La Corte costituzionale ridisegna l’istituto del cd. payback per i dispositivi medici

24 Lug 2024
24 Luglio 2024

Il cd. payback è disciplinato dall’art. 9-ter d.l. 78/2015, come convertito nella l. 125/2015. Tale norma stabilisce un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici; se la Regione supera il tetto, le imprese che forniscono i dispositivi ai Servizi sanitari regionali sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento. Per gli anni dal 2015 al 2018 è espressamente prevista la procedura di determinazione dell’ammontare del ripiano a carico delle singole imprese (cfr. comma 9-bis art. cit., come modificato dal d.l. 198/2022, come convertito nella l. 14/2023).

In parallelo, l’art. 8 d.l. 34/2023, come convertito nella l. 56/2023, istituisce un fondo statale da assegnare pro-quota alle Regioni che nel medesimo periodo 2015-2018 abbiano superato il tetto di spesa. La norma consentiva inoltre alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo il 48% della rispettiva quota di ripiano, a condizione che rinunciassero a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all’obbligo di pagamento.

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale quest’ultima previsione, nella parte in cui condizionava la riduzione dell’onere a carico delle imprese alla rinuncia, da parte delle stesse, al contenzioso. Perciò, a tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48%.

La Corte ha invece rilevato che il meccanismo del payback, pur presentando di per sé diverse criticità, non risulta irragionevole in riferimento all’art. 41 Cost., quanto al periodo 2015-2018.

Esso, infatti, pone a carico delle imprese per tale arco temporale un contributo solidaristico, correlabile a ragioni di utilità sociale, al fine di assicurare la dotazione di dispositivi medici necessaria alla tutela della salute in una situazione economico-finanziaria di grave difficoltà.

Il meccanismo non risulta neppure sproporzionato, alla luce della significativa riduzione al 48% dell’importo originariamente posto a carico delle imprese, riduzione ora riconosciuta incondizionatamente a tutte le aziende.

Infine, la Consulta ha precisato che il comma 9-bis dell’art. 9-ter d.l. 78/2015, introdotto nel 2022, non ha natura retroattiva, in quanto si è limitato a rendere operativo l’obbligo di ripiano a carico delle imprese fornitrici, senza influire, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici.

Si segnala che diversi commentatori hanno aspramente criticato l’istituto del payback, sia perché imputa alle imprese private le conseguenze dello sforamento dei costi pubblici (avvenuta anni addietro) i quali, però, dipendono dalle politiche decise dalla Regione; sia perché potrebbe indurre gli operatori economici delle future gare in ambito medico a gonfiare i prezzi d’offerta, al fine di tutelarsi da un eventuale futuro ritorno del payback stesso.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. Corte cost. n. 139-2024

sent. Corte cost. n. 140-2024

Modificato il Codice del terzo settore

24 Lug 2024
24 Luglio 2024

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 168 del 19.07.2024) la l. 4 luglio 2024, n. 104, che entrerà in vigore il 03.08.2024, contenente disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del terzo settore.

La legge è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/07/19/24G00120/sg.

Si segnala in particolare l’art. 4 della legge citata, il quale contiene delle modifiche al Codice del terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017.

Post di Alberto Antico – avvocato

Quando le donazioni indirette e informali sono tassate

24 Lug 2024
24 Luglio 2024

La Cassazione, con la sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha stabilito che le donazioni informali (es. quando il genitore dà denaro al figlio) e le donazioni indirette (es. quando il genitore paga la casa al figlio) non sono soggette a imposta di donazione perché non c'è obbligo di registrazione.

La sentenza rimette in discussione quanto sostenuto dalla Circ. AE 11 agosto 2015 n. 30/E, secondo la quale genericamente l'imposta di donazione si applica alle liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione).

https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10865139/donazioni-informali-e-indirette-quando-non-sono-tassate

Il Piano Italia 5G

23 Lug 2024
23 Luglio 2024

Il TAR Veneto ha commentato l’art. 4, co. 7-bis d.l. 60/2024, come convertito nella l. 95/2024, secondo il quale, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui ai regg. (UE) 2021/240 e 2021/241, fino al 31.12.2026, per gli interventi del Piano Italia 5G di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell’intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all’art. 8, co. 6 l. 36/2001, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.

La norma dimostra l’esigenza che i Comuni deroghino alle proprie disposizioni regolamentari per favorire la realizzazione del Piano Italia 5G e, al tempo stesso, la volontà del legislatore di prevenire il possibile contenzioso sulla legittimità delle disposizioni comunali che, in vario modo, limitano l’installazione delle stazioni radio base.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il favor del legislatore e della giurisprudenza per le antenne telefoniche

23 Lug 2024
23 Luglio 2024

Il TAR Veneto ha annullato un diniego di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per le telecomunicazioni poiché, in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, le ragioni addotte dal privato per dimostrare l’impossibilità tecnica di utilizzo dell’infrastruttura già esistente non erano considerate dal Comune e, di conseguenza, dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La cd. coubicazione delle antenne telefoniche

23 Lug 2024
23 Luglio 2024

Ai sensi dell’art. 50, co. 1 d.lgs. 259/2003, la P.A. ha la facoltà di imporre a chi voglia installare una nuova infrastruttura telefonica la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati sulle stazioni radio base già installate.

Il TAR Veneto ha chiarito che la coubicazione può essere imposta solo in casi specifici e tramite provvedimenti puntuali, riconducibili al genus degli ordini, adottati all’esito dell’articolata procedura disciplinata nella norma in commento.

Per l’effetto, è illegittima la norma di un regolamento locale che imponga in via generalizzata la coubicazione, risolvendosi in un divieto di localizzazione alternativa dell’infrastruttura in presenza di stazioni radio base già installate, senza nemmeno chiarire se e come sia possibile ottenere una deroga.

Non bastasse, una simile norma regolamentare viola anche gli artt. 4 e 8 l. 36/2001, sui poteri degli Enti locali in materia di localizzazione delle infrastrutture elettroniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Incostituzionale il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC)

23 Lug 2024
23 Luglio 2024

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-bis, co. 6 d.l. 135/2018, come convertito nella l. 12/2019, il quale sanciva il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di NCC sino alla piena operatività del registro informatico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC.

Tale divieto ha consentito, per oltre cinque anni, alla P.A. di impedire l’ingresso dei nuovi operatori, compromettendo gravemente la possibilità di incrementare la già carente offerta degli autoservizi pubblici non di linea.

Per vero, di recente è stato emanato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203/2024, che stabilisce la piena operatività del suddetto registro informatico entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, ma secondo la Consulta ciò non ha alcuna incidenza sull’incostituzionalità rilevata, dal momento che le censure sono state prospettate sulla disposizione legislativa in ragione della sua “struttura”, a prescindere dalle evenienze di fatto e dalle circostanze contingenti attinenti alla sua concreta applicazione.

La norma censurata ha causato, in modo sproporzionato, un grave pregiudizio all’interesse della cittadinanza e dell’intera collettività. I servizi di autotrasporto non di linea, infatti, concorrono a dare effettività alla libertà di circolazione, che è la condizione per l’esercizio di altri diritti, per cui la forte carenza dell’offerta – che colloca l’Italia fra i Paesi europei meno attrezzati al riguardo – generata dal potere conformativo pubblico ha indebitamente compromesso non solo il benessere del consumatore, ma qualcosa di più ampio, che attiene all’effettività nel godimento di alcuni diritti costituzionali, oltre che all’interesse allo sviluppo economico del Paese.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Conseguenze della mancanza di agibilità

23 Lug 2024
23 Luglio 2024

Il TAR Veneto ricorda che la mancata presentazione della domanda di agibilità di un immobile non ha quale propria conseguenza l’ordine di demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La Camera approva la legge di conversione del decreto legge Salva Casa e la trasmette al Senato

22 Lug 2024
22 Luglio 2024

Nella seduta di venerdì 19 luglio, la Camera, con 155 voti favorevoli, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.C. 1896-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Si allega il testo commentato reso disponibile dal servizio studi della camera.

Post di Daniele Iselle

Disposizioni-urgenti-in-materia-di-semplific_rdil_ed-urban17-07-2024

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01424605.pdf

La Consulta salva i limiti alla responsabilità erariale vigenti fino al 31.12.2024

22 Lug 2024
22 Luglio 2024

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020, norma che prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa (o resp. erariale) alle sole ipotesi dolose.

Nel configurare tale forma di responsabilità, il legislatore deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di tenere ferma la funzione deterrente, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della P.A. e gli interessi degli amministrati; dall’altro, quella di evitare che il rischio dell’attività amministrativa sia percepito dall’agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all’azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento (cd. fuga dalla firma dei provvedimenti).

La Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.

Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l’azione amministrativa.

La norma in commento si giustifica in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l’emergenza pandemica da COVID-19 aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l’economia nazionale e ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti e di interessi vitali per la società. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell’economia, il legislatore, non irragionevolmente, ha ritenuto indispensabile che la P.A. operasse senza remore e non fosse, al contrario, a causa della sua inerzia, un fattore di ostacolo alla ripresa economica.

Le successive proroghe, invece, sono connesse all’inderogabile esigenza di garantire l’attuazione del PNRR e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile, oltre che il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere.

Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga in parola, ha sollecitato il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera.

Sia consentito esprimere una preoccupazione (dai contorni, però, indefiniti anche allo scrivente) per il fatto che il legislatore – con il beneplacito della Consulta – possa disporre normative eccezionali (seppur temporanee, ma comunque dirompenti entro il grande argomento del controllo del buon operato della P.A.) che, rimanendo immutate, vengono giustificate dapprima con le esigenze di superamento della pandemia (con il tributo di morti che è costata) e a seguire con il celeberrimo PNRR, il quale, alla fin fine, ha a che fare con la “ricchezza delle nazioni” (cit. Adam Smith).

Post di Alberto Antico – avvocato

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