Principi utili in materia di opere di urbanizzazione

25 Nov 2024
25 Novembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che le opere di urbanizzazione, con le quali il territorio viene reso idoneo all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici, condizionano il rilascio del PdC, in quanto il titolo autorizzatorio è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o alla previsione da parte del Comune della realizzazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del PdC (art. 12 d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia).

L’intervento dei privati può aversi, pertanto, secondo un duplice schema.

Da un lato, nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione, che esprimono una forma di esercizio consensuale del potere pianificatorio, devono essere previste le opere di urbanizzazione che i lottizzanti si impegnano a realizzare, nonché il termine entro il quale le stesse saranno cedute gratuitamente al Comune (art. 28 l. 1150/1942).

Dall’altro, nelle ipotesi che prescindono da un PdL e da forme convenzionali di regolazione dei rapporti tra privato e P.A., si applica l’art. 16, co. 2 d.P.R. 380/2001.

Tale norma deve ritenersi espressione di un principio di carattere generale del sistema, in virtù del quale beni contraddistinti dall’essere destinati stabilmente ad un pubblico servizio (ossia l’urbanizzazione di una certa area e il suo sfruttamento in conformità agli strumenti di pianificazione) una volta venuti ad esistenza, devono essere acquisiti al patrimonio indisponibile, in modo da garantirne lo stabile asservimento e la destinazione al soddisfacimento delle esigenze della collettività. In questa logica, il legislatore del testo unico ha inteso colmare un vuoto di tutela che contraddistingueva il sistema, posto che la l. 1150/1942 regolamentava esclusivamente l’ipotesi in cui lo strumento convenzionale avesse posto a carico del Comune l’obbligo di acquistare le opere di urbanizzazione e le relative aree di sedime.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Opere di urbanizzazione che si vogliono far acquisire al Comune

25 Nov 2024
25 Novembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che il trasferimento delle opere di urbanizzazione in capo al Comune e la conseguente presa in carico delle stesse sono oggetto di un obbligo inderogabile perché imposto dall’art. 28 l. 1150/1942, secondo cui le parti devono prevedere in convenzione il termine entro il quale dovrà avvenire la cessione gratuita delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione in favore del Comune.

Nel caso di specie, sorgeva il problema della rete idrica e fognaria, in parte non collaudabile per problemi tecnici e in parte gravata da ipoteche a favore di terzi.

Il TAR ha specificato che compete al Comune porre in essere gli interventi di adeguamento e completamento degli impianti necessari ai fini della presa in carico e affidamento degli stessi al Gestore Unico, pur non essendo escluso che dette opere possano essere materialmente realizzate da soggetti privati, fermo restando che comunque rimane in capo al Comune la responsabilità di sovrintendere all’esecuzione degli interventi necessari, nonché, laddove necessario secondo la valutazione discrezionale dello stesso, di porre fine all’intervento dei privati in favore di altre soluzioni più efficienti e tempestive.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Opere di urbanizzazione che si vogliono far acquisire al Comune e condizioni dell’azione

25 Nov 2024
25 Novembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato la legittimazione e l’interesse al ricorso in capo ad ogni proprietario di immobili situati nella località cui si riferiscono le opere di urbanizzazione di cui si chiede l’acquisizione da parte dell’Ente pubblico.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Dimissioni dal Consiglio comunale: se un Consigliere cambia idea…

25 Nov 2024
25 Novembre 2024

Nel caso di specie, la metà più uno dei membri di un Consiglio comunale decideva di dimettersi.

Prima che venisse consegnato a mani l’atto di dimissioni collettive, per la protocollazione, uno di quei Consiglieri riusciva a far protocollare via PEC la revoca delle sue dimissioni.

La Prefettura e il Ministero dell’Interno ritenevano non raggiunta la maggioranza qualificata dei dimissionari e, per l’effetto, che il Consiglio comunale non andasse sciolto.

Il TAR Napoli ha condiviso questa tesi.

Le dimissioni del singolo Consigliere, al pari delle dimissioni collettive, sono assoggettate allo stesso rigore formale, legalmente contemplato. La legge esige la presentazione delle dimissioni, personalmente ovvero tramite delegato. L’Ente ha l’obbligo di assumere le dimissioni immediatamente al protocollo comunale, così da cristallizzare la situazione creatasi nonché l’effetto che ne consegue, in termini di irretrattabilità della volontà manifestata e di definitività della dichiarazione. Tra la presentazione delle dimissioni e la protocollazione si crea una simultaneità non parimenti garantita dall’inoltro con altro mezzo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Rimessione della causa al primo giudice

23 Nov 2024
23 Novembre 2024

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice amministrativo d’appello rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.

A questo riguardo, si segnala che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di giurisdizione, a seguito dell’abrogazione dell’art. 353 c.p.c. (operante per le impugnazioni proposte dal 28 febbraio 2023), nel caso in cui la sentenza del giudice amministrativo di appello che abbia ritenuto esistente la giurisdizione del G.A. sia cassata in ragione dell’accertata giurisdizione del G.O., il giudizio deve essere riassunto avanti al giudice ordinario di appello, e non avanti a quello di primo grado, avendo inteso il legislatore della riforma limitare le ipotesi di remissione della causa al giudice di primo grado unicamente nei casi di violazione del contraddittorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Cons. St., Ad. Plen. n. 16-2024

Cass., SS.UU. n. 23712-2024

Creditore e rinuncia del diritto

23 Nov 2024
23 Novembre 2024

Il T.A.R. ricorda che la rinuncia al diritto del credito deve derivare da una manifestazione inequivocabile del soggetto creditore e, soprattutto, deve essere sorretta da una giustificazione razionale.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Comune in dissesto e giudizio di ottemperanza

23 Nov 2024
23 Novembre 2024

Il TAR Catania ha affermato che il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile anche in ipotesi di dissesto del Comune, ove la P.A. debba, in forza del decisum, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario; per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum.

Il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un Ente in dissesto, resta ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero che impongano anzitutto obblighi di facere (l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. 327/2001); l’Organo straordinario è invece eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che l’Ente in dissesto deve compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della Commissione di liquidazione.

L’Organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa, ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’Ente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Valutazioni della Commissione giudicatrice

23 Nov 2024
23 Novembre 2024

Il TAR Catania ha affermato che la valutazione delle offerte, così come l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice, è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, così che le censure sul merito di tale giudizio sono sottratte al sindacato del G.A., eccezion fatta per quelle peculiari e limitate ipotesi in cui si ravvisi manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Pubblici appalti: requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione

23 Nov 2024
23 Novembre 2024

Il TAR Catania, nel contesto di un giudizio sui pubblici appalti, ha distinto i requisiti di partecipazione da quelli di esecuzione: la mancanza di questi ultimi può tuttalpiù incidere sulla stipula del contratto, ma non certo determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Costo della manodopera nei pubblici appalti

23 Nov 2024
23 Novembre 2024

Il TAR Sardegna ha affermato che è preferibile riferire il costo della manodopera ai soli costi diretti della commessa, esclusi, dunque, i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili. L’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta – e la correlativa verifica della loro congruità imposta alla Stazione appaltante – risponde all’esigenza di tutela del lavoro sotto il profilo della giusta retribuzione (art. 36 Cost.); serve ad evitare, infatti, manovre speculative sulla retribuzione dei dipendenti finalizzate a rendere l’offerta in gara maggiormente competitiva rispetto alle altre. Tale essendo la ratio della citata prescrizione, l’esigenza di tutela è avvertita solo e proprio per quei dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti, il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto.

Post di Alberto Antico – avvocato

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