Prime valutazioni del Consiglio di Stato sul nuovo concetto di stato legittimo, dopo la cd. riforma Salva casa
Il Consiglio di Stato – giudicando di un diniego di sanatoria del 2018 – ha affermato come non fosse applicabile ratione temporis la nuova formulazione dell’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 apportata dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), secondo cui lo stato legittimo dell’immobile è non solo “quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa” (integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali), ma anche quello stabilito dal titolo che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi”.
Il Consiglio ha negato rilevanza al fatto che in passato il Comune avesse assentito la realizzazione i lavori sul manufatto abusivo, dato che non sussiste contraddittorietà tra atti di distinti ed autonomi procedimenti quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano stati adottati all’esito di procedimenti indipendenti e ad intervalli di tempo l’uno dall’altro.
Tuttavia, se in precedenza l’affidamento del privato era ex se ininfluente per la regolarità di un immobile abusivo, a parere del Giudice d’appello la riforma ha modificato sul punto parzialmente l’assetto normativo preesistente. Nondimeno la P.A., in sede di rilascio del titolo, deve avere verificato la legittimità dei titoli pregressi, per potere fondare il legittimo affidamento sulla regolarità edilizia del manufatto oggetto degli interventi realizzati nel corso del tempo.
Post di Alberto Antico – avvocato

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