Il ricorso è nullo se è firmato solo dal domiciliatario al quale non sia stata data la procura

03 Giu 2014
3 Giugno 2014

Se un avvocato è soltanto domiciliatario (e non ha, quindi, i poteri di rappresentare e difendere il ricorrente), il ricorso sottoscritto solo da lui è nullo.

Lo rileva il TAR Veneto nella sentenza n.  706 del 2014.

Scrive il TAR: "1. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 2 lett. B del Codice del Processo Amministrativo. 

1.1 Come ha correttamente evidenziato la società controinteressata sia il ricorso principale, che i successivi motivi aggiunti, comprendono la sola sottoscrizione del legale domiciliatario e, quindi, di un legale nei cui confronti non risulta conferito alcun mandato o procura speciale. 

1.2 E’, infatti, agevole verificare che l’unico sottoscrittore risulta essere espressamente ed unicamente qualificato in mandato quale legale domiciliatario. Sempre dall’esame del ricorso si evince come, al contrario, i legali deputati a rappresentare la società ricorrente fossero gli Avv. A X  e B Y, difensori questi ultimi nei cui confronti era stata conferita la procura alle liti a margine del ricorso di cui si tratta.

1.3 La lettura del mandato in calce al ricorso consente, pertanto, di evincere due differenti ambiti di attività in relazione al quale il mandato è stato conferito. In primo luogo vi è stato il conferimento del mandato a rappresentanza…. “a difendere la società in ogni stato e grado del giudizio, a transigere e conciliare la lite”, mandato quest’ultimo conferito nei confronti dei soggetti sopracitati.
La procura in questione si conclude conferendo all’Avv. C Z la nomina di procuratore domiciliatario. Ne consegue come possa individuarsi la volontà del soggetto mandante di differenziare i poteri dei legali nominati, attribuendo soltanto ai primi il potere di rappresentare in giudizio la società.

1.4 La lettura dell’art. 44 Codice del Processo Amministrativo non lascia adito a dubbi nel momento in cui, al comma 1, lett.a), include tra le cause di nullità del ricorso quella consistente nella mancanza della sottoscrizione, da intendersi riferita all’unica sottoscrizione del difensore abilitato ovvero alla persona munita dello ius postulandi e, quindi, di un titolo idoneo nel rispetto del mandato conferito dalla società ricorrente.

1.5 Va, altresì, evidenziato che per un costante orientamento giurisprudenziale, mutuato dal processo civile, la sottoscrizione della
citazione in primo grado, o del ricorso da parte di procuratore non abilitato, comporta la nullità assoluta ed insanabile dell'atto stesso, atteso che tale indicazione non comporti conferimento a quest'ultimo, come è avvenuto nel caso di specie, della rappresentanza processuale, non autorizzano il procuratore non legittimato a svolgere quell’attività professionale nell'interesse del mandante in relazione alla quale non era stato delegato (per tutti Cass. civ. Sez. I, 23-03-1988, n. 2538 e Tar Piemonte 4384 del 03/12/2010).

1.6 Si è altresì stabilito (Cass. civ. Sez. I, 07-05-1997, n. 3981) che l'indicazione del domiciliatario non comporta il conferimento nemmeno implicito della rappresentanza processuale e che, l'eventuale attività processuale compiuta, deve considerarsi svolta senza il necessario potere di rappresentanza, anche sotto il profilo dell'imputazione sostanziale della provenienza dell'atto (in questo senso si veda anche Cass. civ. Sez. I, 30-07-1996, n. 6900)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 706 del 2014

Nel caso di ultimazione dei lavori parziale con richiesta di agibilità va versata la quota parte del contributo entro i termini di cui all’art. 42, lettera c) del D.P.R. 380/01

03 Giu 2014
3 Giugno 2014

Lo precisa la sentenza del TAR Veneto n. 594 del 2014: "Con ulteriore censura, sempre con riferimento al provvedimento del 28.3.2006, parte istante denuncia l’illegittimità del preteso pagamento del costo di costruzione per le autorimesse, sulla base dell’avvenuta completa realizzazione delle stesse o, meglio, di una parte delle stesse, maggiorato della mora per il ritardato pagamento. Al riguardo non si può non convenire con quanto osservato dalla difesa del Comune, la quale ha rilevato come nella specie sia stata la stessa ricorrente ha richiedere la parziale agibilità delle autorimesse già completate, nonché ad aver ammesso – per mezzo della dichiarazione resa dal proprio tecnico in occasione della presentazione della suddetta richiesta – di essere giunta al completamento pressoché totale dell’intervento, all’incirca al 79% . Orbene, è evidente che la stessa richiesta di agibilità delle autorimesse può essere giustificata solo in funzione di un loro immediato e prossimo utilizzo, autonomo rispetto all’edificio principale, chè, diversamente, non può trovare alcuna logica giustificazione una richiesta in tal senso  (ottenere un’agibilità parziale in attesa di completare l’intero intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio dismesso). Ne consegue che, limitatamente alle opere per le quali, dichiarata in parte qua la completa ultimazione, è stata richiesta l’agibilità, legittimamente è stato richiesto da parte dell’amministrazione il pagamento del costo di costruzione, sempre, lo ripete, entro il limite della quota afferente l’agibilità. Conseguentemente, in applicazione del disposto di cui all’art. 42, lettera c) del D.P.R. 380/01, poiché il relativo contributo, una volta dichiarata la data di ultimazione lavori, deve essere versato entro sessanta giorni, è stata applicata la mora pari al 10% del dovuto, tenuto conto che la dichiarazione risale al 3.11.2005 e il pagamento non è stato effettuato entro il 3.1.2006".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 594 del 2014

Ipotesi di riforma urbanistica nazionale – perequazione e contributo straordinario

30 Mag 2014
30 Maggio 2014

Pubblichiamo il progetto di DDL "Lupi" sul Governo del territorio, elaborato dal gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Segnaliamo l'articolo 14 sul "Contributo straordinario per le trasformazioni urbane", che corrisponde a quella che oggi impropriamente viene di solito chiamata "perequazione". La bozza contempla la perequazione all'art. 10, ma è altra cosa.

Alleghiamo anche un primo commento di Silvia Viviani, presidente dell'INU.

Ddl_Riforma_Urbanistica

VivianiInu

Come influisce sul termine per fare ricorso l’erronea indicazione del Comune circa il periodo di pubblicazione di una deliberazione

30 Mag 2014
30 Maggio 2014

Segnaliamo su questa particolare fattispecie la sentenza del TAR Veneto n. 590 del 2014.

Si legge nella sentenza: "1. In primo luogo va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di tardività proposta avverso il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti.

1.1 L’esame della documentazione prodotta dalle parti, unitamente alle successive memorie, ha permesso di verificare come la parte ricorrente sia stata indotta in errore, nell’impugnare gli atti sopra citati, dalla dicitura apposta sulla delibera n. 29 del 06/06/2012, in calce alla stessa e nella parte in cui prevede espressamente - nella sezione riservata alla pubblicazione all’Albo” -, che, “copia del presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo on line ove pertanto rimarrà dal 28/06/2012 al 13/07/2012”.

1.2 Al fine di dimostrare la fondatezza dell’eccezione di tardività l’Amministrazione comunale ha depositato il referto di pubblicazione
dal quale si evince come la delibera in questione sia stata effettivamente pubblicata, non nelle date sopra ricordate, bensì in un momento antecedente e, quindi, a partire dall’11 Giugno 2012. Laddove quest’ultimo termine fosse risultato incontrovertibile avrebbe
determinato un’inevitabile pronuncia di tardività degli atti ora impugnati e, ciò considerando come il ricorso di cui si tratta sia stato notificato in data 25 Ottobre 2012.

1.3 Sul punto va preliminarmente chiarito, anche al fine di contrastare quanto asserito dalle parti resistenti, che il termine per proporre l’impugnazione inizia a decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione e, ciò, secondo quanto stabilito da un costante orientamento  giurisprudenziale (per tutti si veda Cons. Stato Sez. V, 21-12-2010, n. 9314) nella parte in cui ha sancito che “il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso le deliberazioni comunali decorre, per i soggetti non direttamente contemplati, dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio. L'art. 21 comma 1 della legge 1034 del 1971, nel regolare la decorrenza del termine decadenziale per la notifica del ricorso è stato costantemente ed univocamente interpretato nel senso che la pubblicazione di un provvedimento in appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, costituisce una forma di pubblicità legale e, dunque, vale di per sé ad integrare gli estremi della presunzione assoluta di conoscenza erga omnes, con la conseguenza che il termine per l'impugnazione decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. III, n. 1261/1999)”.

1.4 Detto termine di decorrenza deve necessariamente tenere conto delle “peculiarità” del caso di specie nell’ambito del quale è evidente che “l’erronea” indicazione contenuta nella delibera ha indotto in “errore” il ricorrente che, a sua volta, ha confidato nella correttezza dei termini sopra citati, ponendoli a fondamento nel calcolo del periodo di tempo entro i quali poteva proporre una valida impugnazione.

1.5 Ciò premesso è allora possibile ritenere che il comportamento dell’Amministrazione comunale abbia determinato il venire in essere di quelle “oggettive ragioni di incertezza” in base alle quali si ritiene esistente l’errore scusabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Codice del processo Amministrativo, nel rispetto di quanto previsto da un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti Cons. Stato Sez. IV, 20-12- 2013, n. 6112). 

1.6 L’applicazione di detti principi consente di ritenere ora legittima, non solo l’impugnazione proposta avverso il ricorso principale, ma anche per quanto concerne i successivi motivi aggiunti e, ciò, anche considerando come la proposizione di questi ultimi è stata determinata  sia, dall’emanazione di atti successivi (approvazione del PUA e del permesso di costruire) sia, ancora, dall’acquisizione di ulteriore documentazione resa disponibile da parte del Comune di Oderzo".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 590 del 2014

Il TAR Veneto continua a ribadire che il piano casa deroga alla distanza dai confini

30 Mag 2014
30 Maggio 2014

Segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 589 del 2014, che riconferma la sua giurisprudenza, secondo la quale il piano casa deroga alla distanza dai confini.

La fattispecie esaminata riguarda il secondo piano casa, in presenza di una deliberazione consiliare che imponeva il rispetto delle distanze dai confini anche per la prima casa di abitazione.

sentenza TAR Veneto 589 del 2014

Nelle zone sottoposte a vincolo ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce variazione essenziale?

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

L'articolo 32, comma 3, del D.P.R. 380 del 2001 stabilisce che: "Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".

Il comma 1 dell'articolo 32 contiene l'elenco delle variazioni essenziali: orbene, se è comprensibile che nelle zone vincolate le variazioni essenziali del comma 1 diventino totale difformità, molto meno comprensibile è perchè tutti gli altri interventi diventino variazioni essenziali: se sposto di 15 centimetri una finestra, è variazione essenziale?    

La giurisprudenza non aiuta molto in materia. Abbiamo però reperito la sentenza della Cassazione penale  n. 16392 del 2010 che fa riferimento a "ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza" Si legge, infatti, nella sentenza "Deve ricordarsi, però, che - ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 32, comma 3 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l'opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, non c'è spazio per l'applicazione della meno grave fattispecie di cui all'art. 44 cit., lett. a), poichè ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi dell'art. 44, lett. c), dello stesso T.U. (vedi Cass, Sez. 3: 23.5.1997, Ciotti; 31.1.1994, n. 2733, Paolillo)".

dott. Matteo Acquasaliente

Cass. pen 16392 del 2010

Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

Pubblichiamo il testo del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 73 del 28 marzo 2014), coordinato con la legge di conversione  23  maggio  2014,  n.  80  (in  questa  stessa  Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Misure urgenti  per  l'emergenza abitativa, per il  mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo  2015.". (GU n.121 del 27-5-2014)

Vigente al: 27-5-2014

Misure urgenti per l'emergenza abitativa e le costruzioni

La declassificazione delle strade non statali e delle piazze spetta alle regioni

29 Mag 2014
29 Maggio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n. 2447, relativa a un caso nel quale un comune aveva annullato in via di autotutela i provvedimenti coi quali era stata disposta la cessione a un privato di una porzione di una piazza.

Si legge nella sentenza: "8.2. Con il secondo motivo (pagine 8 – 9 del ricorso di primo grado), si lamenta la violazione dell’art. 13, co. 5, cod. str. nella parte i cui stabilisce che alla declassificazione delle strade provvedano direttamente gli enti proprietari <<...quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’art. 2, comma 2>>; si deduce che solo le strade e non le piazze rientrano nel fuoco della norma sancita dal menzionato art. 2, co. 2, cod. str..

8.2.1. Il motivo è infondato.                                        

8.2.1. E’ pacifica la sussistenza dei vizi di legittimità in relazione ai quali il comune ha proceduto in autotutela atteso che:

a) la norma (art. 12, l. n. 126 del 1958) invocata dal commissario straordinario per procedere alla declassificazione era stata abrogata da alcuni anni;

b) la norma non è stata riprodotta nel nuovo codice della strada che, sul punto, ha innovato attribuendo la competenza alla classificazione e declassificazione delle strade statali al Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), mentre per tutte le altre strade, incluse quelle comunali, la competenza è stata affidata alle regioni (come emerge dal tenore letterale delle norme sancite dai commi 8 e 9 del su menzionato art. 2, cod. str.); l’art. 13, co. 5, cit. inserito in un contesto affatto diverso (la costruzione e gestione delle strade), ha introdotto una eccezione al regime delle competenze delineato dalle  precedenti norme, di stretta interpretazione e fondata sulla ricorrenza di presupposti fattuali che non si sono minimamente verificati (la perdita, da parte della piazza “Giochi della gioventù”, delle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali che la qualificano come strada urbana comunale);

c) ai fini della classificazione e declassificazione delle strade, le definizioni di cui all’art. 2, co. 2 e 3, cod. str., non impediscono di
ricomprendere le piazze nella nozione di strada a mente del comma 1 del medesimo articolo secondo cui: <<1. Ai fini dell’applicazione del presente codice si definisce <<strada>> l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali>>; tanto emerge, in prospettiva sistematica, anche dalla norma sancita dall’art. 190, co. 3,  cod. str. - che, nel disciplinare la circolazione dei pedoni, vieta loro di <<… attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali..>> - specie se letta in correlazione con quanto stabilito dall’art. 1, co. 1 e 2, cod. str. - secondo cui <<1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli, e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice…>> - e dall’art. 22, co. 3, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F (disposizione non abrogata, ed espressamente mantenuta in vita dal d.lgs. n. 179 del 2009), il quale include tra le strade comunali, fra l’altro, anche le piazze; in armonia con il delineato quadro normativo si colloca la consolidata giurisprudenza, che individua a tutti i fini (civili, penali, tributari) la nozione di strada in senso ampio, facendo leva sulla caratteristica della destinazione ad uso pubblico (cfr., fra le tante, Cass. pen., sez. IV, 17 dicembre 2010, n. 2582; Cass. sez. trib., 6 agosto 2009, n. 18052; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350; sez. II, 7 aprile 2006, n. 8204);

d) è pacifico che piazza “Giochi della gioventù” (apparteneva e) appartiene al demanio comunale, (era ed) è aperta al pubblico transito, (era ed) è classificata come strada ai sensi dell’art. 2 cod. str., come del resto riconosciuto espressamente dalla stessa ditta Cost nella domanda di alienazione".

sentenza CDS 2447 del 2014

La Corte dei Conti del Veneto sui compensi per il piano degli interventi

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Pubblichiamo  il parere della Corte dei Conti del Veneto sulla applicazione dei compensi per gli atti di pianificazione, ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006. La Corte esamina il collegamento tra l'atto di pianificazione e la successiva realizzazione dell'opera pubblica.

Dati Deliberazione

: SRCVEN/319/2014/PAR
: 2102-19/05/2014-SRCVEN
: Sezione Controllo Regione Veneto
: Attivita' consultiva ai sensi dell'art. 7, co. 8, l. 131/2003 (pareri)
:
: 29/04/2014
: 14/05/2014
: IAFOLLA CLAUDIO
 
: Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito alla applicazione dei compensi per atti di pianificazione ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006 e, in particolare, se la redazione di un Piano degli Interventi con il recupero e la valorizzazione delle aree a vincolo decaduto e delle aree di trasformazione delle frazioni possa rientrare nel novero degli atti di pianificazione comunque denominati previsti dalla norma; e se l'incentivo possa essere corrisposto oltre che ai dipendenti in possesso delle specifiche competenze tecniche professionali, anche a dipendenti che partecipino alla redazione del piano a vario titolo (urbanisti, avvocati, agronomi, geologi, informatici, geometri, periti, disegnatori).
geom. Daniele Iselle
 
 

L’asservimento di un’area determina una inedificabilità perpetua

28 Mag 2014
28 Maggio 2014

Il T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sentenza del 13 maggio 2014 n. 223, si occupa dell’asservimento delle aree chiarendo che: “come è noto (Cons. St., sez. V, 27 giugno 2011, n. 3823) - l’asservimento di un fondo ad un altro, in caso di edificazione di quest’ultimo, provocando la perdita definitiva ed irrevocabile delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, crea una relazione pertinenziale, che costituisce una qualità oggettiva del fondo asservito. Permanendo a tempo indeterminato, tale asservimento continua pertanto a seguire il fondo anche nei successivi trasferimenti a qualsiasi titolo intervenuti in epoca successiva, essendo opponibile ai terzi e a chiunque ne sia il proprietario.

In definitiva, l’inedificabilità dell’area asservita o accorpata ovvero la sua avvenuta utilizzazione a fini edificatori, costituisce una qualità obiettiva del fondo e produce l’effetto di impedirne l’ulteriore edificazione oltre i limiti consentiti, a nulla rilevando che manchino specifici negozi giuridici privati diretti all’asservimento o che l’edificio insista su una parte del lotto catastalmente divisa. Con la conseguenza che non possono mai essere assentiti titoli edilizi in caso di esaurimento della volumetria assentibile (cfr. T.A.R. Salerno sez. I, 16 aprile 2013, n. 890, T.A.R. Bari, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 11, e T.A.R. Catanzaro, sez. I, 8 novembre 2012, n. 1064)” e che: “il vincolo di asservimento, costituendosi per effetto del rilascio del titolo edilizio e non necessitando di atto negoziale ad effetti obbligatori o reali, aveva determinato l’inedificabilità dell’area e tale inedificabilità era destinata a permanere a tempo indeterminato e come tale era opponibile anche ai terzi acquirenti; né l’erroneo rilascio di certificati di destinazione urbanistica avrebbe potuto legittimare il rilascio di un titolo edilizio su un fondo, in realtà, privo di capacità edificatoria”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Pescara n. 223 del 2014

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