Con la l.r. Veneto 05 novembre 2024, n. 27 (pubblicata sul B.U.R. n. 146 dell’08.11.2024), entrata in vigore il 09.11.2024, sono state approvate le disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di agricoltura, promozione agroalimentare, agriturismo, politiche forestali, semplificazione per le imprese, energia e orto-floro-vivaismo.
La legge regionale è disponibile al seguente link:
Il TAR Veneto ha affermato chenella fascia di rispetto autostradale (ampia 60 metri ex d.m. 1° aprile 1968, n. 1404) il vincolo di inedificabilità è assoluto, stante l’esigenza di assicurare la libera utilizzabilità da parte del concessionario dell’autostrada.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del privato, secondo cui, per la natura pertinenziale dei suoi manufatti abusivi, il Comune non avrebbe dovuto ordinarne la demolizione, bensì disporre solamente le sanzioni pecuniarie previste per le irregolarità edilizie minori (art. 6, co. 7; 33, 34 e 37 d.P.R. 380/2001).
Il TAR ha osservato che nel caso di specie il vincolo pertinenziale era precluso dall’accertato carattere abusivo dei manufatti, che ricadevano sia in zona agricola, sia in fascia di rispetto autostradale, sia entro la fascia di rispetto di un elettrodotto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che il carattere pertinenziale di un’opera edilizia non è riscontrabile nel caso in cui non sia di modesta entità, né si presenti come accessoria rispetto ad un’opera principale e, inoltre, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connoti per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, ai sensi della quale gli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra degli immobili destinati ad uso abitativo sono consentiti anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani previsti dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali.
Una simile disciplina contrasta con la necessità che le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore regionale siano connotate dall’eccezionalità e dalla temporaneità, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica espresso dall’art. 41-quinquies l. 1150/1942. La disposizione impugnata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui consente, in via stabile, di superare gli indici volumetrici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, ai sensi della quale nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce requisito di ammissione dell’offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60% del valore massimo attribuibile all’offerta tecnica stessa.
Il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell’offerta tecnica, ha leso l’autonomia di scelta delle Stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte, in contrasto con l’art. 108 d.lgs. 36/2023, sul presupposto che il codice degli appalti è adottato dallo Stato in nome della tutela della concorrenza.
La garanzia di un confronto concorrenziale effettivo necessita dell’autonomia delle Stazioni appaltanti nella valutazione caso per caso della migliore offerta. Tale autonomia – anche al fine di favorire la concorrenza – è stata rafforzata dal nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 rispetto alle precedenti sue versioni, come è chiaramente dimostrato dalle importanti norme contenute nei primi tre articoli del codice, dedicate ai «principi generali» che regolano la contrattualità pubblica: principio del risultato (art. 1), principio della fiducia (art. 2) e principio dell’accesso al mercato (art. 3). L’autonomia delle Stazioni appaltanti, dunque, risulta potenziata: limitarla significherebbe pregiudicare la competizione tra le imprese che aspirano all’aggiudicazione del contratto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali potrebbe desumersi che il vizio denunciato effettivamente sussista, pena l’inammissibilità per genericità della censura proposta.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha definito gli atti meramente confermativi come quegli atti che si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte della P.A., di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei cd. provvedimenti di secondo grado, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Nel caso di specie, il TAR Veneto dichiarava un ricorso improcedibile, per aver il ricorrente dichiarato di non aver più interesse alla decisione, essendo stato archiviato il procedimento a lui sfavorevole.
A seguire, il TAR si è occupato della condanna alle spese.
In premessa, il TAR ha ribadito l’ampio potere discrezionale del giudice sul punto, che può individuare sul piano equitativo dei giusti motivi di compensazione, anche in base all’analisi del complessivo contegno processuale di tutte le parti in causa.
Si segnala che questo non è un orientamento univoco: altri giudici affermano invece il principio di tassatività dei motivi di compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, il TAR compensava appunto le spese di lite, sulla base del contegno complessivo delle parti. Più precisamente:
a) quanto al ricorrente, per aver presentato l’istanza di fissazione di udienza a seguito dell’avviso di perenzione, invece di comunicare anni addietro il sopravvenuto difetto di interesse;
c) quanto alla P.A. resistente, per essersi costituita con un atto di mera forma solo quattro anni dopo l’archiviazione del procedimento per cui è causa, senza darne notizia specifica e senza eccepire l’improcedibilità del ricorso.
Insomma nessuno, per la parte di propria competenza, contribuiva alla celere definizione in rito del giudizio, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, a cui tutte la parti in causa dovrebbero cooperare (art. 2, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che la censura per la violazione e/o elusione del giudicato va dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile ex art. 14, co. 3 c.p.a. di tale giudice, considerando che la possibilità di proporre un unico giudizio inteso ad ottenere sia una pronuncia sullo specifico profilo di nullità in argomento che, in subordine, l’annullamento per vizi di legittimità della riedizione del potere amministrativo, è stata riconosciuta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013) soltanto a fronte di un ricorso cumulativo proposto in sede di ottemperanza, e non nell’ambito di un nuovo giudizio di cognizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti