Ogni variante al PAT o al P.I. richiede una nuova valutazione di compatibilità idraulica?
La sentenza del Consiglio di Stato n. 616 del 2014 risponde di no, per i seguenti motivi: "3.3. - È infondato anche il terzo motivo di appello, dove si denuncia la violazione della delibera della Giunta Rregionale n. 3637 del 13 dicembre 2002, dell’art. 49 del PAT, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e difetto di istruttoria, in relazione alla violazione delle linee guida dettate dalla Regione in materia di rischio idraulico, le quali richiedono che ogni strumento urbanistico o sua variante valutino attentamente, previa acquisizione del parere dell’autorità preposta (Genio cCivile), la compatibilità idraulica delle modifiche apportate alle previsioni urbanistiche. Come notato in fatto dal giudice di prime cure, l’area de qua è stata già oggetto di numerose valutazioni di compatibilità idraulica in occasione delle precedenti varianti generali al PRG e del PAT, per cui, tenuto conto del modesto incremento edificatorio derivante dalle nuove previsioni, non sussisterebbero le condizioni per imporre una nuova valutazione di compatibilità idraulica. Peraltro, coerentemente con le stesse direttive impartite dalla Regione con la DGR n. 2948 del 6 ottobre 2009, la detta valutazione, al fine di non appesantire l’iter procedurale, è stata correttamente sostituita con una dichiarazione asseverata del tecnico estensore dello strumento urbanistico, che attesti la sussistenza dei presupposti per non dare luogo ad una nuova valutazione di compatibilità idraulica".
avv. Dario Meneguzzo
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