Accesso agli atti e segreti tecnici o commerciali

13 Nov 2025
13 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità dell’istanza di accesso agli atti di gara, ex art. 116, co. 2 c.p.a., riguardante informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali, laddove la parte non abbia fornito la prova della stretta indispensabilità della documentazione per le proprie difese in uno specifico giudizio, risultando perciò un tentativo meramente esplorativo di conoscere tutta la documentazione versata agli atti di gara.

Post di Alberto Antico – avvocato

La Commissione di gara tra continuità e legittimità e il principio del tempus regit actum

13 Nov 2025
13 Novembre 2025

Il Dottor Riccardo Renzi ha preparato una nota sulla Commissione di gara tra continuità e legittimità, in commento alla sentenza TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 23 ottobre 2025, n. 462 

Italia_Ius_La Commissione di gara tra continuità e legittimità

Terzo condono in area paesaggistica e falsità dichiarative

12 Nov 2025
12 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003, come convertito nella l. 326/2003, cd. terzo condono, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, anche di carattere relativo come il vincolo d’insieme, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle altre condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie.

Risulta adeguatamente motivato un atto di annullamento d’ufficio del titolo edilizio rilasciato in sede di condono con riguardo alla non veritiera dichiarazione, nella pratica di condono, dell’insussistenza di vincoli paesaggistici, in grado di escludere qualunque legittimo affidamento del privato, anche alla luce della responsabilità assunta con il rilascio della dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000. La natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 18 mesi (ora 12) previsto dal comma 1 dell’art. 21-nonies l. 241/1990, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’abuso edilizio non demolito

12 Nov 2025
12 Novembre 2025

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, di cui all’art. 31, d.P.R. 380/2001, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell’area), ma non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo.

Il terzo titolare di un diritto di abitazione sull’immobile abusivo, ancorché quest’ultimo sia trascritto anteriormente all’applicazione della misura repressiva e sia opponibile ai terzi, non rappresenta un destinatario necessario dell’ordine di demolizione, legittimamente rivolta e notificata al proprietario del bene, quale soggetto responsabile dell’abuso e tenuto ex lege a darvi esecuzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

È impugnabile il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione?

12 Nov 2025
12 Novembre 2025

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha dichiarato ammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, laddove quest’ultimo rechi anche la contestuale disposizione circa la trascrizione presso l’Agenzia del territorio e gli altri adempimenti atti a dare attuazione all’art. 31, co. 5 d.P.R. 380/2001, ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale.

La sentenza di primo grado che dichiari inammissibile il relativo ricorso deve essere annullata con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

Ordinanza di demolizione e richiesta di sanatoria

12 Nov 2025
12 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che la presentazione di una domanda di sanatoria determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse avverso la relativa ordinanza di demolizione, poiché, ove l’istanza sia accolta, rimarrà definitivamente inoperante l’ingiunzione demolitoria e l’eventuale, successiva, acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune; per il caso di rigetto della domanda, il Comune dovrà provvedere all’adozione di una nuova sanzione urbanistica.

Si segnala che la questione non è pacifica in giurisprudenza.

Post di Alberto Antico – avvocato

La valutazione di interesse culturale di un immobile

12 Nov 2025
12 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha offerto utili princìpi rispetto a tale procedimento, ampiamente discrezionale.

In particolare, la mancata previsione di un possibile interesse culturale dell’edificio e della tenuta circostante nell’ambito del PAT non priva il Ministero della Cultura del potere di imporre successivamente un vincolo ex art. 10 d.lgs. 42/2004, in base alla normativa di tutela del patrimonio storico e artistico.

Post di Alberto Antico – avvocato

Autorizzazione paesaggistica e ripostiglio in calcestruzzo

11 Nov 2025
11 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha affermato che non può beneficiare dell’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica ai sensi del punto A.19 del d.P.R. 31/2017 un ricovero/ripostiglio realizzato con blocchi di calcestruzzo che, pur in assenza di alcun tipo di collante e di fondazioni, non può qualificarsi come opera facilmente amovibile. Il manufatto presenta, infatti, all’evidenza, una sua stabilità per via degli elementi che lo compongono, i quali, al tempo stesso, non ne garantiscono la sicurezza strutturale.

Post di Alberto Antico – avvocato

Aree idonee per il fotovoltaico: in mancanza dei decreti ministeriali, le Regioni non possono disporre alcuna disciplina transitoria

11 Nov 2025
11 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, l’esercizio del potere legislativo e regolamentare delle Regioni in materia di individuazione delle aree idonee è subordinato all’emanazione di specifici decreti ministeriali, da adottare previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni. Sino all’emanazione dei decreti, non v’è alcuno spazio di intervento della Regione, ma trova diretta e automatica applicazione il regime previsto dal comma 8 dell’art. 20 cit., che reca la qualificazione ex lege delle aree idonee. Pertanto, è illegittima la delibera regionale con cui si fissa una disciplina transitoria delle aree idonee e non idonee all’istallazione degli impianti fotovoltaici.

Post di Alberto Antico – avvocato

Decadenza dagli incentivi energetici

11 Nov 2025
11 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che in materia di decadenza dagli incentivi energetici disposta dal Gestore dei servizi energetici (GSE), nei casi in cui trova applicazione la disciplina transitoria contenuta nell’art. 56, co. 8 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020, il termine di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990 si applica solo a far data dalla sua introduzione e non dall’adozione dell’atto. Ove quello trascorso prima dell’entrata in vigore della novella, da solo o sommato a parte di quello sopravvenuto, sia di per sé già tale da superare il vaglio di «ragionevolezza», è di tutta evidenza che quest’ultimo non può risolversi in una sorta di rimessione in termini di una P.A. lungamente inerte.

In materia di decadenza dagli incentivi energetici, il richiamo ai presupposti di cui all’art. 21-nonies cit., contenuto nell’art. 42, co. 3 d.lgs. 28/2011, è comprensivo anche delle regole sulla autotutela doverosa parziale di cui al comma 2-bis dell’art. 21-nonies cit., ma i relativi principi necessitano di un adattamento alle peculiarità del potere di decadenza. In particolare, essi finiscono per assumere una notazione di maggior rigore in ragione della centralità del principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti che governa l’accesso agli incentivi.

Ciò comporta la sostanziale neutralità dello scrutinio dell’elemento soggettivo (e quindi dell’eventuale buona fede del dichiarante), nonché l’inconfigurabilità del falso innocuo, non potendo il GSE farsi carico di dimostrare l’intento sotteso alla mancata prospettazione di un quadro reale, salvo rilevarne la conseguenza finale.

La decurtazione percentuale degli incentivi energetici in luogo della decadenza, prevista dall’art. 42, co. 3 cit., presuppone un giudizio aggiuntivo di rilevanza della violazione da parte del GSE e si pone come una sanzione minore rispetto alla decadenza in quanto la salvaguardia, almeno in parte, della situazione riscontrata, è ritenuta compatibile con le esigenze pubblicistiche sottese al potere di vigilanza. Esso riguarda le sole violazioni di minore entità e non quelle rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’incentivo

L’artato frazionamento degli impianti costituisce abuso del diritto nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili e costituisce una violazione rilevante ai fini della decadenza dagli incentivi energetici, in quanto l’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti, quale che ne sia la natura, non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse, scarse per definizione.

Per «artato frazionamento» deve intendersi la pratica utilizzata dal produttore di energia rinnovabile per ottenere incentivi non dovuti o maggiori rispetto a quelli effettivamente spettanti, o comunque un beneficio, mediante la divisione di un unico impianto in due o più di taglia più piccola, con ciò danneggiando non solo le casse dello Stato ma anche gli altri produttori, giusta la natura limitata delle somme destinate allo scopo.

Sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento di un impianto, è sufficiente che esso possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti: nel caso di specie, la sostanziale contestualità di richieste e adempimenti, la contiguità degli impianti (tutti di analoga potenza) e delle particelle di ubicazione, poi confluite in una sola dopo essere rimaste frazionate per il tempo necessario all’inoltro delle singole istanze e l’identità del soggetto responsabile.

Post di Alberto Antico – avvocato

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