Il TAR Sardegna ha affermato che, ove il privato abbia proposto istanze dello stesso segno, tutte non riscontrate dalla P.A., egli può ugualmente presentare una nuova istanza che, se non riscontrata, lo abilita alla proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’abuso del processo, anche raffrontandolo con gli istituti della buona fede e dell’abuso del diritto.
All’esito, nel contesto di un appalto pubblico per il servizio di noleggio di monopattini elettrici bandito da un Comune, ha affermato che non costituisce abuso del processo la condotta della società ricorrente che dapprima valorizzava l’avviso pubblico quale canone su cui misurare la legittimità degli atti di aggiudicazione e, in subordine, ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che non è immediatamente impugnabile l’atto di natura dichiaratamente esplorativa, con il quale la Regione si limitava a manifestare il proprio intendimento di acquisire proposte di finanza di progetto per la successiva (nemmeno, nei fatti, disposta) indizione di una procedura per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di due termoutilizzatori per il recupero energetico da rifiuti non pericolosi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Napoli ha affermato che la struttura documentale che il Consiglio comunale è chiamato ad approvare è costituita da una serie di documenti, che il legislatore individua quali elementi del rendiconto della gestione. Lo strumento di rendicontazione della gestione dell’esercizio finanziario dell’Ente locale è dunque costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. La Giunta comunale, la cui competenza è residuale rispetto alle attribuzioni del Consiglio, è l’organo deputato ad elaborare lo schema del rendiconto, da sottoporre alla successiva deliberazione del Consiglio comunale per la relativa approvazione. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco e/o del presidente del Consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del Consiglio; essa costituisce, ad ogni effetto, una commissione consiliare permanente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo, in materia di licenza a divenire guardia particolare giurata, ha affermato che se è vero che la P.A. può dedurre la possibilità di abuso del titolo con riferimento al contesto familiare del soggetto interessato e anche in assenza di precedenti penali in capo a quest’ultimo, tuttavia, nel provvedimento di diniego non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela ovvero di affinità con persone pregiudicate, dovendo accertare in concreto se i vincoli in questione siano tali da determinare ripercussioni in materia di buona condotta e un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche quali, ad esempio, la comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sull’attualità del pericolo da questi rappresentato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che il commissario ad acta, ove sia chiamato a provvedere in luogo della P.A. in caso di inerzia di quest’ultima nell’ottemperanza a un giudicato, opera quale ausiliario del giudice e non come organo (straordinario) della P.A. stessa.
Per l’effetto, le Parti nei cui confronti si è formato il giudicato devono ricorrere al peculiare strumento del reclamo ex art. 114, co. 6 c.p.a., ove ritengano di avversare i suoi atti. Al contrario, ove i medesimi atti siano avversati dai terzi estranei al giudicato, sono impugnabili con le ordinarie azioni di annullamento o di nullità.
Nel caso di specie, il giudicato si era formato nei confronti di un’Unione di Comuni, ma il commissario ad acta aveva illegittimamente emesso gli atti in luogo dell’asserito Comune inadempiente.
Il TAR ha accertato la nullità di tali atti, per difetto assoluto di attribuzione, in quanto i Comuni facenti parte dell’Unione mantengono una personalità giuridica propria e terza rispetto a quest’ultima, con la logica conseguenza che se l’Unione di Comuni è parte processuale in una data controversia, gli Enti comunali che la compongono restano estranei al giudizio e quali terzi soggetti rispetto ad essi devono essere considerati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che le obbligazioni di cessione di aree a standard nascenti da un atto di impegno unilaterale allegato – e dunque connesso – ad un titolo edilizio si trasferiscono agli aventi causa dell’originario richiedente-stipulante, trattandosi di obbligazioni (urbanistiche) propter rem.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che un interesse pubblico all’acquisizione sanante per una pista ciclabile fondato meramente su una presunta infungibilità legata ad un accordo di programma e sulla necessità di opere di contenimento del rischio idrico non può sostenere il provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato.
In particolare, ha asserito che l’inerzia serbata dalla P.A. sull’istanza di accesso civico generalizzato non ha valore provvedimentale, in quanto l’art. 5 d.lgs. 33/2013 non contempla un’ipotesi di silenzio-diniego, cioè la formazione di un provvedimento tacito di rigetto – come invece previsto dall’art. 25, co. 4 l. 241/1990 per l’accesso documentale – con la conseguenza che il vano decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 6 dell’art. 5 cit. integra una fattispecie di silenzio-inadempimento.
In ogni caso, il relativo processo seguirà il rito per l’accesso ex art. 116 c.p.a., per espresso disposto dell’art. 5, co. 7, ult. periodo d.lgs. 33/2013.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che la realizzazione di un campo da padel non rientra fra gli interventi di edilizia libera e necessita del permesso di costruire, implicando una modificazione permanente del territorio legata all’utilizzo di calcestruzzo per l’installazione delle quattro pareti di confine, a differenza di quanto accade, ad esempio, per i campi da calcio o da tennis, che comportano soltanto operazioni di livellamento del terreno incapaci di mutare le sue caratteristiche, senza l’impiego di materiali artificiali di costruzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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