Il TAR Veneto ha affermato che, di fronte ad una richiesta di proroga ragionevole e tempestiva, il Comune aveva l’obbligo, anche secondo buona fede, di attuare i dovuti strumenti partecipativi per valutare la proroga medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento può essere superato in presenza di atti urgenti, se è riscontrata una prevalenza dell’esigenza di tutela immediata dell’incolumità pubblica sull’interesse del privato a partecipare al procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, nell’ipotesi di azione di risarcimento del danno da lesione di un interesse pretensivo, è necessario che il privato provi non solo l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma anche la spettanza dell’interesse con accertamento in termini di probabilità vicina alla certezza.
Ne consegue che, nelle ipotesi di annullamento per vizi formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, non è riconoscibile il risarcimento del danno, in quanto in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che l’errore nell’indicazione delle norme violate non costituisce vizio del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che una proroga tecnica può essere qualificata come legittima solo se ricorrono i seguenti presupposti:
- ha carattere eccezionale, utilizzabile solo quando vi necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- al momento della proroga sia già stata avviata la nuova gara;
- l’amministrazione non è responsabile per i ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario;
- l’opzione era prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo ha ricordato che, ai sensi dell’art. 31, co. 2 c.p.a., l’azione avverso il silenzio-inadempimento può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, facendo salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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In materia di vizio di istruttoria, il TAR Veneto ha sottolineato la legittimità di un provvedimento adottato tempestivamente dal Comune, precisando che non potrebbero inficiare la validità del provvedimento gli atti dei privati formatisi e prodotti successivamente alla chiusura dell’istruttoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Palermo (ancorandosi alla legge regionale siciliana, ma anche al TUEL e al TULPS) ha affermato che è legittima l’attività di un Comune che, con regolamento consiliare, individui restrizioni orarie all’apertura degli esercizi autorizzati o limitazioni agli orari di accensione delle macchinette. Questo perché il potere sindacale di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali interviene sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, il quale può esprimersi anche tramite un preciso atto regolamentare.
A fronte di una significativa riduzione dell’orario di apertura delle apparecchiature, il Comune non può limitarsi a un’apodittica e indimostrata enunciazione dei rischi collegati al gioco lecito, ma deve dare atto di ragioni specifiche, da esplicitare e documentare in modo puntuale. Va, in buona sostanza, dimostrata la necessità che uno specifico territorio abbisogni di una maggior tutela di quello nazionale; fermo restando che, una volta attuata, questa misura non comporti effetti indesiderati, tra cui il “dirottamento” della domanda verso il gioco illegale. E ciò deve avvenire con una specifica istruttoria effettuata in relazione al territorio di competenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Li ha posti il TAR Palermo, a partire dal d.m. 21 febbraio 2013 n. 38, il quale deve prevalere rispetto alle eventuali circolari emanate in difformità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie il Comune, ai sensi dell’art. 92, co. 2 d.P.R. 285/1990, disponeva la revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia di un privato, poiché a suo dire nel loculo in questione non sarebbero avvenute tumulazioni di salme da più di 50 anni.
Il privato obiettava che medio tempore aveva ivi attuato l’immissione di una cassetta con i resti della salma della madre, proveniente da un’altra sepoltura.
Il Comune riteneva che la parola “tumulazione”, idonea ad interrompere il surriferito termine cinquantennale, si associ in via esclusiva a quello di “cadavere”, considerando così “fantasiosa ed infondata ogni equiparazione fra i termini “salma” e “resti””.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, confermando sul punto la sentenza di primo grado del TAR Palermo, ha invece accolto la tesi del privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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