Il TAR Veneto ricorda che il vincolo preordinato all’esproprio può essere imposto dal progetto definitivo dell’opera pubblica che si vuole andare a realizzare, la quale costituisce variante allo strumento urbanistico che impone il suddetto vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che le valutazioni di tipo discrezionale dell’Amministrazione possono essere sindacate dal privato (e dunque dal giudice) solo se caratterizzate da macroscopici errori di fatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’atto meramente confermativo si connota per la mancanza di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione, in quanto si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento.
Invece, l’atto di conferma – che comporta il rinnovato esercizio del potere provvedimentale (soggetto pertanto al normale onere di tempestiva impugnazione) – si configura laddove la situazione che aveva condotto al precedente provvedimento sia stata riesaminata attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco, accompagnata da un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata.
Nel caso di specie il privato, dopo aver impugnato l’ordinanza di demolizione che lo aveva raggiunto, presentava un’istanza di revoca della stessa, la quale era rigettata dal Comune all’esito di una nuova istruttoria e con nuove motivazioni.
Non avendo impugnato anche tale rigetto – da qualificarsi come atto di conferma – il ricorso diveniva improcedibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia, a partire dall’art. 8 d.l. 11/2009, come convertito nella l. 38/2009.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Seconda Sezione del Consiglio di Stato aveva domandato quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.
L’Adunanza Plenaria ha risposto che, in caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire (PdC), di opere non completate, occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no:
- nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al PdC;
- qualora il PdC abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni funzionalmente autonome (ad esempio, villette) che siano rispondenti al PdC considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobili edificati – ferma restando l’esigenza di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse siano comunque realizzate - devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi costitutivi ed essenziali - necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo PdC;
- qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 T.U. edilizia.
È fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. edilizia nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile - di un titolo idoneo, quanto alla sua regolarità urbanistica.
Si segnala che la sentenza non cita mai la riforma del cd. decreto Salva Casa, in quanto discussa e decisa il giorno 15.05.2024.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’atto unilaterale d’obbligo con cui il privato si impegna a mantenere la destinazione agricola di un annesso rustico, a suo tempo redatto al fine di ottenere la concessione edilizia ai sensi della l. R.V. n. 24/1985, costituisce “specifica norma di tutela” che impedisce l’applicazione della normativa premiale del cd. Piano Casa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda il principio per cui l’atto con cui si sospendono gli effetti di un provvedimento precedente, ex art. 21-quater l. n. 241/1990, deve essere adottato dallo stesso organo che aveva originariamente emanato il primo atto; eventuali diverse competenze devono essere espressamente indicate dalla legge.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che le misure di salvaguardia ex art. 15, co. 4 T.U. Edilizia, funzionali ad evitare che nel periodo tra l’adozione e l’approvazione di un piano urbanistico vengano assentiti interventi edilizi in contrasto con lo stesso, trovano applicazione dal momento di adozione dello strumento urbanistico, così dovendosi intendere la locuzione “entrata in vigore”.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici hanno valenza temporale limitata (tre anni dall’adozione, ex art. 12, co. 3 T.U. Edilizia): alla scadenza, il diritto del privato di costruire si riespande nella sua conformazione tipica, con la conseguenza che riprende il termine massimo per l’inizio lavori che era stato momentaneamente sospeso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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