Il Consiglio di Stato ha affermato che deve escludersi – in ragione del principio tempus regit actum – l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. 69/2024 (come convertito dalla l. 105/2024), entrato in vigore il 30 maggio 2024, cd. riforma Salva casa, alle SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. cit. presentate in precedenza, giacché non si rinviene nel testo del decreto-legge alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, sicché, in difetto di un’espressa statuizione di retroattività, non può che trovare applicazione la regola generale sancita dall’art. 11 disp. prel. c.c.
Ci si può chiedere se il privato possa ritirare l’originaria SCIA, o istanza, depositata e presentare una nuova SCIA o istanza invocando l’applicazione della nuova normativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che sussiste, in linea generale, un obbligo della P.A. di pronunciarsi sull’istanza di SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001 con la correlativa legittimazione del privato ad agire in giudizio a fronte del silenzio serbato dalla P.A. ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., non potendosi predicare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata, poiché l’art. 37 cit. (nel caso di specie, nel testo antecedente alla cd. riforma Salva casa), a differenza dell’art. 36 che lo precede (relativo al silenzio-rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria), non assegna al silenzio serbato dalla P.A. alcun valore provvedimentale.
La pronuncia fa riferimento alla normativa antecedente alla cd. riforma Salva casa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, una ditta chiedeva e otteneva un condono ex l. 47/1985, un condono ex l. 724/1994, una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001. A seguire, il Comune si accorgeva di ulteriori abusi non sanati e ne ordinava la demolizione. La ditta presentava una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. cit., cui il Comune non rispondeva.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, pur sussistendo in linea generale un obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza di SCIA in sanatoria a pena di silenzio-inadempimento, nella fattispecie concreta surriferita l’evidente strumentalizzazione, posta in essere dalla ditta, dell’istituto della sanatoria non consente di ravvisare né un obbligo di rispondere in capo alla P.A. né un interesse legittimo ad ottenere una risposta in capo alla ditta.
L’istituto della sanatoria è stato, nel corso degli anni, strumentalmente utilizzato da parte della ditta non per legittimare, in via eccezionale, occasionali abusi di natura formale e di minima entità, ma come ordinario strumento per realizzare, in via progressiva e frazionata, un unico intervento di ampliamento e trasformazione dell’immobile originario (anch’esso in origine abusivo ed oggetto di sanatoria), senza ricorrere al titolo edilizio ex ante e secondo la logica del “fatto compiuto”: ciò in violazione del divieto di valutazione frazionata delle opere abusive che devono essere sempre apprezzate nella loro concreta interezza, per giunta ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, oltreché nella fascia di rispetto fluviale.
Ciò ha immediate ricadute sul piano procedimentale e processuale con riguardo: A) all’insussistenza di un obbligo del Comune di provvedere, poiché il ricorso abusivo all’istituto in esame ne determina un ingiustificato sviamento dal fine tipico ed integra una fattispecie di abuso del diritto, nonché di violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede; B) alla conseguente inconfigurabilità, in capo alla ditta, di una situazione soggettiva suscettibile di tutela nelle forme del rito del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la natura illegittima, emulativa ed elusiva dell’interesse rivendicato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 febbraio 2025 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 58 del 11.03.2025) sono state approvate modifiche all’allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), contenente la modulistica per il rilascio delle autorizzazioni ex artt. 43, 44, 45 e 49 del Codice, in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica.
1. Divieto di compatibilità paesaggistica postuma per tutti i nuovi volumi (prima della cd. riforma Salva casa)
2. Procedimento di PAUR e sopravvenienza di una proposta di vincolo paesaggistico
3. Valutazione edilizia e paesaggistica di un abuso
4. Il disboscamento sine titulo: conseguenze
5. Il vincolo paesaggistico su boschi e foreste nella normativa nazionale e veneta
6. L’attestazione di non boscosità di un’area
7. Attività edilizia libera in area paesaggistica
8. Installazione di un impianto di distribuzione carburanti e vincolo paesaggistico
9. Sul parere della Sovrintendenza
10. Motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica
11. Interesse ad impugnare l’autorizzazione paesaggistica semplificata in sanatoria del vicino
12. Volumi interrati e tecnici sotto il profilo edilizio e paesaggistico
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Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie già oggetto di SCIA cui non ha fatto seguito – nei termini perentori di cui all’art. 19, co. 3 e 6-bis l. 241/1990 – alcun provvedimento inibitorio con conseguente consolidamento degli effetti, ai sensi dell’art. 19, co. 3 cit. Il provvedimento di sospensione dei lavori ove riconducibile – per il suo chiaro contenuto e il suo tenore letterale – all’art. 27, co. 3 d.P.R. 380/2001 non può qualificarsi come atto di inibizione definitiva dell’attività oggetto di SCIA edilizia. In ragione della sua natura cautelare e temporanea, il provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 27, co. 3 cit. perde efficacia una volta decorso il termine senza l’adozione del provvedimento definitivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Milano ha affermato che rileva la falsità, anche per omissione, della prospettazione dei fatti rilevanti e la sua incidenza, ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo, che non consentono di configurare una posizione di affidamento legittimo in capo al destinatario dell’annullamento, ma legittimano la P.A. a limitare l’onere motivazionale alla dedotta falsità, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa, non sussistendo un interesse privato meritevole di tutela da porre in comparazione con quello pubblico comunque sussistente al ripristino della legalità violata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda che una piscina può essere considerata una pertinenza dell’abitazione solo se di modeste dimensioni. Nel caso di specie, è stata considerata come nuova costruzione una piscina avente dimensioni di 9,60 m. per 4,70 m., con una profondità di circa 1,20 m.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha censurato un diniego di condono edilizio basato su mere supposizioni del Comune, non supportate da ulteriori approfondimenti istruttori, incluso un sopralluogo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. Brescia ricorda i presupposti che devono sussistere affinché un Comune possa rilasciare il cd. terzo condono edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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