Con la l. 8 ottobre 2025, n. 151 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 236 del 10.10.2025), il Parlamento ha stabilito che, al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell’ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
Il TAR Sardegna ha affermato che, nell’esaminare una pratica edilizia, deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità del bene.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quella civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale, e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa.
La pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, vale a dire un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera non comporti alcun maggiore carico urbanistico.
Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire (PdC), non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.
Nel caso di specie, le opere oggetto di contestazione consistevano in uno spazio di 21 mq, costituito da tre locali (una veranda adibita a studio, disimpegno e bagno), e in ulteriori due piccoli manufatti (doccia e locale caldaia), strettamente funzionali al primo. Si tratta di interventi funzionalmente unitari, in quanto volti a trasformare la terrazza in un locale residenziale e vivibile, che hanno determinato un indubbio incremento del carico urbanistico e che, per tali ragioni, non posso essere sottratti al PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha ricordato che le opere realizzate in data antecedente al 1967, ma all’interno del centro abitato, erano comunque soggette all’obbligo di rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 31 l. 1150/1942.
Nel caso di specie, il Consiglio ha escluso l’efficacia sanante ad una SCIA del 1993, relativa ad alcune opere interne e alla sostituzione di infissi nell’immobile in questione, poiché con essa l’allora proprietario aveva espressamente dichiarato l’insussistenza di abusi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha rilevato che, ai fini del calcolo della superficie di falda, non deve essere computata la grondaia (la quale contribuisce invece al calcolo della superficie coperta).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’istanza di permesso di costruire deve essere valutata dal Comune in funzione della conformità delle opere da realizzarsi alla normativa urbanistica-edilizia, senza soffermarsi sugli interventi eseguiti in passato non interamente ripristinati che non siano oggettivamente incidenti rispetto ai manufatti per i quali si chiede il titolo edilizio.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel corso dell’adunanza del 16 settembre 2025 (come da comunicato pubblicato in G.U., Serie generale n. 235 del 09.10.2025), il Consiglio dell’ANAC ha approvato con delibera n. 365 il bando tipo n. 1/2023 aggiornato al d.lgs. 209/2024: procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La delibera n. 365 del 16 settembre 2025 e la domanda sono disponibili sul sito web dell’ANAC all’indirizzo:
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’illecito antitrust può assumere rilevanza quale causa di esclusione dalla gara solo se sia stato oggetto di una decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che abbia sanzionato il comportamento dell’impresa, posto che l’esistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza può essere dimostrata solo dopo una decisione che qualifichi giuridicamente i fatti in tal senso: prima dell’adozione di tale provvedimento, in pendenza del relativo procedimento, non sussiste alcun onere dichiarativo in capo all’operatore economico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 168, co. 5 d.lgs. 36/2023, afferente alla mancanza di una traduzione ufficiale in lingua italiana degli atti, opera allorché il documento originale sia stato redatto solamente in lingua straniera. Non è per converso applicabile, nel caso in cui i documenti di gara siano stati redatti, nella loro versione originale, sia in lingua straniera che in italiano, con apposizione di una doppia sottoscrizione per ciascuno dei due testi. La sussistenza di un documento originale già in lingua italiana esclude infatti la necessità di un’ulteriore traduzione ufficiale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Il ricorrente deve specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Il vaglio sulla vicinitas deve infatti essere strumentale a evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi una attività emulativa. Comunque, il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della costruzione di cui si controverte.
Nel caso di specie, il pregiudizio è stato ritenuto in re ipsa, in considerazione del rilievo che i due fondi confinanti, del ricorrente e del controinteressato, avessero destinazioni profondamente diverse, venendo in rilievo un comparto produttivo, nel quale, a seguito del cambio di destinazione d’uso di cui al titolo oggetto di impugnativa, veniva innestata una attività, rectius un servizio, di natura totalmente differente, come la casa del commiato. Il ricorrente aveva anche fatto riferimento al decremento di valore della sua proprietà ed al peggioramento complessivo dei caratteri urbanistici dell’area che renderebbe estremamente difficoltose la futura vendita o la locazione del proprio immobile, stante l’incompatibilità dell’attività funeraria con gli usi ammessi dal Piano di lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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