Il TAR Veneto ricorda che la mancata presentazione della domanda di agibilità di un immobile non ha quale propria conseguenza l’ordine di demolizione, ma solo una sanzione pecuniaria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nella seduta di venerdì 19 luglio, la Camera, con 155 voti favorevoli, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (A.C. 1896-A). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
Si allega il testo commentato reso disponibile dal servizio studi della camera.
La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, co. 2 d.l. 76/2020, come convertito nella l. 120/2020, norma che prevede, sino al 31 dicembre 2024, per le condotte commissive degli agenti pubblici una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa (o resp. erariale) alle sole ipotesi dolose.
Nel configurare tale forma di responsabilità, il legislatore deve tenere conto di due esigenze fondamentali: da un lato, quella di tenere ferma la funzione deterrente, al fine di scoraggiare i comportamenti dei funzionari che pregiudichino il buon andamento della P.A. e gli interessi degli amministrati; dall’altro, quella di evitare che il rischio dell’attività amministrativa sia percepito dall’agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all’azione, pregiudicando, anche in questo caso, il buon andamento (cd. fuga dalla firma dei provvedimenti).
La Corte costituzionale ha chiarito che, a regime, non è immaginabile una disciplina normativa che limiti la responsabilità amministrativa alla sola ipotesi del dolo, con esclusione della colpa grave, perché in tal modo i comportamenti macroscopicamente negligenti non sarebbero scoraggiati e, pertanto, la funzione deterrente ne sarebbe irrimediabilmente indebolita.
Tuttavia, una siffatta limitazione non potrebbe ritenersi irragionevole ove riguardi esclusivamente un numero circoscritto di agenti pubblici o specifiche attività amministrative, allorché esse presentino, per le loro caratteristiche intrinseche, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l’azione amministrativa.
La norma in commento si giustifica in relazione al peculiarissimo contesto economico e sociale in cui l’emergenza pandemica da COVID-19 aveva determinato la prolungata chiusura delle attività produttive, con danni enormi per l’economia nazionale e ovvie ricadute negative sulla stessa coesione sociale e la tutela dei diritti e di interessi vitali per la società. Per superare la grave crisi e rimettere in movimento il motore dell’economia, il legislatore, non irragionevolmente, ha ritenuto indispensabile che la P.A. operasse senza remore e non fosse, al contrario, a causa della sua inerzia, un fattore di ostacolo alla ripresa economica.
Le successive proroghe, invece, sono connesse all’inderogabile esigenza di garantire l’attuazione del PNRR e la conseguente ripresa di un sentiero di crescita economica sostenibile, oltre che il superamento di alcuni divari economici, sociali e di genere.
Da ultimo, la Corte costituzionale, in vista dell’imminente scadenza temporale dell’ultima proroga in parola, ha sollecitato il legislatore al varo di una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di ristabilire una coerenza tra la sua disciplina e le strutturali trasformazioni del modello di amministrazione e del contesto istituzionale, giuridico e sociale in cui essa opera.
Sia consentito esprimere una preoccupazione (dai contorni, però, indefiniti anche allo scrivente) per il fatto che il legislatore – con il beneplacito della Consulta – possa disporre normative eccezionali (seppur temporanee, ma comunque dirompenti entro il grande argomento del controllo del buon operato della P.A.) che, rimanendo immutate, vengono giustificate dapprima con le esigenze di superamento della pandemia (con il tributo di morti che è costata) e a seguire con il celeberrimo PNRR, il quale, alla fin fine, ha a che fare con la “ricchezza delle nazioni” (cit. Adam Smith).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto afferma la congruità della sanzione della cessazione dell’attività (oltre che la sua automaticità e vincolatività) ad un’ipotesi di cd. boat & breakfast, non espressamente normato dalla disciplina regionale in materia di attività ricettive ma fattovi rientrare in via intepretativa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha qualificato come “nuova costruzione” (e non come ristrutturazione) una demolizione con ricostruzione del volume preesistente su diverso sedime e con diversa sagoma. Si precisa però che l’intervento denegato risaliva al 2014, e dunque prima della riforma del concetto di ristrutturazione di cui al d.l. 76/2020.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione può essere superato solo dal ripristino dello stato dei luoghi; la rinnovazione di tale atto è dovuta solo se vi sono fatti nuovi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che la P.A. non è tenuta a mettere in dubbio i dati in suo possesso, quando gli stessi vengono forniti dai privati; eventuali discrepanze possono emergere in sede di istruttoria, ma solo se il privato sceglie di parteciparvi (privato che non potrà poi lamentarsi, se era stato invitato a partecipare al contraddittorio ma è rimasto inerte).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2024, n. 163 laLegge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione del D.L. n. 63/2024 (c.d. “Decreto Agricoltura”) con cui si confermano le disposizioni di contenimento sull’uso del suolo agricolo, con lo stop a nuovi impianti fotovoltaici o a estensione di quelli esistenti in aree agricole, fatti salvi quelli destinati al c.d. "Parco Agrisolare”, finanziati con Fondi PNRR.
Il TAR Veneto sottolinea che, in un’ipotesi di debenza di oneri di urbanizzazione (e richiesta di loro ripetizione), è onere del privato provare sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (artt. 2697 e 2698 c.c.). Se ciò non avviene, deve essere dichiarata la sua soccombenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che, nell’ipotesi di domanda di risarcimento danni da provvedimento illegittimo, interrompe la catena causale la mancata impugnazione dello strumento urbanistico sopravvenuto che riduce la capacità edificatoria del privato, ledendo quindi direttamente il suo interesse legittimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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