I pergolati sono urbanisticamente irrilevanti?
Secondo il T.A.R. Bolzano sì, purché siano dotati di una struttura facilmente amovibile
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Secondo il T.A.R. Bolzano sì, purché siano dotati di una struttura facilmente amovibile
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la soppressione degli abusi edilizi, anche quelli realizzati in assenza o in difformità dalla DIA (ora SCIA), non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti dovuti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che non basta che la strada sia aperta al pubblico transito o venga dichiarata come tale dall’Amministrazione; è infatti necessario che sia intervenuto un atto o un fatto (convenzione, usucapione, espropriazione, etc.) idoneo a trasferire la proprietà e la volontà di destinarla all’uso pubblico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che una voliera funzionale ad un’attività commerciale ha un valore economico ulteriore ed incrementale rispetto al manufatto residenziale cui accede, oltre ad avere una propria autonomia strutturale e funzionale: pertanto, non è ascrivibile tra le ipotesi di attività edilizia libera.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che la ristrettezza del termine di conclusione del procedimento di demolizione non è preclusiva alla presentazione di osservazioni da parte del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei conti ha ritenuto due Dirigenti comunali responsabili, a titolo di colpa grave, di un danno erariale per la mancata opposizione tempestiva di un decreto ingiuntivo da parte dell’Ente.
In particolare, secondo i magistrati contabili, il primo dirigente, responsabile dell’Ufficio legale e contratti, pur avendo il compito di proporre alla Giunta con parere tecnico le delibere di costituzione o non costituzione in giudizio, si sarebbe limitata a chiedere al Dirigente dell’Ufficio Territorio una relazione con indicazione della proposta tecnica da sottoporre alla giunta, senza poi verificare che la relazione venisse inviata in tempo per consentire l’opposizione, lasciando così trascorrere il termine dei 40 giorni oltre i quali il decreto ingiuntivo diveniva esecutivo.
D’altro canto, il Dirigente dell’Ufficio Territorio avrebbe omesso di inviare tempestivamente la relazione tecnica necessaria per valutare l’opportunità di resistere all’ingiunzione.
Al contrario, pur se convenuto dalla Procura, è stato ritenuto esente da responsabilità il Segretario Comunale.
La Sezione lombarda ha osservato che “è vero, infatti, che il Regolamento prevede che il Segretario Generale debba, previa diffida, sostituirsi al Dirigente inadempiente ma, come sostenuto dalla difesa, con argomento pienamente condivisibile, occorre che il Segretario, per attivarsi, sia a conoscenza dell’inadempienza stessa. Nel caso di specie tale consapevolezza non è stata provata”.
Secondo i giudici contabili, avendo ricevuto per conoscenza la mail del Dirigente dell’Ufficio legale che richiedeva la relazione suddetta e non essendogli stata segnalata successivamente alcuna problematica, tantomeno il ritardo del Dirigente del Settore Territorio, il Segretario Comunale poteva a buon diritto ritenere che la procedura stesse seguendo regolarmente il suo corso.
Si segnala da ultimo che il Collegio ha ritenuto equo fare uso del potere riduttivo di cui all’art. 52, comma 2, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con conseguente contenimento del danno, in ragione di una serie di peculiari circostanze, ovvero:
Si ringrazia sentitamente l’avv. Francesco Roncoroni per la segnalazione.
Il T.A.R. Veneto ricorda i presupposti che devono sussistere per impugnare l’autorizzazione all’installazione di un’antenna radio. Nello specifico occorre dimostrare in giudizio un pregiudizio in termini di deprezzamento economico dell’immobile e/o di pericolo per la salute.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che l’incremento delle antenne radio presso una struttura già esistente richiede la presentazione di una SCIA che si consolida se vi è il parere favorevole dell’ARPAV, ovvero dell’organo competente ad analizzare l’impatto elettromagnetico dell’impianto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. afferma che la realizzazione di antenne non richiede il pagamento di diritti di segreteria richiesti dal Comune in aggiunta agli oneri previsti dalla legislazione statale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’appello avverso un’ordinanza istruttoria del TAR è inammissibile, poiché, per effetto del rinvio esterno operato dall’art. 39, co. 1 c.p.a. all’art. 177, co. 2 c.p.c., è possibile chiedere, sussistendone i presupposti, la revoca, anche parziale, dell’ordinanza stessa.
Non opera, invece, estensivamente il principio giurisprudenziale che ha ammesso l’appello avverso l’ordinanza resa in primo grado sull’istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 116, co. 2 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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