L’immobile condonato è a tutti gli effetti sanato?
La risposta all’interrogativo a mio giudizio non può che essere positiva.
La domanda nasce perchè qualcuno (anche TAR) ha opinato che gli immobili oggetto del condono edilizio sarebbero una sorta di figli di un dio minore, per i quali non sarebbero ammessi interventi che vadano altre la manutenzione straordinaria (escludendo, per esempio, la ristrutturazione edilizia). Ma è una tesi ideologica (di tipo punitivo: anche se sei condonato, non sei puro), priva di giustificazione giuridica.
Sul punto si evidenzia, infatti, che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 238 del 23.06.2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, c. 7, della L. R. Umbria 02.09.1974 n. 53 (“Prime norme di politica urbanistica”), come modificata dalla L. R. Umbria 21.10.1997 n. 31, laddove escludeva per gli edifici oggetto di condono edilizio l’ammissibilità degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione edilizia non comportanti un aumento di volumetria o di superficie od una modifica di sagoma o delle destinazioni d’uso, ovvero che: “Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelli relativi all' articolo 6 e di quelli oggetto di condono edilizio relativamente alla sanatoria di nuove abitazioni, sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonchè ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purchè il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc. 1.400”.
In particolare la Corte stabilisce che: “Al contrario, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 529 del 1995), la privazione della possibilità (in via assoluta e generale, senza alcuna valutazione di compatibilità concreta, circa il modo e l'entità degli interventi, con le esigenze di tutela ambientale e - si può aggiungere - anche urbanistica) per il titolare del diritto di proprietà su di un immobile, di procedere ad interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, senza alterare l'aspetto esteriore (sagoma e volumetria) dell'edificio, rappresenta certamente una lesione al contenuto minimo della proprietà. Infatti l'anzidetto divieto incide addirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene (costruzione) oggetto del diritto, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato e un progressivo abbandono e perimento (strutturale e funzionale) del medesimo.
Deve, pertanto, escludersi la legittimità di una disposizione che comporti per il proprietario, ancorché non espropriato della titolarità, uno svuotamento del contenuto del suo diritto nel modo più irrimediabile e definitivo, e cioè con graduale degrado e perimento del bene (costruzione) ed una progressiva inutilizzabilità e distruzione dell'edificio, in rapporto alla destinazione inerente alla sua natura (conforme a licenze, concessioni e autorizzazioni ancorché in sanatoria).
Si tratta in ogni caso di edifici legittimamente esistenti e ovviamente regolarmente assentiti (fin dall'origine o con valido condono in sanatoria non oggetto di successivi interventi repressivi o di annullamento) dal punto di vista urbanistico o sotto il profilo di speciali vincoli (assistiti da specifiche autorizzazioni e pareri ove richiesti: sentenza n. 529 del 1995).
Deve essere sottolineato che i suddetti interventi, ammissibili rispetto agli edifici esistenti, soggiacciono al rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori (art. 8, comma 10, della legge della Regione Umbria n. 53 del 1974, nel testo introdotto con la legge della Regione Umbria n. 31 del 1997) nonché alle regole generali che consentono la possibilità di impedire le anzidette opere di manutenzione quando il modo o l'entità degli interventi siano tali da alterare l'equilibrio e la conservazione del territorio agricolo anche per l'aumento degli utilizzatori (sentenza n. 529 del 1995, citata).
Infine esiste un principio nell'ambito della legislazione statale in ordine ad un regime meno rigoroso degli interventi di manutenzione e similari, rispetto alle altre opere edilizie, che alterino, invece, le caratteristiche visibili all'esterno o comunque la sagoma o l'altezza o la superficie o la volumetria dell'edificio (arg. da d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1985, n. 431; sentenza n. 529 citata).
4. - Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, della legge della Regione Umbria 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla legge della Regione Umbria 21 ottobre 1997, n. 31, nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d'uso”.
Correttamente anche il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sentenza del 28.04.2008 n. 445, afferma che: “ritiene questo Collegio che tale norma delle NTA sia illegittima sotto diversi profili: innanzi tutto essa contrasta con i principi in materia di condono (articoli 38 e seguenti della legge 47 del 1985) i quali stabiliscono che - una volta condonato - un immobile diventa legittimo a tutti gli effetti, senza limitazioni derivanti dall’applicazione del condono medesimo. In secondo luogo, la norma introduce un’inammissibile illogicità e disparità di trattamento tra immobili situati nelle medesime zone, a seconda della circostanza di essere stati oggetto di condono o meno” e che: “la normativa sulla sanatoria in materia edilizia consente appunto di rendere legittimo ex post quello che legittimo non era, ad alcune condizioni, in particolare il rispetto di alcuni parametri. Ne discende che l’originaria illegittimità, una volta sanata, lo è a tutti gli effetti, né può una normativa secondaria di fonte comunale introdurre una qualche condizione alla sanatoria medesima, differenziando il regime giuridico degli immobili condonati da quello dei restanti immobili”.
dott. Matteo Acquasaliente
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