Non spetta al giudice amministrativo la giurisdizione in materia di “certificato di idoneità e qualifica professionale” previsto dal D. Lgs. 24/02/1948 n. 114 per il coltivatore agricolo
Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 117 del 2014.
Scrive il TAR: "1. Il ricorso va giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, accogliendo l’eccezione sul punto proposta dalla Regione Veneto.
1.1 Come ha correttamente rilevato quest’ultima il ricorrente, nell’istanza presentata, ha richiesto il rilascio del “certificato di idoneità e qualifica professionale” previsto dal D. Lgs. 24/02/1948 n. 114, chiedendo quindi l’accertamento della qualità di coltivatore agricolo per il conseguimento di benefici fiscali, accertamento quest’ultimo che non può non essere correlato e conseguente all’esame di elementi oggettivi.
1.2 Risulta, infatti, dirimente constatare che l'attestazione o certificazione che una determinata persona è dedita alla coltivazione manuale della terra, di cui agli art. 1 del D.Lgs. 24-2-1948 n. 114 (sulle provvidenze a favore della piccola proprietà contadina), ha come contenuto il risultato di un mero accertamento tecnico, compiuto alla stregua di elementi, criteri e parametri normativamente predeterminati, senza alcun margine di discrezionalità.
1.3 Detta circostanza comporta la conseguenza che il provvedimento conclusivo del relativo procedimento integra la fattispecie di un atto di natura vincolata, destinato ad incidere, senza degradarle, su posizioni di diritto soggettivo perfetto, attinenti alla qualità di coltivatore diretto (sul punto si veda T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 06-11-2013, n. 677 e, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 231/87 e T.A.R. Basilicata, n. 158/1989 e n. 330/2003)".
avv. Dario Meneguzzo
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