La risposta del Consiglio di Stato alle contestazioni sulla normativa emergenziale di contrasto al Covid

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 1, co. 2 d.l. 19/2020 elenca espressamente le misure ritenute idonee per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, da adottare per periodi predeterminati mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.). Pertanto la lesività è da ricondurre alla normativa primaria - da sottoporre nella ricorrenza dei relativi presupposti allo scrutinio di costituzionalità - più che ai d.P.C.M.

È costituzionalmente legittimo sul piano formale il ricorso da parte del legislatore ordinario alla previsione dell’adozione di d.P.C.M. per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, non risultando violata la riserva di legge in materia di limitazioni delle libertà costituzionalmente garantite, posto che le norme di rango primario non hanno soltanto previsto l’adozione dei d.P.C.M., ma ne hanno predeterminato i contenuti (pur se con l’ovvia e necessaria previsione di spazi decisionali da riempire ed esercitare nell’esercizio della funzione amministrativa).

È costituzionalmente legittima, da un punto di vista sostanziale - con conseguente manifesta infondatezza della questione - la previsione ad opera della legislazione primaria delle misure per contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, seppure incidenti su diritti costituzionalmente garantiti, in quanto, alla luce delle accertate e documentate caratteristiche scientifiche del virus, l’individuazione del bilanciamento fra libertà individuali e doveri era l’unico modo necessario per salvare vite umane e per tutelare la salute pubblica di fronte all’espandersi dei contagi.

Le scelte provvedimentali adottate dal governo per contenere il Covid-19, che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche - fra cui le palestre - sono rispettose dei principi di precauzione e di proporzionalità, avendo seguito un percorso logico-valutativo conseguente sia ad una obiettiva ed adeguata considerazione del dato tecnico-scientifico, sia dello sforzo di limitare solo nella misura necessaria le attività private suscettibili di incrementare i contagi.

È infondata la domanda risarcitoria avanzata con riferimento al danno economico subito per effetto dei provvedimenti che hanno imposto la chiusura di determinate attività economiche per il contenimento del Covid-19, stante l’assenza per un verso dell’illegittimità dell’agere amministrativo e per altro verso della colpa della P.A., in assenza sul piano soggettivo, di profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella complessiva condotta delle PP.AA.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il legislatore rilassa le norme sul cd. pantouflage: un rischio per la lotta al conflitto d’interesse?

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

L’art. 3, co. 3-bis d.l. 25/2025, come convertito dalla l. 69/2025, recita: “Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi”.

Traducendo dal burocratese, la norma dispone che i componenti di tutti gli organi collegiali delle PP.AA., comprese le Autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati – quindi regolando e/o controllando il settore privato – non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi, a pena di nullità del contratto, fino a un anno dalla cessazione dell’incarico. Questa previsione supera ogni diversa disposizione di legge.

Il fatto è che la norma precedente – e forse, a questo punto, abrogata – contenuta nell’art. 53, co. 16-ter d.lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) estendeva il divieto di passaggio dal settore pubblico al privato ai successivi tre anni.

Il cd. divieto di pantouflage è pensato per evitare che chi decide per il bene comune e/o controlla l’operato dei privati, specie nei settori economici, poi si ritrovi “dall’altro lato della barricata”. Le cd. sliding doors tra settore pubblico e privato sono un terreno sin troppo fertile per il conflitto d’interesse e, nei casi più gravi, per i fenomeni corruttivi.

La domanda è: un amministratore pubblico che sa di poter essere assunto o poter legittimamente assumere incarichi professionali dopo soli dodici mesi da un’azienda sulla quale ha preso decisioni, può davvero garantire quell’imparzialità che i cittadini hanno diritto di pretendere?

Post di Daniele Iselle

Giurisdizione in materia di danno da opera idraulica

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che spettano alla cognizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP), e non alla giurisdizione di legittimità del TSAP di cui all’art. 143, co. 1, lett. a r.d. 1775/1933, le domande risarcitorie di un danno causato dal modo in cui un’opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta dal proprietario o dal gestore, quando prescindano dall’impugnazione di un provvedimento amministrativo che abbia inciso direttamente sul regime delle acque pubbliche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Tempestività dell’impugnazione di un atto amministrativo innanzi al TSAP

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha offerto utili principi in materia, a partire dall’art. 41 c.p.a.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Nuovi documenti prodotti al TSAP quale giudice d’appello

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che la produzione di documentazione nuova, comprovante la fondatezza della domanda, si palesa legittima davanti al TSAP stesso, in quanto nello speciale rito previsto dal r.d. 1775/1933 non vige il regime restrittivo di cui all’art. 345 c.p.c., come novellato dalla l. 353/1990: in deroga alla disciplina processuale codicistica, essendo espressamente ammessa in entrambi i gradi di merito, fino alla precisazione delle conclusioni, la modifica delle domande e dei motivi proposti, la proposizione di domande e motivi nuovi, è, a maggior ragione, ammessa anche la produzione di nuovi documenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Controinteressati: non sempre sono individuabili

16 Mag 2025
16 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, rispetto al provvedimento con il quale il Comune, assumendo esistente una proprietà o un uso pubblico di una strada, ordina di rimuovere ogni ostacolo che ivi impedisce la circolazione indistintamente da parte di tutti i cittadini, non sono individuabili dei controinteressati in senso tecnico.
Rientrano in questa categoria quei soggetti portatori di un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto fissato dal provvedimento impugnato - e quindi di natura contraria a quello del ricorrente - i quali siano stati nominativamente indicati nel provvedimento stesso o siano, in base a questo, facilmente individuabili.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale la legge campana che ammetteva il terzo mandato consecutivo per il Presidente della Giunta regionale

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge campana in materia, per violazione dell’art. 122, co. 1 Cost., in relazione al parametro interposto di cui all’art. 2, co. 1, lett. f l. 165/2004, recante il cd. divieto del terzo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto.

Le leggi delle Regioni ordinarie intervenute in materia elettorale dopo l’entrata in vigore della suddetta l. 165/2004 non possono, a pena di illegittimità costituzionale, violare il divieto in esame, che è ormai parte integrante dei rispettivi ordinamenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato dal privato per fini di lucro, non è esente dal contributo di costruzione

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, co. 3, lett. c, prima parte d.P.R. 380/2001 (per “gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”) deve fondarsi sull’esistenza di un vincolo indissolubile tra l’opera da realizzare e l’erogazione diretta del servizio - da desumere delle sue oggettive caratteristiche - non essendo sufficiente un rapporto strumentalità o la mera possibilità che le opere, in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica.

Ad un impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto anch’esso privato, che persegue finalità lucrative, non può applicarsi la suddetta ipotesi di esenzione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’art. 38 T.U. edilizia

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il TAR Milano ha affermato che l’art. 38 d.P.R. 380/2001 concerne il regime sanzionatorio dei cd. abusi edilizi sopravvenuti (ossia quelli conseguenti alla realizzazione di interventi eseguiti sulla base di titolo edilizio annullato successivamente alla realizzazione edilizia) e ha natura eccezionale: il più mite trattamento previsto dalla norma è diretto a sanzionare esclusivamente la specifica condotta consistente nella realizzazione di un’opera del tutto conforme a un titolo edilizio annullato. Solo in questo caso si versa in quella situazione di buona fede che giustifica l’applicazione di misure più favorevoli.

Il comma 1 art. cit. prevede che venga irrogata una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere eseguite. La norma è chiara nel rapportare la sanzione al valore delle opere e non all’aumento di valore conseguente alla loro realizzazione. Si deve pertanto ritenere che, anche in caso di interventi di ristrutturazione edilizia con recupero della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) esistente, la misura della sanzione debba essere calcolata facendo riferimento al valore finale complessivo delle opere, senza scomputare il valore che le stesse avevano prima dell’effettuazione dell’intervento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa

15 Mag 2025
15 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in relazione al diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all’art. 18 d.l. 67/1997, come convertito dalla l. 135/1997, sussiste un peculiare potere valutativo della P.A. con riferimento all’an e al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente.

La P.A., valutata la sussistenza dei presupposti, verifica altresì se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante.

Il diritto al rimborso in parola sussiste soltanto laddove il dipendente statale sia stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver svolto il proprio lavoro nell’esclusivo interesse della P.A. e per perseguire le sue finalità istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento; non sussiste, invece, laddove la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere meramente in occasione dell’attività lavorativa o effettuata al di fuori del servizio.

Nel caso di specie, è stata esclusa tale strumentalità in relazione alla contestazione di omessa tempestiva comunicazione ai superiori della futura e già preventivata assenza dal servizio del dipendente.

Post di Alberto Antico – avvocato

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