Il T.A.R. si sofferma sull’obbligo di bonifica che, da un lato, scaturisce da una valutazione tecnica ei soggetti accertatori in base al principio del “più probabile che non” e, dall’altro lato, prescinde dall’accertamento doloso/colposo, trattandosi di una forma di responsabilità oggettiva.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui disponeva che il termine di efficacia dei vincoli preordinati all’esproprio fosse di 10 anni, anziché di 5 anni.
Non essendo giustificata da apprezzabili esigenze particolari, la disposizione censurata superava il limite oltre il quale la compressione del diritto di proprietà, in mancanza di indennizzo, non può più considerarsi tollerabile in ragione delle finalità di interesse generale perseguite con l’apposizione di un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio.
La durata quinquennale del periodo di franchigia ex art. 9 d.P.R. 327/2001 costituisce un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco.
Post di Daniele Iselle
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il Piano particolareggiato del centro storico di un Comune definiva come “ambientale” l’edificio del privato, con conseguente divieto di alterare la sua configurazione esterna.
Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di una pensilina in struttura metallica ancorata alla parete e dotata di copertura in materiale trasparente, provvista di meccanismo che consente anche l’uso di una tenda solare motorizzata e rispetto a cui la tenda solare rappresenta, dunque, solo un elemento accessorio, alterava senz’altro l’aspetto esterno dell’edificio: perciò, legittimamente il Comune ne ordinava la demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 60 d.P.R. 753/1980 impone l’obbligo di motivazione solo nel caso in cui Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ritenga di poter ammettere la deroga al rispetto della distanza minima di 30 metri, stabilita dalla legge allo scopo di salvaguardare evidenti e rilevantissime esigenze di sicurezza pubblica e di manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’esercizio dell’attività ferroviaria. Di conseguenza, non occorre fornire una specifica motivazione in ordine agli interessi pubblici protetti e alla loro prevalenza rispetto all’interesse dei privati proprietari alla realizzazione dei beni all’interno di questa area sensibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato la legittimità di una SCIA alternativa al PdC per l’ampliamento di un fabbricato residenziale e la costruzione di una tettoia fotovoltaica in virtù degli artt. 2, co. 1 e 2 e 5, co. 1, lett. b l.r. Veneto 14/2009.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il punto non è se si possano installare in un contesto delle recinzioni, ma quali caratteristiche debbano avere le recinzioni per non stravolgere l’immagine dei luoghi e non impedire la visuale verso l’interno dei fondi. Le limitazioni che si possono ordinariamente prescrivere per ottenere questi risultati riguardano l’altezza (che deve essere contenuta), i materiali (che devono essere possibilmente naturali, e comunque facilmente amovibili), la struttura (preferibilmente a maglie larghe, o comunque tale da non impedire il passaggio dell’aria e della luce), i colori (per evitare contrasti cromatici), e il posizionamento (in arretramento dalla strada, o comunque secondo le linee di minore impatto visivo).
Tali parametri sono rispettati quando il progetto proposto cerca di offrire a questi problemi una soluzione equilibrata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il privato invocava il Piano casa per giustificare il superamento dei limiti di altezza massima previsti dal PRG in Zona D.
Il TAR Veneto ha disatteso l’eccezione, risalendo alle origini del detto limite.
A prescindere dal fatto che la costruzione in deroga dovrebbe essere supportata dalla sussistenza di un interesse pubblico, il TAR ha negato di poter applicare l’art. 14 d.P.R. 380/2001, o il precedente art. 2-bis: il d.m. 1444/1968 rimanda agli strumenti urbanistici la fissazione dei limiti massimi di altezza in Zona D, cosicché essi devono essere ritenuti inderogabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 83, ult. co. l.r. Veneto 61/1985, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori rispettivamente, ai sensi dell’art. 6, ult. co. o dell’art. 10, co. 2 l. 10/1977, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 6, co. 1 l. cit.
Tale disposizione, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e non penalizzare gli interventi di ristrutturazione edilizia, pone un tetto all’importo del costo di costruzione parametrato al solo costo dei lavori, che spesso per tale tipologia di interventi edilizi è di rilevante entità, e nel perseguire tale finalità, come risulta dal suo stesso tenore letterale, trova applicazione per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, indipendentemente dal tipo di destinazione degli edifici oggetto dell’intervento, e deve ritenersi tutt’ora vigente, in quanto non è abrogata in modo espresso, né può ritenersi abrogata in modo implicito, dato che non si pone in una relazione di incompatibilità rispetto alla normativa regionale e statale di principio successivamente intervenuta.
Anzi, riguardo a quest’ultima, l’art. 16, co. 10 d.P.R. 380/2001, stabilisce che al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia i Comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 art. cit., rendendo incontrovertibile la compatibilità della normativa regionale con quella statale ad essa sopravvenuta.
Il costo di costruzione relativo agli interventi relativi alla ristrutturazione, indipendentemente dalla destinazione degli edifici, si deve calcolare in misura percentuale sul costo di costruzione risultante da computo metrico estimativo, ma nella maggior parte dei casi il contributo deve essere calcolato in base all’importo relativo agli interventi di nuova costruzione, in quanto l’importo del computo metrico in genere è di entità superiore.
La norma è indifferente all’eventuale maggior carico urbanistico generato dall’intervento edilizio, perché esso è compensato dal pagamento degli oneri tabellari di urbanizzazione, primaria e secondaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti