Inammissibilità dell’appello per superamento dei limiti dimensionali dell’atto introduttivo
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile un ricorso in appello, per superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, in applicazione dell’art. 13-ter, co. 2, All. II c.p.a.
Quel ricorso in appello (in materia di attuazione di un piano di lottizzazione) era lungo 87 pagine; i limiti dimensionali hanno garantito la lettura dell’atto fino a pag. 52, quando i motivi di appello dovevano ancora cominciare, risultando così l’atto manchevole di una sua parte essenziale. Gli appellanti sono stati condannati a rifondere 6.000 euro di spese processuali (oltre IVA, CPA e spese generali) in favore del Comune appellato.
Si segnala che il Consiglio nazionale forense ha espresso «disappunto per questa evidente lesione del diritto di difesa» e ha chiesto un incontro al Ministero della Giustizia. «La richiesta di giustizia del cittadino non può essere frustrata in ragione di limiti di caratteri e pagine. Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto si è immediatamente fatto carico del problema e ha convocato per la prossima settimana una riunione per affrontare la questione», ha spiegato il presidente del CNF Francesco Greco (fonte: https://www.ildubbio.news/giustizia/ricorso-inammissibile-perche-supera-i-limiti-cosi-si-mortifica-il-diritto-di-difesa-qm82i98h?utm_term=59395+-+https%3A//www.ildubbio.news/giustizia/ricorso-inammissibile-perche-supera-i-limiti-cosi-si-mortifica-il-diritto-di-difesa-qm82i98h&utm_campaign=Il+Dubbio+della+Sera&utm_medium=email&utm_nome+newsletter+=News_sera_1910&utm_source=MagNews&utm_content=News_sera_1910+%282023-10-19%29).
Post di Alberto Antico – avvocato


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