Con il d.l. 30 gennaio 2025, n. 5 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 24 del 30.01.2025), entrato in vigore il 31.01.2025, sono state approvate misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico.
Il TAR Napoli ha affermato che in caso di caducazione giudiziale del decreto di esproprio ritualmente trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 327/2001 di un bene immobile che, nelle more del giudizio, è stato alienato a terzi, la portata ostativa all’esplicarsi dell’effetto restitutorio derivante dal giudicato di annullamento prodotta da tale sopravvenienza deve essere apprezzata alla luce sia dell’art. 111 c.p.c. disciplinante la successione nel diritto controverso in pendenza della lite, sia del regime della trascrizione degli atti espropriativi e della correlata domanda di annullamento. Ne consegue che lo speciale effetto di opponibilità della sentenza di annullamento ai successori a titolo particolare, che abbiano trascritto il loro titolo di acquisto, non può essersi verificato, atteso che il ricorso giurisdizionale di annullamento del decreto di esproprio non è suscettibile di trascrizione (e, nella specie, dunque non è stato trascritto).
In caso di caducazione giudiziale del decreto di esproprio di un bene immobile, l’ottemperanza della sentenza, con specifico ed esclusivo riguardo all’effetto restitutorio, non può trovare accoglimento in caso di avvenuta alienazione a terzi del fondo espropriato con atto stipulato e regolarmente trascritto nel corso dell’instaurato giudizio, cosicché le legittime pretese del privato potranno trovare tutela soltanto in sede risarcitoria, eventualmente ai sensi dell’art. 112, co. 3 c.p.a. (domanda di risarcimento pecuniario), ovvero nei confronti del terzo acquirente, ai sensi dell’art. 2038 c.c. (rubricato Alienazione della cosa ricevuta indebitamente), nei limiti cioè del corrispettivo dal terzo ancora dovuto o nei limiti dell’arricchimento del terzo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha escluso di poter prendere in alcuna considerazione la documentazione depositata in Segreteria dal Comune resistente che, non essendosi mai ritualmente costituito in giudizio, non ha mai acquisito alcun titolo per poter attivamente partecipare allo stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che ai fini della legittimazione di un’associazione ad esperire azioni a tutela degli interessi collettivi, in assenza di una legittimazione ex lege, il giudice deve verificare la concreta rappresentatività dell’organismo.
L’associazione deve, quindi, comprovare gli elementi qualificanti in concreto la differenziazione della propria posizione, quali il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un’azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, sì da evidenziare l’effettività e riferibilità ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato.
Vi è da dire che il TAR, nel porre questi principi, ha citato un proprio precedente (pronunciato a valle di un ricorso per l’annullamento di un’autorizzazione) e ha ritenuto di poterlo invocare anche per l’impugnazione di un diniego di accesso agli atti, ove peraltro la Commissione per l’accesso agli atti in seno alla Presidenza del Consiglio aveva espresso parere favorevole all’accesso stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha annullato un decreto di esproprio che quantificava l’area espropriata in modo diverso da quanto riportato nel piano particellare di esproprio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’impugnazione del provvedimento con cui il Ministero della Cultura, nell’ambito del procedimento di esproprio di alcuni terreni di interesse archeologico, ha respinto l’istanza del privato di riconoscimento dell’indennità espropriativa aggiuntiva spettante all’affittuario coltivatore diretto ai sensi dell’art. 42 d.P.R. 327/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 100 d.P.R. 380/2001 statuisce che, ove il reato di abuso edilizio in area sismica sia estinto, la Regione può disporre la sanzione demolitoria delle opere realizzate in violazione della normativa antisismica o ordinare l’esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse
Il TAR Catania ha affermato che il procedimento previsto dall’art. 100 cit. costituisce, di regola, l’esito di un’attività di accertamento d’ufficio ex art. 96 d.P.R. cit., cosicché la richiesta di parte si traduce in una forma di autodenuncia che, seppure funzionale alla definizione del procedimento ex art. 36 d.P.R. cit., assurge a mera dichiarazione di scienza (e non già di volontà) del privato che non può disporre degli effetti, ritirandola o revocandola.
L’art. 100 cit. non individua i soggetti titolari della legittimazione attiva a richiedere il provvedimento di sussistenza, poiché il relativo procedimento non implica il necessario impulso di parte, ma costituisce espressione di un potere volto alla cura di un interesse pubblico (la tutela della pubblica incolumità) che impone alla P.A. di attivarsi d’ufficio su eventuale segnalazione del privato.
Ai sensi degli artt. 99 e 100, co. 2 d.P.R. cit., ove il privato non ottemperi alle prescrizioni della Regione, provvede il competente Ufficio tecnico regionale, se del caso con l’assistenza della forza pubblica, a spese del privato.
Quest’ultimo procedimento è sostanzialmente informato dall’interesse pubblico alla eliminazione – tramite demolizione o conformazione – dei pregiudizi alla pubblica incolumità di opere eseguite in contrasto (o in difformità) con la disciplina antisismica. Interesse pubblico che può convergere con quello del privato (che può attivarsi per la sua instaurazione) nella misura in cui quest’ultimo riesca a comprovare la sostanziale rispondenza dell’intervento edilizio realizzato alla disciplina edilizia così evitandone la demolizione anche tramite la sua conformazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Puglia, Sede di Bari, ha affermato che, qualora la fattispecie concreta richieda particolare approfondimento, non vi siano ragioni di alcuna urgenza e la repressione dell’illecito edilizio non sia, perlomeno in toto, ineluttabile, la P.A. è tenuta a dar corso alle doverose comunicazioni partecipative, onde assicurare il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede ex art. 1, co. 2-bis l. 241/1990.
In special modo, ma non soltanto, per gli abusi risalenti nel tempo, la comunicazione di avvio del procedimento consente di meglio approfondire l’epoca della costruzione, sia al fine di comprendere meglio quale sia il regime giuridico in ordine al titolo edilizio assente o carente del caso di specie, sia allo scopo di applicare il regime repressivo predicabile in concreto, per come esso è mutato e si è evoluto nel tempo, a partire dalla l. 1150/1942, passando oltre per le successive modifiche intervenute, fino a giungere alla l. 47/1985 e per terminare con il T.U. edilizia.
Il principio giurisprudenziale, secondo cui l’attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, considerando che la partecipazione al procedimento non potrebbe determinare alcun esito diverso, conosce un correttivo, nei casi di abuso (non per assenza del titolo edilizio, ma) per parziale difformità (dal medesimo), ovvero per variazione essenziale, ove fosse controversa e controvertibile in punto di fatto (e/o di diritto) l’entità della stessa variazione e fosse quindi necessario condurre un apposito accertamento specifico, in primis nella sede amministrativa, meglio se, per l’appunto, in contraddittorio, o rectius garantendo la partecipazione. Un tal dialogo nel procedimento è inoltre funzionale a ottimizzare la comprensione stessa dei fatti e del diritto, da applicarsi nel processo, senza debordare, nell’interesse pubblico, in inutili misure repressive nei confronti dei soggetti ingiunti e senza compromettere il canone della proporzionalità. Nella materia, opera il principio, di cui all’art. 1, Prot. n. 1 CEDU, sul diritto al rispetto dei beni di proprietà privata, il quale impone allo Stato contraente, la cui legislazione preveda una sanzione gravante sugli stessi, alla constatazione di illiceità o di illegittimità, la necessità di modulare l’obbligatorietà dell’inflizione della misura punitiva, in modo proporzionato, ossia attagliato al caso concreto, tal da renderla cioè non smisurata o eccessivamente invasiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto, seguendo l’insegnamento del Consiglio di Stato, ha confermato che, nel nostro ordinamento, non sussistono più le concessioni cimiteriali eterne a far dara dal d.P.R. n. 803/1975. Il Comune, quindi, ha il potere di revocare/modificare tale durata imperitura e di trasformarla a tempo determinato (fino ai 99 anni), ma il nuovo regalmento cimiteriale può esplicare effetti solo per il futuro, senza considerare il tempo già decorso al momento di emanazione dell’atto comunale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania, sulla scia delle Sezioni Unite, ha affermato che spetta al G.O. conoscere delle controversie sull’assegnazione in regime di subconcessione di spazi situati all’interno del demanio aeroportuale da destinarsi ad attività commerciali “non aviation”, alla luce della natura privatistica del rapporto negoziale intercorrente tra le parti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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