Il T.A.R. afferma che anche il soggetto conduttore di un immobile può essere destinatario dell’ordine di demolizione, avendo egli la disponibilità giuridica (detenzione) e materiale del bene.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’impugnativa del provvedimento di acquisizione gratuita, non preceduta dalla tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione relativa ad opere abusive, comporta che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto presupposto in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiami, bensì si possono far valere i soli vizi propri della misura acquisitiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. afferma che gli atti propedeutici alla procedura espropriativa non devono essere impugnati laddove non siano direttamente lesivi. Nel caso di specie il Comune aveva decretato di accogliere la proposta cd. programmatoria formulata dal privato di voler addivenire alla cessione bonaria gratuita di un’area, senza però approvare alcun ulteriore atto deliberativo dal contenuto concreto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del G.A., con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, sebbene la P.A. sia tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli sacrificati, sotto il profilo dell’adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall’ubicazione dell’opera.
Nelle decisioni di compatibilità ambientale, riguardanti gli aspetti di localizzazione di un’opera, non vengono ad emersione soltanto questioni specialistiche involgenti la discrezionalità tecnica, bensì anche valutazioni di opportunità che costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa, sindacabile, anch’essa, esclusivamente per univoci e inconfutabili vizi logici o di completezza o correttezza dell’istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la P.A. non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine al tracciato ed alle caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente una motivazione succinta anche non riferita a tutte le osservazioni, pertanto laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e considerate dalla P.A. ai fini del processo decisionale, la mancata confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio non assume alcun rilievo invalidante.
Più nel dettaglio, nel procedimento avente ad oggetto l’espropriazione per pubblica utilità di aree non sussiste alcun dovere per la P.A. di analitica disamina motivata di ciascun apporto pervenuto dagli interessati in ordine al tracciato e alla caratteristiche di un’opera pubblica, essendo sufficiente la motivazione anche succinta e non riferita a tutte le controdeduzioni, sicché, laddove le osservazioni presentate dai privati siano acquisite al procedimento e tenute presenti dalla P.A. ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto del contraddittorio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse si sostanzia in un atto espresso che presuppone una valutazione discrezionale degli interessi pubblici coinvolti (nel caso di specie, da un rapporto di concessione di bene pubblico). A differenza del potere di annullamento d’ufficio, che postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21-quinquies l. 241/1990, intesa come ripensamento circa la convenienza di emanazione dell’atto originario. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell’adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell’interesse pubblico originario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un Comune e una società stipulavano una convenzione per la costruzione e successiva gestione di un impianto sportivo ricreativo polifunzionale e per le attività connesse e/o collegate con durata della concessione fissata in 28 anni.
Una volta fallito il privato, il Comune revocava la concessione, in base ad una norma della convenzione, con estinzione del diritto di superficie costituito in favore della società.
Il Fallimento impugnava questo provvedimento, limitatamente alla parte in cui non prevede la corresponsione di un indennizzo ai sensi dell’art. 158 d.lgs. 163/2006.
Il TAR Veneto ha declinato la propria giurisdizione, in favore del G.O.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.l. 30 gennaio 2025, n. 5 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 24 del 30.01.2025), entrato in vigore il 31.01.2025, sono state approvate misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico.
Il TAR Napoli ha affermato che in caso di caducazione giudiziale del decreto di esproprio ritualmente trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 327/2001 di un bene immobile che, nelle more del giudizio, è stato alienato a terzi, la portata ostativa all’esplicarsi dell’effetto restitutorio derivante dal giudicato di annullamento prodotta da tale sopravvenienza deve essere apprezzata alla luce sia dell’art. 111 c.p.c. disciplinante la successione nel diritto controverso in pendenza della lite, sia del regime della trascrizione degli atti espropriativi e della correlata domanda di annullamento. Ne consegue che lo speciale effetto di opponibilità della sentenza di annullamento ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto, non può essersi verificato, atteso che il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di esproprio non è suscettibile di trascrizione (e, nella specie, dunque non è stato trascritto).
In caso di caducazione giudiziale del decreto di esproprio di un bene immobile, l’ottemperanza della sentenza, con specifico ed esclusivo riguardo all’effetto restitutorio, non può trovare accoglimento in caso di avvenuta alienazione a terzi del fondo espropriato con atto stipulato e regolarmente trascritto nel corso dell’instaurato giudizio, cosicché le legittime pretese del privato potranno trovare tutela soltanto in sede risarcitoria, eventualmente ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a. (domanda di risarcimento pecuniario), ovvero nei confronti del terzo acquirente, ai sensi dell’art. 2038 c.c. (rubricato Alienazione della cosa ricevuta indebitamente), nei limiti cioè del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell’arricchimento del terzo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha escluso di poter prendere in alcuna considerazione la documentazione depositata in Segreteria dal Comune resistente che, non essendosi mai ritualmente costituito in giudizio, non ha mai acquisito alcun titolo per poter attivamente partecipare allo stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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