È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 244 del 17.10.2024) il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2024, contenente i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l’emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.
Il T.A.R. Veneto ricorda i presupposti giuridico-fattuali che devono sussistere per introdurre legittimamente una zona a traffico limitato (ZTL).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. stabilisce che le motivazioni che devono sorreggere l’imposizione del vincolo di interesse culturale, ex art. 10, c. 3 del d.lgs. n.42/2004, devono essere esplicite in modo completo ed esaustivo, avendo cura di considerare anche il rapporto d’interdipendenza con altri elementi o con il contesto circostante.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 (secondo cui “gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 […] non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”) non può essere interpretato nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico; sussiste invece la necessità di indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di trovare un difficile coordinamento tra Piano Casa, N.A. del P.A.I. e N.T.A. del P.A.T. comunale.
Il TAR, dopo aver riconosciuto che il caso di specie richiedeva una delicata “operazione di ortopedia giuridica”, ha ritenuto di eccepire “un’assenza di dialogo tra amministrazione e amministrati che, se fosse stato ricercato, avrebbe certamente evitato, da un lato, il protrarsi di una situazione ingravescente per i ricorrenti, dall’altro, l’instaurazione di un contenzioso e l’impiego di risorse umane e economiche”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.A. conoscere dell’azione con cui il ricorrente, pur impugnando formalmente il provvedimento di rigetto della domanda di stabilizzazione, lamenta in realtà la scelta discrezionale della P.A. di indire un concorso pubblico per un profilo ritenuto equipollente a quello del ricorrente stesso, invece che dare corso alla procedura di stabilizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che spetta al G.O. conoscere dell’azione con cui il cittadino faccia valere il suo diritto soggettivo all’assunzione da parte della P.A. per la posizione di guardia di sicurezza, formatosi all’esito del positivo superamento della prova di idoneità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che la procedura di affidamento di una concessione demaniale marittima, ex artt. 36 ss. del Codice della navigazione (nel caso di specie, per lo svolgimento dell’attività di bar caffetteria e piccola ristorazione con somministrazione), è sottratta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici (all’epoca, d.lgs. 50/2016) ed è invece regolata dai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi del Codice della navigazione, del relativo Regolamento e delle disposizioni normative espressamente richiamate dall’Avviso pubblico emanato dalla P.A. concedente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che nel caso dell’affidamento di una concessione demaniale marittima, la procedura è preordinata alla individuazione di un soggetto che acquisirà il diritto, verso il pagamento di un canone, allo sfruttamento economico di un bene pubblico: in tale contesto il requisito di idoneità professionale può considerarsi soddisfatto in modo meno rigido rispetto ai pubblici appalti, essendo sufficiente lo svolgimento di un’attività anche solo inerente – e, dunque, non necessariamente identica o perfettamente sovrapponibile – all’oggetto della concessione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’art. 21-bis l. 287/1990 attribuisce all’AGCM la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi P.A. che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
Il TAR Palermo ha affermato che l’AGCM ha una peculiare legittimazione processuale, in quanto non agisce per un proprio interesse soggettivo, ma per l’interesse pubblico alla tutela e alla promozione del mercato e della concorrenza, in funzione del quale viene riconosciuta una legittimazione processuale straordinaria che consente la proposizione del ricorso a prescindere dall’iniziativa di singoli che lamentino una lesione diretta e immediata della loro sfera giuridica ed anche oltre gli ordinari termini di decadenza.
Dal punto di vista dottrinale, ferve il dibattito sulla natura soggettiva oppure oggettiva del processo amministrativo, in questa peculiare fattispecie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un concorrente di una pubblica gara impugnava l’aggiudicazione, affermando che sull’aggiudicatario pendeva un debito tributario per tardivo pagamento del contributo unificato (C.U.) in un ricorso al G.A., il che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione ex art. 94, co. 6 d.lgs. 36/2023.
Il TAR Palermo ha affermato che il pagamento del C.U. nel termine di nove giorni dal deposito del ricorso al G.A. non integra un’ipotesi di violazione degli obblighi tributari definitivamente accertata, dovendosi ritenere tale, nell’ambito in esame, solo il mancato pagamento del C.U. entro il termine di un mese dalla notifica dell’invito al pagamento ovvero il mancato pagamento conseguente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Giustizia tributaria a seguito di ricorso proposto avverso l’invito al pagamento medesimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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