16 Giugno 2023
Il TAR Veneto evidenzia che il cd. d.l. Semplificazioni (d.l. n. 76/2020) ha ampliato le possibilità di applicazione del criterio del prezzo più basso nelle procedure ad evidenza pubblica, ponendo come unico limite i divieti di cui all’art. 95, co. 3 del (vecchio) Codice Appalti (d.lgs. n. 50/2016), il che include i “contratti e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo”: in tali ipotesi, vi è l’obbligo di procedere a gara secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Giudice ha precisato che la preferenza di un criterio rispetto all’altro, connessa ad esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure, non richiede particolare motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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