Interventi privi di rilevanza sismica
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, nella parte in cui afferma che sono da considerare privi di rilevanza urbanistico-edilizia – ai fini della normativa antisismica – le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità.
Il TAR ha considerato irrilevante la ricostruzione (a seguito di un incendio) di un plateatico in legno, pavimentato in doghe, delimitato da tre pareti in legno/vetro, coperto da tende avvolgibili, con le seguenti dimensioni: 9,00 ml di lunghezza; 4,90 ml di profondità e 2,10 ml di altezza.
Post di Alberto Antico – avvocato


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