Divisioni ereditarie e lottizzazioni
Il TAR Palermo ha offerto un’applicazione dell’art. 30, co. 10 d.P.R. 380/2001, il quale esclude l’applicabilità delle disposizioni in materia di lottizzazione abusiva alle divisioni ereditarie.
Più precisamente, nel caso in cui la divisione sia consentita dalla legge, l’intento lottizzatorio non può desumersi dal semplice frazionamento del terreno, che può essere determinato esclusivamente dalla necessità di sciogliere la comunione ereditaria, ma occorre un quid pluris che evidenzi la volontà di lottizzare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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