Pianificazione urbanistica e suoi vizi
Il TAR Veneto ribadisce che le disposizioni urbanistiche sono contestabili solo se manifestamente illogiche o irrazionali, ovvero affette da palese erroneità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che le disposizioni urbanistiche sono contestabili solo se manifestamente illogiche o irrazionali, ovvero affette da palese erroneità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che l’obbligo di consultazione della Provincia, stabilito dall’art. 48 della l. R.V. n. 11/2004, riguardava solamente il procedimento di approvazione del PAT nel suo periodo transitorio, e non invece l’approvazione di una variante al PRG (com’era il caso di specie).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Li ha offerti il Consiglio di Stato, distinguendo le fattispecie dell’ordinanza di demolizione, della fiscalizzazione dell’abuso e dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Post di Daniele Iselle
Il T.A.R. Veneto ricorda che la SCIA è efficace solo se completa: di conseguenza, il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 19 della l. n. 241/1990 per inibire la SCIA inizia a decorrere solamente se tale titolo è completo a livello documentale e ha ottenuto tutte le autorizzazioni dagli enti preposti alla tutela dei vincoli.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto, nell’economia di un’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., ha offerto una pregevole ricostruzione dei poteri repressivi in capo al Comune nei confronti della SCIA edilizia illegittima, tenuto conto delle varie scansioni temporali previste dalla l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato avanzava una domanda risarcitoria dei danni causati dal Comune per la mancata inibitoria della SCIA del vicino: tuttavia, invece di dimostrare gli asseriti danni subiti, invocava la liquidazione equitativa del danno.
Il TAR Veneto ha rigettato la domanda, poiché la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova certa della sua sussistenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il Comune informava il privato che l’intervento proposto da una sua SCIA non era compatibile con le previsioni urbanistiche e che era subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza.
Il privato impugnava detta comunicazione, ma a distanza di tempo, il TAR Veneto ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso, stante l’intervenuta decorrenza del termine triennale per l’esecuzione dei lavori.
Il privato avrebbe potuto beneficiare delle varie proroghe disposte dalla legislazione, ma il TAR ha affermato che le normative di proroga della validità dei titoli edilizi in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19 sono tutte subordinate ad una specifica comunicazione da parte del soggetto interessato della volontà di avvalersene, resa prima della scadenza dei termini.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che alla data del 29.06.2011, gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento costituivano nuova costruzione, assoggettata alla DIA alternativa al PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di discordanza tra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali, occorre dare prevalenza alla prima, sulla base dello stesso principio valevole in tema di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, in quanto la valenza del dato letterale, ove il medesimo sia formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico.
Post di Daniele Iselle
Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di parziale difformità presuppone che le modificazioni apportate all’intervento costruttivo assentito si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, mentre si è in presenza di difformità totale o di variazioni essenziali, sanzionabili con la misura della demolizione, quando i lavori riguardino un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione.
Nel caso di specie, la realizzazione di un muro di contenimento che, anziché essere contenuto entro il limite assentito di 1,00-1,20 m, raggiunge i 2,35 m (cioè un’altezza pressoché doppia) è stato ritenuto certamente ascrivibile al novero delle modifiche sostanziali dell’opera, vieppiù se si considera che anche una semplice sopraelevazione autonoma di un muro di contenimento richiede il PdC in quanto si presenti idonea ad alterare stabilmente lo stato dei luoghi.
Post di Daniele Iselle
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