Il TAR Veneto ha confermato che nel caso di discrasie tra parte normativa e parte grafica dello strumento urbanistico, è applicabile la regula iuris secondo cui va data prevalenza alla disposizione normativa rispetto al segno grafico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Dottor Riccardo Renzi ha redatto una nota sulla non riconoscibilità del legittimo affidamento in presenza di abuso edilizio: conferma giurisprudenziale del TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 773/2025.
Il TAR Salerno ha affermato che nel procedimento di sanatoria introdotto dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il richiedente, mediante il proprio tecnico incaricato, è legittimato a proporre un piano di ripristino o demolizione delle opere non sanabili sulla base di un progetto allegato all’istanza di sanatoria, non sussistendo una riserva esclusiva nella individuazione delle opere necessarie in capo allo sportello unico comunale.
In sede di esame dell’istanza ex art. 36-bis cit., la conformità deve essere valutata in relazione alla situazione rappresentata dal progetto di rimozione/ripristino e non a quella relativa all’opera abusiva e della quale si prospetta la rimozione. La P.A. è chiamata a verificare se, attuando le misure di ripristino prospettate dal richiedente, sia conseguibile la conformità alle norme urbanistiche, edilizie e tecniche di settore richieste.
Viceversa, nel procedimento ex art. 36 del citato d.P.R. è consentito esclusivamente ponderare la conformità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici ed ai valori tutelati da specifici vincoli, senza possibilità di prevedere interventi di ripristino e demolizione ai fini della sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la P.A. è libera di non dar corso alla procedura di gara per l’affidamento della relativa concessione, sicché l’eventuale misura di autotutela non determina alcuna responsabilità precontrattuale né fa sorgere, in caso di revoca, l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo a ristoro dei pregiudizi economici asseritamente patiti dal promotore. Questo vale solo fino a quando la P.A. non si risolva, sulla base del progetto assentito, ad attivare la procedura di gara e a concluderla con l’aggiudicazione. L’aggiudicazione definitiva, invero, trasforma l’aspettativa di mero fatto, fino a quel punto vantata dal promotore, in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto aggiudicato.
Con specifico riguardo alla procedura di project financing, il soggetto individuato come promotore finanziario, benché prescelto, rimane, rispetto al procedimento di affidamento, nella posizione di potenziale concorrente e, come tale, non vanta alcun minimo affidamento idoneo a consolidare una posizione suscettibile di fondare una responsabilità da parte della P.A. La dichiarazione di pubblico interesse non rappresenta perciò un atto ad efficacia durevole attributivo in maniera definitiva di un vantaggio, quanto prodromico alla indizione di una gara, non fondativo di indennizzo in caso di revoca della stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che le controversie concernenti le convenzioni urbanistiche, stipulate tramite accordi tra P.A. e società private sono attratte nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A., in quanto tipica ipotesi di accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990, con riferimento ai profili relativi non solo alla loro formazione, ma anche alla loro esatta e completa esecuzione. Ciò vale anche qualora agli originari lottizzanti subentrino degli aventi causa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 7-bis l.r. Veneto 11/2004 afferma che, con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui ai precedenti artt. 6 e 7, di valore superiore a € 150.000, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il Comune o l’Ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’art. 84, co. 3 d.lgs. 159/2011, cd. codice antimafia.
Il TAR Veneto ha affermato che tale norma non lascia margini di discrezionalità alla P.A. nell’imporre l’acquisizione dell’informazione antimafia.
Quanto alla collocazione temporale di tale obbligo, mentre nella formulazione del d.lgs. 159/2011 essa può essere individuata “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti”, nella norma veneta, essendo volta a prevenire l’infiltrazione mafiosa del procedimento di pianificazione territoriale, essa è anticipata all’iter di approvazione degli accordi pubblico-privati mediante la procedura urbanistica, fermo restando che la stipula della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo è in ogni caso subordinata all’acquisizione dell’informazione antimafia.
Post di Daniele Iselle
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La Corte di cassazione penale (in una fattispecie risalente al 2021) ha affermato che è illegittimo, e tale da non determinare l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, il rilascio di un permesso di costruire (PdC) in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica.
In ogni caso, il predetto provvedimento, se anche avesse potuto elidere il reato propriamente edilizio, non avrebbe potuto avere nessuna valenza quanto ai reati previsti dalla legislazione antisismica, essendo anzi questa tale da precludere anche la possibilità di rilascio del PdC in sanatoria per cd. doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001.
Si dovrà capire come coordinare questi princìpi con le novità apportate dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Pubblichiamo una nota del Dott. Riccardo Renzi: La parabola instabile del Codice dei Contratti Pubblici: tra ambizioni sistemiche e continue modifiche settoriali. Il caso emblematico delle gite scolastiche e l’ennesimo intervento sull’art. 108.
Il TAR Veneto ha qualificato come pertinenza urbanistica – eseguibile in attività edilizia libera ex art. 6, co. 1, lett. e-quinquies d.P.R. 380/2001 – un manufatto composto da tredici distinti monoblocchi in ferro, ciascuno di dimensioni contenute, con sovrastante copertura in lamiera, tamponato solamente su un lato, aperto sugli altri tre lati, utilizzato per proteggere i materiali, poggiato a terra sulla pavimentazione esistente, dotato di due montanti posti sulla copertura per permettere lo spostamento degli stessi tramite muletto, separato dagli altri monoblocchi e, da ultimo, con funzione di tettoia mobile modulare.
La stessa qualificazione è stata riconosciuta ad una tettoia di dimensioni obiettivamente contenute, facilmente amovibile, aperta su tutti i lati, avente la funzione di proteggere dalle intemperie la pesa che sotto vi è collocata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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