Il TAR Veneto ha affermato che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare che un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici precluda l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Sezione II del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito su quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.
Da un lato, la giurisprudenza dominante ritiene che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini – cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di (in)utilizzo del titolo – ha efficacia ex nunc e non ex tunc e, quindi, non implica l’obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive), ove queste risultino conformi al progetto approvato con il PdC, ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l’esecuzione delle opere non ancora ultimate. Con la conseguenza che, in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all’intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.
A sostegno, si afferma che, se l’art. 31 d.P.R. 380/2001 ha previsto per gli “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” l’ingiunzione alla rimozione o alla demolizione, il successivo art. 38 ha disciplinato il particolare caso di “interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato”, prevedendo la possibilità che in luogo dell’ingiunzione a demolire possa essere applicata una sanzione pecuniaria che quindi lasci salve le opere.
E tuttavia, nel caso di specie il TAR Napoli, in prime cure, aveva affermato che, sebbene il PdC decada – decorso inutilmente il termine di conclusione dei lavori – per la sola parte non eseguita, il mantenimento delle opere presuppone la possibilità di portare a compimento l’opera iniziata; diversamente opinando, dovrebbe ammettersi la possibilità per il privato titolare di un PdC di abbandonare l’opera incompiuta – specie se funzionalmente non autonoma – con ingiustificato deturpamento del contesto circostante, specie se l’opera contrasti con la regolamentazione urbanistica dell’area (peraltro nel caso in questione, il privato si è visto respingere per due volte un progetto di completamento, in virtù di atti cui prestava acquiescenza).
La Sezione II del Consiglio di Stato ha ritenuto questa tesi “non irragionevole”, ma “in frizione” con la giurisprudenza prevalente, da cui la rimessione all’Adunanza Plenaria.
Si osserva che questa vicenda suscita degli interrogativi di più ampio respiro. Supponiamo che un privato ottenga un PdC per realizzare un condominio di 12 metri, ma ne realizzi uno di 11 metri, che però rispetta tutte le possibili norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie ecc.: quel condominio è abusivo? Oppure il PdC – che ha natura autorizzatoria, cioè è volto a rimuovere un limite all’esercizio dello ius aedificandi insito in ogni diritto di proprietà immobiliare, attribuendo così una facoltà, non un dovere, al privato – può essere legittimamente sfruttato “solo in parte”?
In alcuni casi, peraltro, sembra di poter dire che i lavori non completati costituiscano di fatto una totale difformità oppure una variazione essenziale rispetto all'opera assentita e, quindi, assomigliano molto a un abuso edilizio.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune chiedeva al privato di pagare la somma di euro 553.267,37 (10% del costo di costruzione), per aver realizzato un Parco eolico non conforme al progetto approvato, a titolo di asserita intervenuta decadenza dal beneficio dell’esenzione (per le opere destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili) disciplinata dall’art. 49 d.P.R. 380/2001.
Il TAR Sardegna ha affermato che l’art. 49 d.P.R. 380/2001 contempla due distinti termini:
a) l’obbligo, posto a carico del Comune, di segnalare all’Amministrazione finanziaria (A.f.), entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza da un’agevolazione fiscale. Questo termine (di ordine procedimentale) attiene alla relazione intersoggettiva pubblica fra Comune ed A.f. e non ha natura perentoria e/o decadenziale, in quanto nessuna sanzione viene esplicitamente imposta dal legislatore;
b) la prescrizione, in tre anni, del diritto soggettivo alla pretesa da parte dell’A.f. dalla data di ricezione della segnalazione del Comune. Se il termine spira (e viene eccepito), rimane estinto il diritto del creditore al recupero delle somme inizialmente oggetto di agevolazione fiscale. Poiché il termine è ancorato alla segnalazione da parte del Comune, il TAR si interroga su quanto tempo abbia il Comune per effettuarla e sembra rispondere che vige l’ordinario il termine di prescrizione civilistico ordinario decennale, previsto dall’art. 2946 c.c., per definire, in generale, ogni assetto pecuniario fra le parti.
Nel caso di specie, il TAR non ha ravvisato alcuna difformità dell’opera realizzata dal titolo rilasciato, cosicché mancava la causa dell’obbligazione e il Comune non poteva esigere alcunché, al di là del rispetto dei termini di prescrizione.
Si segnala, per completezza, che sulla sentenza in commento grava un appello, non ancora deciso dal Consiglio di Stato.
Post di Daniele Iselle
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Il TAR Veneto ha affermato che la chiusura del portico costituisce un intervento edilizio che determina una trasformazione edilizia e incrementa la superficie e la volumetria dell’immobile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che è legittimo il diniego di permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune senza prima acquisire i necessari pareri della Commissione edilizia e della Commissione per la salvaguardia di Venezia, poiché il diniego era motivato in ragione del contrasto degli interventi realizzati con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, senza compiere valutazioni discrezionali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’esercizio dell’autotutela amministrativa costituisce manifestazione di un potere ampiamente discrezionale, che presuppone la valutazione circa l’esistenza di un interesse pubblico prevalente (e diverso dal mero ripristino della legalità violata, ove tale ipotesi ricorra) alla rimozione del provvedimento ed un’attenta ponderazione degli interessi privati coinvolti nella fattispecie, tenendo conto, altresì, del tempo trascorso.
L’ampia discrezionalità che connota l’esercizio del suddetto potere e le esigenze di certezza dei rapporti giuridici esclude – salve le ipotesi di legge e quelle in cui lo impongano evidenti ragioni di giustizia ed equità – finanche l’obbligo per la P.A. di provvedere su eventuali istanze provenienti da privati, a cui è riconosciuta natura di meri atti sollecitatori dell’esercizio di un potere officioso.
Nel caso di specie, era legittimo il diniego rilasciato sull’istanza di autotutela che mirava all’annullamento di una concessione permanente di passo carraio su una strada privata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che è immediatamente lesivo l’atto con cui il Comune impone al privato un immediato obbligo specifico di pagamento di un’ingente somma a titolo di costo di costruzione di opera difforme, entro un termine certo.
Il TAR ha precisato che le controversie sugli oneri concessori rientrano tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. Veneto afferma che la realizzazione di un metanodotto non richiede il rispetto della procedura ordinaria di variante urbanistica prevista dalla l.r. Veneto n. 11/2004, essendo applicabile la normativa derogatoria dettata dall’art. 52 quater del d.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazione per le opere strategiche. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda che la scelta localizzativa di tale infrastruttura è rimessa all’ampia discrezionalità del Comune.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il privato, qualora voglia censurare le valutazioni ambientali compiute dalla P.A. nel contesto di infrastrutture strategiche, ha l’onere di impugnare il parere VIA unitamente alla delibera CIPE di approvazione del progetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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