Il TAR Palermo ha affermato che è inammissibile l’azione avverso il silenzio-inadempimento promossa oltre il termine annuale ex art. 31, co. 2 c.p.a. Per integrare il requisito di un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, è sufficiente la notifica di un atto stragiudiziale attraverso il quale la parte interessata faccia constatare la persistenza dell’interesse ad agire in giudizio per l’adozione del provvedimento espresso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava alla Regione un’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, relativa al progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da otto aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 3,75 MW, per una potenza complessiva pari a 30 MW.
Successivamente, il privato presentava un’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del Codice dell’ambiente.
La Regione rappresentava la necessità di provvedere a un’unica integrazione documentale, consistente nell’integrazione degli oneri dovuti secondo le disposizioni vigenti.
Il privato dimostrava di aver adempiuto all’integrazione, ma la Regione rimaneva poi silente.
Il TAR Basilicata ha accertato il silenzio-inadempimento della Regione, tenendo anche conto che ai sensi dell’art. 27-bis, co. 8 del Codice dell’ambiente tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, co. da 9 a 9-quater e all’art. 2-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava alla Regione un’istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del Codice dell’ambiente e una successiva istanza per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, relative al progetto per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico composto da una turbina, per una potenza complessiva di 1 MW.
La Regione definiva lo screening, esonerando il progetto dalla VIA, ma successivamente non definiva il procedimento sotteso all’emanazione dell’autorizzazione unica.
Il TAR Basilicata ha accertato il silenzio-inadempimento della Regione su questo secondo procedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che nei casi di illecita apprensione di immobili in violazione delle disposizioni del d.P.R. 327/2001 (T.U. espropri), una volta scaduti i termini del decreto di occupazione d’urgenza in assenza del provvedimento espropriativo, sorge automaticamente a carico della P.A. l’obbligo di porre rimedio agli effetti di un comportamento divenuto contra ius mediante la restituzione dell’immobile ovvero l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. cit. Tale scelta rientra nel potere discrezionale della P.A. che non attiene all’an, incompatibile con l’esistenza di un obbligo di provvedere, ma al quomodo, trattandosi di ipotesi decisionali alternative.
Spetta al privato la facoltà di sollecitare l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis cit. o, in alternativa, la restituzione del bene. Tale iniziativa ha funzione di sollecito e non di impulso procedimentale in senso proprio, rispetto ad un obbligo di provvedere che sorge a carico della P.A. sin dal perfezionarsi dell’illecita occupazione e la cui violazione può essere accertata dal giudice su ricorso del privato senza bisogno di istanze formali.
In caso di silenzio serbato dalla P.A. sulla domanda volta ad ottenere l’acquisizione sanante del bene occupato sine tituloex art. 42-bis cit., l’eventuale irricevibilità del ricorso proposto oltre il termine annuale di decadenza di cui all’art. 31, co. 2 c.p.a. non preclude al privato, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede che incombono sulle parti della relazione procedimentale, di presentare una istanza sollecitatoria alla P.A., manifestando la persistenza dell’interesse all’adozione del provvedimento conclusivo. Tale domanda ha l’effetto di rendere nuovamente ammissibile l’azione avverso il silenzio ai sensi della seconda parte dell’art. 31, co. 2 c.p.a., qualora l’inerzia della P.A. perduri.
Dagli obblighi di buona fede e collaborazione contemplati dall’art. 1, co. 2-bis l. 241/1990, discende che nei procedimenti d’ufficio in cui, a rigore, la legge non contempla oneri di impulso di natura procedimentale in capo al privato, è configurabile uno specifico onere per il privato di sollecitare la P.A. ad esercitare i propri poteri, evidenziando la persistenza dell’interesse ad una conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, con conseguente applicabilità della seconda parte dell’art. 31, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che per potersi ritenere che sia intervenuta un’acquiescenza rispetto ad un provvedimento sfavorevole si deve essere in presenza di un comportamento chiaro ed assolutamente inequivoco che sia espressione di volontà certa e definitiva incompatibile con il volere di contestare il provvedimento stesso e non già in presenza di comportamenti legati solo ad una logica soggettiva di difesa volta alla riduzione del pregiudizio, che non escludono l’eventuale coesistente intenzione di reagire in via diretta avverso il provvedimento futuro eventualmente sopravvenuto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che non è consentito al G.A. – per evidenti motivi di ragionevolezza – imporre l’esibizione di atti e documenti di cui la P.A. dichiari, sulla base di circostanze oggettive e specifiche e sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur. Del resto, non si può imporre alla P.A. la prova del fatto negativo della non detenzione di documenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che l’istanza di accesso agli atti non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che la domanda del ricorrente non fosse qualificabile come istanza di accesso in senso proprio, in quanto costituita da plurime richieste nell’ambito di un articolato percorso argomentativo, in larga parte estraneo al giudizio, tale da non rendere immediatamente percepibili quali fossero gli atti per i quali l’istanza era stata concretamente formulata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto una pregevole e dettagliata disamina delle plurime fonti normative di favore per l’istallazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, in presenza di un vincolo di inedificabilità sopravvenuto alla realizzazione delle opere abusive, non operi un automatico effetto preclusivo della sanatoria, ma tale principio può essere fatto valere solo attraverso la tempestiva impugnazione del diniego di sanatoria, non potendo essere dedotto incidentalmente nel giudizio avverso l’ordine di demolizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto che la traslazione di un fabbricato rispetto alla posizione originariamente assentita dal titolo, con violazione delle distanze, dovesse essere considerata “variazione essenziale”, anche una volta vagliata attraverso l’art. 92, co. 3, lett. c) della l. R.V. n. 61/1985.
A noi, peraltro, sembra che occorra anche un sensibile pregiudizio per poter parlare di variazione essenziale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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