E infatti, l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 precisa che i soggetti chiamati ad esaminare le osservazioni sono il responsabile del procedimento ovvero l’autorità che rilascia il provvedimento finale, non essendo previsto un nuovo coinvolgimento degli organi consultivi intervenuti nel procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’abusività di un manufatto accertata mediante un diniego di condono (a suo tempo non impugnato) costituisce motivazione sufficiente, anche solo per relationem, della successiva ordinanza di demolizione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 175 del 27.07.2024) la l. 24 luglio 2024, n. 105, entrata in vigore il 28.07.2024, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
La legge di conversione è disponibile al seguente link:
Rispetto al decreto-legge, la novità più rilevante della legge di conversione è l’introduzione nel T.U. edilizia dell’art. 34-ter (L), rubricato Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, ai sensi del quale gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della l. 10/1977 (ossia il 30.01.1977) e che non sono riconducibili alle tolleranze costruttive di cui al precedente art. 34-bis, possono essere regolarizzati (con la procedura di cui al medesimo art. 34-ter), sentite le PP.AA. competenti secondo la normativa di settore.
Il testo coordinato del d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024, è disponibile al seguente link:
Si allega un testo a fronte del d.P.R. 380/2001, nella versione precedente alla novella, in quella successiva al d.l. 69/2024 e in quella attualmente vigente (dopo la l. 105/2024).
Per “Autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica” nelle ipotesi di autorizzazione, evidenzia il TAR Veneto, si deve concretamente verificare quale sia il soggetto competente a cui la Regione abbia eventualmente delegato il potere, ai sensi dell’art. 146, co. 6 d.lgs. n. 42/2004; la Soprintendenza, al contrario, è competente nelle diverse ipotesi di valutazione della compatibilità paesaggistica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha giudicato non applicabile il principio della proporzionalità tra lesione del bene tutelato e sanzione nell’ipotesi di abuso su un’area coperta da vincolo paesaggistico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’anteriorità dell’intervento rispetto al sorgere del vincolo non esime l’Autorità dall’esprimere il proprio parere, valutando la compatibilità dell’opera con il bene oggetto di tutela.
La prova di tale anteriorità da parte del privato, peraltro, deve essere rigorosa, non essendo ammessa l’inversione dell’onere probatorio mediante la mera produzione di principii di prova.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che la rinnovazione, a distanza di anni, di un decreto di vincolo monumentale, in cui si specificano le prescrizioni sull’immobile, non ha effetto sanante per le opere con esso in contrasto, anche se tale rinnovo è intervenuto successivamente. È poi irrilevante che quel tipo di opere sia diffuso anche sugli immobili vicini, in quanto il vincolo monumentale è specificamente parametrato sull’immobile a cui attiene.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, ai sensi della l. R.V. n. 21/2004 (di applicazione ed integrazione della normativa statale sul III condono), requisito fondamentale per poter poi valutare in concreto l’intervento da condonarsi è che lo stesso non sia in via generale precluso dalla disciplina di tutela del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-bis, co. 3 c.c., nella parte in cui non prevede come familiare – ai fini dei diritti a lui riconosciuti nell’ambito di un’impresa familiare – anche il convivente di fatto e come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto; per l’effetto, è stata dichiarata, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter c.c.
Tali norme violavano il diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, co. 1 Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l’art. 3 Cost. risultava violato, per la contraddittorietà logica dell’esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza che si allega, hanno affermato che:
- nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale;
- la condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani l’offerente da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, oltre ad integrare il reato di cui all’art. 353 c.p., può integrare altresì quello di cui all’art. 629 c.p., ove abbia causato un danno patrimoniale derivante dalla perdita di una seria e consistente possibilità di ottenere un risultato utile per effetto della partecipazione alla predetta gara.
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