Esecuzione del decreto di occupazione anticipata dell’immobile da espropriare
Il TAR Veneto ha ricordato che al decreto di occupazione anticipata dell’immobile da espropriare deve essere data esecuzione entro 3 mesi dalla sua emanazione (art. 22-bis, co. 4 d.P.R. 327/2001).
Il decorso di detto termine trimestrale, avente carattere perentorio, determina l’impossibilità di eseguire l’occupazione, ma non esclude che la P.A. possa adottare un nuovo motivato provvedimento, ultimando la procedura espropriativa entro il termine di 5 anni dalla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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