, entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale il parere si intende reso positivamente; la proposta è altresì trasmessa al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, ai fini della affissione all’albo pretorio. Chiunque abbia un interesse concreto ed attuale può far pervenire all’amministrazione comunale, entro 45 giorni dalla affissione del provvedimento, eventuali osservazioni che l’amministrazione deve trasmettere, unitamente alla relata di avvenuta pubblicazione, all’Autorità di Bacino e alla Regione, nei successivi 15 giorni; il Segretario dell’Autorità di Bacino, acquisito il parere del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, provvede all’eventuale emanazione del decreto di aggiornamento del Piano. Tale decreto ha effetto di aggiornamento dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La Regione competente ne assicura sul proprio territorio la massima pubblicità”.

Nel caso in cui vi siano nuove situazioni di dissesto, “il Segretario dell’Autorità di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione individuandole come “zone di attenzione” di cui all’art. 5. Il decreto è trasmesso al Comune o ai Comuni territorialmente interessati, alla Provincia competente, agli organi di Protezione civile, al Ministero e alla Regione competenti”.

 dott.sa Giada Scuccato

 

Il piano di sviluppo aziendale ha una scadenza?

17 Lug 2013
17 Luglio 2013

Il Piano di Sviluppo Aziendale è finalizzato allo sviluppo competitivo dell’azienda agricola e descrive, in sostanza, la situazione economica, finanziaria e gestionale dell’azienda, attraverso una schedatura di tutti gli elementi essenziali della stessa.

La disciplina comunitaria in materia di politica strutturale e sviluppo rurale prevede, quale requisito di accesso a qualsiasi regime d’aiuto finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni e dei fabbricati aziendali, la dimostrazione di un’adeguata redditività dell’impresa.

La Regione del Veneto, con la legge 12 dicembre 2003, n. 40, “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, ha recepito tale orientamento e ha previsto che, anche per accedere ai benefici recati dalla legislazione regionale di settore, le imprese agricole debbono risultare in possesso del requisito della “redditività”.

Nello specifico, in base al disposto congiunto degli artt. 44 e 50, l’imprenditore agricolo, che intenda ottenere il permesso per edificare in zona agricola, dovrà dimostrare, mediante la compilazione di un apposito riepilogo, che l’azienda dal medesimo condotta assicura la redditività minima di riferimento.

L’articolo 44 della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività agricola, siano essi destinati alla residenza oppure a strutture agricolo-produttive.

Gli interventi edilizi sono consentiti, previa presentazione da parte dell’imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura (IRA).

Il piano aziendale dovrà, in particolare, contenere:

-          la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe regionale, l’occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima ;

-          la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;

-          la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

 Il piano aziendale si articola nei seguenti quadri, sezioni, dichiarazioni ed allegati:

 Quadro A Soggetto richiedente

 Quadro B Tipologia strutturale progettata

 Quadro C Dichiarazioni ed impegni

 Sezione A Altre unità tecnico economiche

 Sezione B Dati relativi a società

 Sezione C Consistenza zootecnica

 Sezione D Manodopera

 Sezione E Attività connesse svolte dall’azienda

 Sezione F Fabbricati

 Sezione G Utilizzo delle superfici aziendali

 Sezione H Attività di trasformazione

-          Dichiarazione concernente la completezza e la validità della documentazione e delle informazioni riguardanti l’Anagrafe regionale, Sistema informativo del Settore Primario;

-          Dichiarazione concernente l’occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l’INPS (con esclusione per le aziende agricole ubicate nelle zone montane)1 ;

-          Dichiarazione concernente la validità e la correttezza delle informazioni contenute nel “Riepilogo situazione economica aziendale”;

-          Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente gli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l’azienda agricola, con l’indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che nell’azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;

-          Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, in duplice copia, nonché computo della superficie da vincolare, per i soli interventi con finalità residenziale;

-          Copia del parere rilasciato da parte della competente Unità locale socio-sanitaria, per le sole strutture con finalità agricolo-produttive destinate ad allevamento.

 A conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa ed in presenza di tutti i requisiti di legge, l’Ispettorato rilascia l’attestazione di approvazione del piano aziendale, al quale va allegata copia vistata del Piano aziendale stesso, nonché – per i soli interventi con finalità agricolo-produttive – copia vistata del progetto. Detta documentazione dovrà essere allegata, a cura dell’imprenditore agricolo, alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo a costruire, nell’ipotesi in cui il medesimo imprenditore non si sia avvalso direttamente del competente sportello unico (Sportello unico per l’edilizia, previsto dall’art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, o Sportello unico per le attività produttive previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 112/1998).

 La modulistica e le disposizioni applicative relative all'approvazione dei Piani aziendali per l'edificabilità in zona agricola sono state approvate con la DGR n. 3178/2004, "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 'Norme per il governo del territorio'. Approvazione". Nel corso degli anni si sono, però, resi necessari alcuni aggiornamenti: alla luce del processo di semplificazione in atto, si è ritenuto necessario precedere alla revisione del citato Piano aziendale, al fine di renderlo coerente e conforme con i contenuti del Fascicolo aziendale e del Conto Economico aziendale unico.  Con la DGR n.  1223 del 25 giugno 2012 “Semplificazione dei procedimenti nel settore primario. Conto economico aziendale unificato e procedura per la stesura del piano aziendale informatizzato. Approvazione degli aggiornamenti dei documenti che costituiscono il Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004”, la Giunta Regionale ha deliberato:

“1.          di approvare, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, l'Allegato A dal titolo "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio', lett. d) Edificabilità zone agricole, punto 2): Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce integralmente l'originario punto 2), della lett. d), degli Atti di indirizzo, approvati con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2004, n. 3178;

2.       di disporre che i modelli dei documenti che costituiscono il Piano aziendale (Domanda di approvazione del Piano aziendale, Conto Economico, Relazione Tecnica), di cui al punto 1., devono essere considerati quale riferimento per i contenuti informativi, ferma restando la facoltà di AVEPA di apportare con proprio provvedimento, previo parere favorevole della competente Struttura regionale, le modifiche che si rendessero necessarie anche ai fini di permettere la presentazione e gestione delle istanze mediante strumenti informatici resi disponibili ai fini di un ulteriore snellimento degli oneri burocratico-amministrativi a carico delle imprese;

3.       di precisare che quanto disposto nel presente provvedimento si applica a tutte le istanze presentate successivamente al trentesimo giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; diversamente, per tutte le istanze presentate antecedentemente a tale data si conferma che la conclusione dell'iter istruttorio deve avvenire secondo la previgente disciplina;”.

Non risulta indicato il periodo di validità ed efficacia del Piano Aziendale, ovvero per quale periodo sia utilizzibile il Piano Aziendale approvato per eseguire gli interventi edilizi di cui si parlava in precedenza.

La risposta è semplice se si esamina il contenuto del Piano Aziendale, che ha la funzione di descrivere le capacità aziendale di un’impresa agricola. Per la formazione dello stesso deve essere necessarimente allegata la denuncia dei redditti e l’indicazioni economiche dell’impresa; così, dal momento della sua approvazione, il titolare avrà UN ANNO per utilizzare il Piano Aziendale per ottenere i permessi di costruire o le relative autorizzazioni per l’intervento edilizio. Allo scadere di tale anno, o comunque nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi annuali, vengono meno i requisiti per cui il Piano è stato approvato e dovrà, quindi, essere aggiornato e nuovamente approvato. Questo ovviemente solo nel caso in cui non siano state rilasciate autorizzazioni. Nel caso in cui si ottenga un titolo edilizio, questo è connesso al Piano Aziendale di quell’anno e non dovrà essere rinnovato l’anno successivo.

Solo a titolo informativo si  ricorda che la Cassazione, sez. Penale III sez, n. 36106 del 5 ottobre 2011 ha stabilito che “il piano di sviluppo Agricolo, in quanto funzionale alla concreta realizzazione delle scelte urbanistiche delineate dal PRG, ha natura di strumento di attuazione”.

dott.sa Giada Scuccato

Le discussioni romane in materia di contenimento del consumo del suolo

17 Lug 2013
17 Luglio 2013

Il Governo e singoli parlamentari hanno presentato proposte di legge dirette a limitare il consumo del suolo.

Pubblichiamo alcune di queste proposte, con il parere della conferenza delle Regioni.

Disegno di legge n. 129

DDL consumo suolo_2013

Camera dei deputati n. 70

Camera dei deputati n. 64

CdM_14.06.2013_Bozza ddl consumo del suolo

Regioni__Parere_ddl_Catania_Consumo_suolo_31.10.2012

Documento_coordinamento_Regioni_su_ddl_contenimento_consumo_suolo

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