Il recepimento della Regione del Veneto dell’art. 2-bis d.P.R. 380/2001

28 Mag 2024
28 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 8, co. 4-bis l.r. Veneto 4/2015, introdotto dall’art. 66, co. 1 l.r. Veneto 30/2016, secondo cui, in attuazione dell’art. 2-bis d.P.R. 380/2001, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. 1444/1968, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di 1,50 metri. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Attività produttive in zona impropria

28 Mag 2024
28 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha affermato che la normativa regionale, susseguitasi nel tempo e disciplinante le attività produttive in zona impropria (ossia la l.r. Veneto 12 gennaio 1982, n. 1; l’art. 126 l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61; l’art. 17, co. 2, lett. i l.r. Veneto 11/2004, che attualmente disciplina la materia), è stata concepita e deve essere interpretata come eccezionale, non potendosi applicare “oltre i casi e i tempi in essa considerati”, ai sensi dell’art. 14 Preleggi.

La possibilità di mantenere insediamenti produttivi teoricamente contrastanti con la destinazione urbanistica della zona considerata configura per sua natura una situazione temporanea e un’ipotesi straordinaria e derogatoria, che non può generare affidamenti qualificati in ordine allo sviluppo produttivo dell’area né può essere stabilizzata o portata a conseguenze ulteriori.

Nel caso di specie, nell’approvare il nuovo strumento urbanistico, ben poteva il Comune rigettare le richieste del privato, volte ad ottenere la possibilità di cedere o affittare a terzi una parte del suo opificio industriale, con l’effetto di far insediare nell’area (agricola) un nuovo operatore economico: ciò avrebbe comportato sicuramente l’aumento del carico urbanistico della zona e avrebbe finito per trasformare un’area agricola, temporaneamente e straordinariamente adibita ad ospitare una determinata attività produttiva, in una zona produttiva di fatto, tendenzialmente sine die. Ciò è coerente anche con le logiche sottese alla legge regionale sul consumo di suolo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Funzionalità delle serre bioclimatiche

28 Mag 2024
28 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha ritenuto di non ammettere l’installazione di una serra bioclimatica su un edificio del centro storico in quanto la normativa di piano permette l’inserimento di elementi tecnologici solo se essenziali alla funzionalità dell’edificio, fatto che non è parso al Giudice tipico di tale struttura, né era stato altrimenti provato dal privato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Serra bioclimatica: manufatto o volume tecnico?

28 Mag 2024
28 Maggio 2024

Il TAR Veneto ha affermato di sì.

Nel caso di specie, si trattava di un’area del centro storico, in cui erano vietati i manufatti ma ammessi i volumi tecnici, e per la quale era comunque previsto, come obiettivo, la riqualificazione degli spazi e delle caratteristiche degli edifici e l’eliminazione delle superfetazioni. Pertanto, l’introduzione ex novo di una serra bioclimatica, seppur qualificabile come “volume tecnico”, contrastava con la disciplina comunale.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Riflessioni sullo stato legittimo dell’immobile

27 Mag 2024
27 Maggio 2024

Si segnala un interessante lavoro a cura della Consigliere di Stato, avv. Laura Marzano, dell’Ufficio del Massimario, che raccoglie le ultime pronunce dei Giudici Amministrativi in materia di abusi edilizi, loro tipologie, conseguenze e rimedi. In particolare, l’opera si sofferma sul cd. stato legittimo dell’immobile ex art. 9-bis, co. 1-bis T.U. Edilizia, e sulle implicazioni per la disciplina regionale.

Abusi edilizi: tipologie, conseguenze e rimedi – Maggio 2024

Post di Daniele Iselle

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Piano casa ed immobili condonati

27 Mag 2024
27 Maggio 2024

Una recente sentenza della C. Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cd. Piano Casa della Sardegna, che prevedeva il calcolo volumetrico per l’ampliamento anche con riferimento agli immobili non sanati, ma solo condonati.

Nello specifico, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 11, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, intervenendo sull’art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ammetteva che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l'incremento volumetrico.

I Giudici hanno rimarcato la diversità di ratio tra la cd. sanatoria ordinaria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, e quella cd. straordinaria derivante dai tre condoni edilizi (l. 47/1985; l. 724/1994; l. 326/2003).

Personalmente la soluzione non mi pare convincente.

La lege statale, infatti, compresa l’intesa Stato-Regioni enfatizzata dalla Consulta, non vieta affatto di considerare legittimi (rectius: legittimati) anche gli immobili condonati che, pertanto, dovrebbero essere finanche modificabili con un intervento di ristrutturazione edilizia, anche se parte della giurisprudenza (amministrativa e penale) sembra ammettere solo interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, vietando ogni alterazione sostanziale all’immobile condonato esorbitante la mera conservazione del fabbricato.

Ciò detto, dato che Veneto 2050, al pari dei precedenti cd. Piani Casa della Regione Veneto, esclude dall’applicazione dei bonus esclusivamente gli edifici “anche parzialmente abusivi” (cfr. art. 3, c. 4, let. d) l.r. Veneto n. 14/2019) e, per forza di cose, un immobile condonato non è più abusivo, la soluzione prospettata dalla Consulta, per quanto autorevole, mi pare quanto meno opinabile.

Voi, cosa ne pensate?

Si ringrazia l’avv. Donata Paolini, avvocato del Comune di San Giovanni Lupatoto, per la preziosa segnalazione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Titolarità all’istanza di cd. Piano Casa

27 Mag 2024
27 Maggio 2024

Il TAR Veneto sottolinea che la presentazione dell’istanza ai sensi della disciplina transitoria sul Piano Casa entro il 31.03.2019, comportava l’obbligo, per il privato, di dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere il relativo titolo a quella stessa data; e pertanto, il Giudice ha annullato il permesso di costruire la cui istanza era stata presentata – nei termini – da un soggetto all’epoca non legittimato, che aveva ottenuto il relativo titolo solo anni dopo (prima però del rilascio del PdC), e che all’epoca non aveva dimostrato di avere la disponibilità dell’area oggetto di intervento.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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In arrivo un decreto legge con novità in materia edilizia

24 Mag 2024
24 Maggio 2024

https://www.repubblica.it/economia/2024/05/24/news/salva_casa_sanatoria_2024_cosa_prevede_ultime_notizie-423099073/?ref=RHLF-BG-P2-S1-T1

Quale ribasso negli appalti pubblici di ingegneria e architettura? Nuove prospettive tra equo compenso e concorrenza

24 Mag 2024
24 Maggio 2024

Il dott. Amos Brazzoli, responsabile Area Servizi Legali di Istituto Commercio Servizi Società Benefit srl e l'avv. Giacomo Frigo, consulente legale Area Servizi Legali di Istituto Commercio Servizi Società Benefit srl, che sentitamente ringraziamo, ci inviamo l'articolo "Quale ribasso negli appalti pubblici di ingegneria e architettura? Nuove prospettive tra equo compenso e concorrenza", che volentieri pubblichiamo.

Quale ribasso negli appalti pubblici di ingegneria e architettura

Valore della CTU espletata in sede civile nel processo amministrativo e nel procedimento

24 Mag 2024
24 Maggio 2024

Il TAR Veneto ribadisce che i risultati della CTU espletata nel giudizio civile tra ricorrente e controinteressato, se in tale giudizio non ha preso parte il Comune, non sono a quest’ultimo opponibili.

Ciò non toglie che la P.A. potrà tenerne conto autonomamente in sede di successiva istruttoria amministrativa.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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