Ammonimento del Questore
Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia, a partire dall’art. 8 d.l. 11/2009, come convertito nella l. 38/2009.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia, a partire dall’art. 8 d.l. 11/2009, come convertito nella l. 38/2009.
Post di Alberto Antico – avvocato
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato aveva domandato quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.
L’Adunanza Plenaria ha risposto che, in caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire (PdC), di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no:
- nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al PdC;
- qualora il PdC abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio, villette) che siano rispondenti al PdC considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo PdC;
- qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 T.U. edilizia.
È fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. edilizia nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.
Si segnala che la sentenza non cita mai la riforma del cd. decreto Salva Casa, in quanto discussa e decisa il giorno 15.05.2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che l’atto unilaterale d’obbligo con cui il privato si impegna a mantenere la destinazione agricola di un annesso rustico, a suo tempo redatto al fine di ottenere la concessione edilizia ai sensi della l. R.V. n. 24/1985, costituisce “specifica norma di tutela” che impedisce l’applicazione della normativa premiale del cd. Piano Casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda il principio per cui l’atto con cui si sospendono gli effetti di un provvedimento precedente, ex art. 21-quater l. n. 241/1990, deve essere adottato dallo stesso organo che aveva originariamente emanato il primo atto; eventuali diverse competenze devono essere espressamente indicate dalla legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che le misure di salvaguardia ex art. 15, co. 4 T.U. Edilizia, funzionali ad evitare che nel periodo tra l’adozione e l’approvazione di un piano urbanistico vengano assentiti interventi edilizi in contrasto con lo stesso, trovano applicazione dal momento di adozione dello strumento urbanistico, così dovendosi intendere la locuzione “entrata in vigore”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici hanno valenza temporale limitata (tre anni dall’adozione, ex art. 12, co. 3 T.U. Edilizia): alla scadenza, il diritto del privato di costruire si riespande nella sua conformazione tipica, con la conseguenza che riprende il termine massimo per l’inizio lavori che era stato momentaneamente sospeso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto rileva che l’adozione di un provvedimento a conclusione del procedimento amministrativo non esaurisce il relativo potere della P.A., potendo comunque l’Amministrazione riesaminarlo, in vista di una sua eliminazione (via revoca o annullamento in autotutela) o conservazione (via convalida o conferma).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto evidenzia che il silenzio-assenso, nelle ipotesi di condono di un abuso realizzato in area vincolata, si perfeziona solo se vi è il parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; il termine previsto ex lege per la realizzazione del silenzio significativo, peraltro, si computa dal rilascio del detto parere.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sconfessa l’interpretazione più possibilista in merito alla natura e alla rilevanza del vincolo paesaggistico (avallata anche dallo stesso Ministero), per la quale non incidono sul vincolo paesaggistico ambientale quelle opere e quei lavori privi di rilievo esteriore. Al contrario, il Giudice aderisce all’interpretazione più rigorosa, che considera di stretta interpretazione le ipotesi di compatibilità paesaggistica: ciò che rileva è infatti meramente l’esistenza o meno del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la salvaguardia delle domande di III condono ante-C. Cost., sent. n. 196/2004, per le quali si applicava il principio del silenzio-assenso, valeva solo per le domande complete e “salva diversa statuizione delle leggi regionali”, con quindi esclusione di qualsiasi automatismo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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