Il TAR Veneto ha affermato che l’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto di relazioni affettive e/o sentimentali. In ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all’art. 8 d.l. 11/2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un’imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato.
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Il TAR Catania ha affermato che qualora la P.A., nell’adozione di un nuovo provvedimento a seguito di ordinanza cautelare propulsiva (cd. remand cautelare), manifesti in maniera espressa e inequivoca che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice (e non mera esecuzione a quanto statuito nell’ordinanza cautelare) sarà possibile qualificare quest’ultima come nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse, a seconda se il nuovo atto abbia contenuto satisfattivo o no della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente.
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 105, co. 1 c.p.a., nella parte in cui prevede che il giudice d’appello rimetta la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
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Il TAR Veneto ha affermato che la giurisprudenza consolidata non riconosce il diritto al risarcimento del danno a seguito dell’annullamento dell'atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto manca l’accertamento della spettanza del bene della vita.
Ci si chiede se però non debba essere fatto salvo il danno da ritardo.
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. la controversia sulla quantificazione del canone preteso dalla P.A. per la concessione di un bene demaniale che, in ragione del precedente provvedimento di determinazione delle tariffe, si sostanzia in un atto vincolato e riguarda, in definitiva, un diritto soggettivo di contenuto meramente patrimoniale.
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Il TAR Veneto ha affermato che il termine per impugnare gli atti di determinazione delle tariffe delle concessioni demaniali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale: ciò nel presupposto dell’immediata lesività di tali provvedimenti e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi atti di accertamento e riscossione dei corrispettivi.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 127 del Codice dell’ambiente, i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, cosicché il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito. Pertanto, la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo de quo, intendendosi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, non traendone alcuna utilità.
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Il TAR Palermo ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla P.A. su un’istanza di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), laddove l’azione giurisdizionale non sia stata preceduta dall’attivazione dello speciale potere sostitutivo statale di cui all’art. 5 d.lgs. 112/1998 (come previsto dal comma 10 dell’art. 208 cit.).
Le Regioni possono essere titolari di un potere sostitutivo proprio, inerente alle proprie competenze e in ordine all’espletamento delle singole fasi del procedimento istruttorio, ma il potere sostitutivo inerente alla conclusione del procedimento è solamente quello statale di cui all’art. 5 d.lgs. 112/1998.
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Il concetto di vicinitas commerciale è definito, in generale, come la posizione dei soggetti i quali agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d’affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata.
La P.A. può limitare o escludere l’insediamento di nuovi esercizi commerciali solo in relazione alla necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali come previsto dall’art. 31 d.l. 201/2011, come convertito dalla l. 214/2011. Infatti, ammettere il ricorso alla tutela giurisdizionale per interessi di tipo diverso comporterebbe una limitazione della libera concorrenza, a salvaguardia di posizioni commerciali già acquisite e in contrasto con il principio eurounitario di libera concorrenza cui debbono ispirarsi le attività commerciali.
In caso di impugnazione degli atti relativi all’apertura di una nuova attività commerciale, occorre dimostrare il pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’intervento assentito che deve essere significativo e provato in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere dalla mera vicinitas commerciale, dato il rilievo attribuito dall’UE e dal legislatore nazionale alla libertà di concorrenza.
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Il TAR Basilicata ha affermato che l’efficacia quinquennale del vincolo preordinato all’esproprio, contemplata dall’art. 9 d.P.R. 327/2001, si applica solo ai vincoli espropriativi, cioè quelli chiaramente e direttamente destinati all’esproprio (cd. lenticolari), cioè alle previsioni dello strumento urbanistico che prevedono la realizzazione di una specifica opera pubblica su una parte precisa del territorio comunale, e non anche ai vincoli conformativi non ablatori, con i quali lo strumento urbanistico imprime ai terreni esclusivamente la loro destinazione urbanistica a finalità pubbliche, che per la loro realizzazione risulta necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi.
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