1 Febbraio 2023
Il TAR Veneto ha affermato che per quanto concerne la responsabilità precontrattuale, in relazione alla dedotta violazione degli obblighi di lealtà e correttezza di cui all’art. 1337 c.c., è ben configurabile, anche in capo ad una P.A., la violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
Detta responsabilità , peraltro, così come quella da ritardo, è riconducibile al genus della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., con la conseguenza che l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito (condotta, rapporto di causalità , danno ingiusto, imputabilità ) incombe sul danneggiato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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