Il TAR Veneto rileva l’inammissibilità di censure presentate contro quelle parti di un Piano di Lottizzazione che non incidono direttamente sull’interesse del privato (nel caso di specie, trattavasi di un allevamento, che poteva contestare quindi solo le parti di Piano in violazione della fascia di rispetto).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Secondo il TAR Veneto, l’indicazione da parte della P.A. di nuovi criteri per la realizzazione di un’opera il cui diniego sia oggetto di ricorso, non necessariamente rende il giudizio improcedibile, dovendo i nuovi criteri riguardare specificamente le ragioni di diniego e rivolgersi direttamente al privato con un provvedimento ad hoc.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’istanza di sospensione per tre mesi ex artt. 79, co. 1 c.p.a. e 296 c.p.c. è ammissibile solo se presentata congiuntamente da tutte le parti (il che non potrebbe essere possibile se una di esse è rimasta contumace); potrebbe essere eventualmente riqualificata come sospensione ex art. 295 c.p.c. solo se sussiste un’ipotesi di pregiudizialità tecnica o necessaria; infine, non potrebbe essere riqualificata come istanza di rinvio (la quale, nel giudizio amministrativo, è comunque ammessa solo in ipotesi eccezionali).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che il termine per la riassunzione del processo per ragioni di giurisdizione (translatio iudicii) è di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conseguente irricevibilità del ricorso riassunto in ritardo ed estinzione del processo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dell’importo versato dal ricorrente al Comune (a titolo di conguaglio del costo di costruzione), per essere stata formulata solo con la memoria conclusionale non notificata.
Nel giudizio amministrativo, lo strumento per introdurre nuove domande è il ricorso per motivi aggiunti (art. 43, co. 1 c.p.a.), che va previamente notificato alle controparti nelle forme dell’art. 170 c.p.c. (art. 43, co. 2 c.p.a.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che, con riferimento all’art. 77, co. 1 d.lgs. 50/2016 (norma espressiva in parte qua di un principio di portato generale, per cui si richiede un’esperienza nel settore di riferimento in capo ai commissari designati), la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto.
Il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze della P.A. sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la revoca della licenza in precedenza rilasciata costituisce un provvedimento di secondo grado assunto dalla P.A. in sede di autotutela che necessita, pertanto, dell’istruttoria e della adeguata motivazione che l’ordinamento prevede per tali provvedimenti con, almeno, l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro concreta idoneità a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi, affidabilità già riconosciutagli con l’originario provvedimento ampliativo della sfera giuridica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato chel’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. con cui si contesta l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza di una sentenza del G.O. deve avere ad oggetto la sentenza emessa dal giudice ex art. 114, co. 4 c.p.a. e non già l’ordinanza con cui il TAR ha reso successivi chiarimenti richiesti dal commissario ad acta nominato ex art. 114, co. 4, lett. d c.p.a., giacché quest’ultimo provvedimento giurisdizionale può rilevare solo ai fini dell’insorgenza dell’interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha annullato un’ordinanza comunale che disponeva il divieto di condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici e in qualsiasi area verde di proprietà della P.A., per violazione del principio di proporzionalità.
L’esigenza di salvaguardare l’igiene pubblica e fronteggiare le situazioni più volte segnalate, consistenti nell’abbandono delle deiezioni canine in luoghi ad alta frequentazione anche da parte di bambini, richiede l’approntamento di altre misure, prime fra tutte, l’intensificazione dei controlli e l’approntamento e l’applicazione di efficaci e dissuasive misure sanzionatorie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che la legittimazione attiva di un’associazione va declinata sulla base dell’attinenza della questione al perimetro delle sue finalità statutarie, richiedendosi che gli effetti del provvedimento controverso siano suscettibili di incisione diretta sul suo scopo istituzionale, e dovendo invece ritenersi preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi o per mere finalità di giustizia, occorrendo comunque un interesse concreto e attuale della stessa associazione alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal contestato provvedimento.
Nel caso di specie, un’associazione animalista, riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, poteva impugnare l’ordinanza comunale che disponeva il divieto di condurre o lasciar vagare cani in parchi pubblici e in qualsiasi area verde di proprietà della P.A. (poi riconosciuta illegittima).
Post di Alberto Antico – avvocato
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