Il TAR Veneto ha affermato che, come precisato dalla Regione del Veneto nella circolare n. 1 del 13.11.2014, pubblicata nel B.U.R. n. 111 del 20.11.2014, gli incrementi volumetrici realizzabili ai sensi della l.r. Veneto 14/2009 sul cd. Piano Casa non sono cedibili.
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui gli interventi con Piano Casa possono derogare alle altezze massime previste dal d.m. 1444/1968.
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Anche in un’altra sentenza il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 9, co. 8-bis l.r. Veneto 14/2009, secondo cui «al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente».
La norma ha portata derogatoria rispetto alle previsioni sulle altezze degli edifici previste dal d.m. 1444/1968, il quale nell’art. 8, per la Zona B (di cui al caso di specie), prevede che «l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all’art. 7».
Quindi la citata legge regionale consente una deroga temperata al citato d.m. 1444/1968, nel senso di consentire di realizzare edifici più alti di quelli «preesistenti e circostanti» (da intendersi quindi come edifici vicini a quello da erigere o ricostruire), ma con il limite dell’incremento massimo del 40% dell’«edificio esistente» (da intendersi come l’edificio da ampliare).
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Il TAR Veneto ha affermato che un immobile in oggetto è abusivo, anche parzialmente, è sottratto all’ambito di applicazione del Piano casa, in base all’art. 9, co. 1, lett. e l.r. Veneto 14/2009. Secondo tale norma, in particolare, l’abuso anche parziale è ostativo al riconoscimento, in favore dell’immobile che ne è affetto, dei benefici premiali della legge sul Piano casa, la quale comunque, conformemente alla sua ratio di stimolo all’economia e di miglioramento della qualità abitativa, non può essere utilizzata dal privato per procedere alla sanatoria di abusi preesistenti.
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Il TAR Veneto, dopo aver dato atto del proprio revirement giurisprudenziale, ha affermato che è maggiormente aderente al dettato normativo e alla ratio del Piano Casa (anche alla luce delle circolari interpretative emanate dalla Regione e dei rapporti con la l.r. Veneto 14/2019) un’interpretazione dell’art. 3, co. 2 l.r. Veneto 14/2009 che ammetta il cumulo tra volumetria residua di piano e gli incrementi volumetrici previsti dalla disciplina speciale.
Il TAR ha precisato che, nel caso di specie, la parte dell’edificio occupata dal vano dell’ascensore, che rientra tra i vani tecnici, deve essere escluso dal calcolo della volumetria, non generando autonomo carico urbanistico, ed è funzionale a superare le barriere architettoniche.
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Il TAR Veneto ha ricordato che le deroghe previste dalla l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., cd. Piano Casa, non sono utilizzabili se prima non sia utilizzata l’intera volumetria prevista dal PRG; detto in altri termini, la legge regionale sul Piano Casa consente l’ampliamento dell’immobile esistente solo se non è possibile realizzare l’ampliamento utilizzando le ordinarie previsioni del piano regolatore.
Il TAR ha aggiunto che questo principio, originariamente elaborato in via pretoria, è oggi consacrato ed esplicitato nell’art. 11 l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050.
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Il TAR Veneto ha affermato che nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un permesso di costruire in deroga, secondo lo schema esemplificato dall’art. 14 d.P.R. 380/2001, la previa delibera del Consiglio comunale è un atto endoprocedimentale, come tale impugnabile unitamente al provvedimento conclusivo, salve ovviamente le ipotesi in cui, trattandosi di un parere vincolante, esso sia negativo e determini quindi, per l’interessato, un vero e proprio arresto procedimentale.
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Nel caso di specie, il ricorrente si lamentava di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento volto ad attribuire al vicino un PdC in deroga, quest’ultima consistente nel poter destinare una porzione dell’area del vicino stesso ad un uso pubblico: invocava allo scopo l’art. 14, co. 2 d.P.R. 380/2001, secondo cui “dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Il TAR Veneto ha respinto il motivo di ricorso.
La deroga allo strumento urbanistico non comportava alcun intervento edilizio sul fondo del ricorrente, che non era qualificabile come “interessato”, sicché allo stesso non era dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
Il vero motivo di doglianza del ricorrente era la sopraelevazione autorizzata al vicino, sforando le altezze massime dello strumento urbanistico, ma tale deroga era motivata con le norme del Piano Casa, non del PdC in deroga.
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Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo un PdC in deroga utilizzato solo al fine di destinare una porzione dell’area privata di proprietà del privato ad un uso pubblico (portico, marciapiede e parcheggio), il quale assentiva altresì un intervento di sopraelevazione in deroga alle altezze massime previste per la zona, deroga ancorata però alle norme sul Piano Casa.
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Nel caso di specie, il privato impugnava il PdC in sanatoria rilasciato al vicino, affermando che, diversamente da quanto indicato nel titolo edilizio del 2014 e dal PdC in sanatoria del 2022, che danno conto di una quota del piano terra pari a zero, la documentazione fotografia evidenzia che la quota è invece di circa 50/60 cm più alta rispetto all’attuale marciapiede.
Il TAR Veneto ha respinto tale motivo di ricorso, sostenendo che un’eventuale marginale differenza di quota rispetto al marciapiede non costituisce motivo di illegittimità della sanatoria.
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