Il TAR Veneto, dopo aver evidenziato che il limite temporale dei trenta giorni per l’adozione di misure inibitorie nell’ipotesi di SCIA soggetta ad atti di assenso può scattare solo a seguito dell’acquisizione dei medesimi, precisa che in tali atti di assenso non può essere compreso il parere della Commissione Edilizia.
Peraltro, lascia intendere il TAR facendo leva sull’art. 23 T.U. Edilizia, sembrerebbe che in tale limitazione alla SCIA possa riguardare solamente gli immobili sottoposti a vincoli storico-artistici, paesaggistico-ambientali o dell’assetto idrogeologico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che una volta decorsi i 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio-repressivo, la SCIA edilizia (come già la DIA) costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace, che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria; pertanto, non solo deve ritenersi illegittima l’adozione, da parte del Comune, di un provvedimento repressivo-inibitorio oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione e senza le garanzie e i presupposti previsti dall’ordinamento per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, ma neppure possono, più in generale, disconoscersi gli effetti abilitativi non formalmente inibiti o rimossi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che è legittimo (e non è, quindi, illegittimo per intervenuto superamento del termine di 18 mesi), l’atto di annullamento in autotutela che abbia ad oggetto una SCIA formatasi in data anteriore alla riforma di cui alla l. 124/2015, attesa l’irretroattività degli effetti della suddetta riforma. Pertanto, trova applicazione la versione della disposizione antecedente alle citate modifiche normative, che impone, comunque, un termine ragionevole.
Si ricorda che l’attuale testo dell’art. 21-nonies l. 241/1990 assegna alla P.A. un termine di 12 mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la SCIA è un atto di natura privata e ciò esclude che l’Autorità procedente debba comunicare al segnalante l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 prima dell’esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 37, co. 2 d.P.R. 380/0101, secondo cui, quando le opere realizzate in assenza di SCIA consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo ex art. 3, co. 1, lett. c d.P.R. cit., eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’Autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
Trattasi di una sanzione specifica prevista per il caso di abusi su immobili vincolati da irrogarsi a carico del responsabile dell’abuso, il quale può essere soggetto diverso dal proprietario.
Nel caso di specie, il proprietario destinatario della sanzione riusciva a dimostrare di avere ceduto in comodato d’uso (con contratto registrato) l’immobile al proprio figlio, il quale pertanto era da ritenersi il responsabile dell’abuso e al quale andava diretta l’impugnata sanzione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che a fronte di un provvedimento del giudice penale che si limita ad accertare l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione è d’obbligo per la P.A. un approfondimento istruttorio e un’autonoma valutazione circa il rilievo che assumono i fatti (eventualmente provati nella loro intrinseca sussistenza) nel formulare il giudizio in materia di affidabilità del soggetto richiedente.
Nel caso di specie, il Consiglio ha annullato il diniego opposto dalla Prefettura all’istanza del privato che chiedeva di diventare Guardia particolare giurata venatoria volontaria, diniego motivato sulle risultanze di un procedimento penale estinto per prescrizione, senza alcuna ulteriore istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che, ai sensi dell’art. 106, co. 3 c.p.a., contro le sentenze dei TAR la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello. La previsione va interpretata nel senso che contro le sentenze dei TAR è ammesso solo il rimedio della revocazione straordinaria, e non anche quello della revocazione ordinaria. Infatti, dato che i termini della revocazione ordinaria sono identici ai termini dell’appello, i vizi di revocazione ordinaria delle sentenze dei TAR si convertono in motivi di appello e si fanno valere con il rimedio dell’appello. L’impedimento “oggettivo” a proporre appello ricorre solo nel caso di revocazione straordinaria e non può logicamente ricorrere in caso di revocazione ordinaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’art. 395, n. 3 c.p.c. (che consente la revocazione straordinaria delle sentenze «se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario») può essere attivato solo dalla Parte che, senza alcuna colpa propria, non abbia potuto produrre in giudizio una “prova già esistente”, con ciò dovendosi intendere una prova documentale, precostituita alla decisione impugnata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c. deve consistere in una disamina distratta di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.
L’errore deve apparire con immediatezza ed essere di inconfutabile rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che non è applicabile il meccanismo di non annullabilità per vizio formale ex art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990 al vizio di incompetenza, relativa o assoluta, in quanto il principio di legalità costituzionalmente sotteso all’ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all’opposto, affermarsi che, per quanto “forte” sia l’interesse a essa sotteso, l’attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare – una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto – all’attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall’ente e dall’organo cui l’ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere.
Si segnala che la giurisprudenza non è unanime al riguardo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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