Il TAR Veneto ha accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento serbato da un’IPAB in merito alle istanze presentate dall’appaltatrice ai fini del riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1-septies d.l. 25 maggio 2021, n. 73 per i lavori eseguiti.
Il TAR ha offerto una pregevole ricostruzione di tale normativa sui prezzi d’appalto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 14 d.l. 669/1996 (“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”) si applica in caso di condanna della P.A. al pagamento di una somma predefinita, liquida ed esigibile.
È invece ammissibile un’azione di ottemperanza anche entro i 120 giorni, laddove si voglia portare ad esecuzione una sentenza del G.A. che non quantifica e liquida la somma dovuta dalla P.A. a titolo di risarcimento del danno, limitandosi ad accertare l’an debeatur e a dettare i criteri di liquidazione, rimettendone la concreta quantificazione, in prima battuta, all’accordo delle parti e solo in via succedanea alla determinazione giudiziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda alcuni noti principi che regolano la repressione degli abusi edilizi. In particolare, il Collegio ricorda che l’esatta quantificazione dell’opera abusiva e dell’area da acquisire, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve avvenire necessariamente in sede di inottemperanza, non essendo vincolante la sua indicazione (o omessa indicazione) nell’ordine di demolizione; analogamente, il comando di rimessione in pristino non richiede il previo parere della C.E.C., dato che si tratta di un atto dovuto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, quando vi sono una pluralità di interventi edilizi su una stessa area, la natura e l’entità della trasformazione in tal modo apportata al territorio devono essere valutate in termini unitari, ovvero con riferimento alla totalità delle opere eseguite. In tal senso, la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere che sono state eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio non deriva da ciascun intervento singolarmente considerato, ma dai lavori complessivamente considerati nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che grava sul privato – e non sulla P.A. - l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia.
Tale prova deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, considerata la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi, non sussiste alcuna possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, di conseguenza, neppure di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha risposto che l’eventuale mancata adozione di provvedimenti repressivi riguardo a presunte situazioni di abuso, analoghe a quelle del ricorrente, potrebbe forse acquisire rilievo sul piano delle responsabilità e della possibile valutazione dei presupposti per l’ulteriore dilatazione dell’attività di controllo del territorio, ma non può costituire di per sé sola una circostanza idonea a provare l'abusività.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora all’atto unilaterale d’obbligo del privato abbia fatto seguito l’espressa accettazione da parte del Comune (a mezzo di una delibera della Giunta comunale), si deve ritenere conclusa una convenzione urbanistica sussumibile nella categoria degli accordi tra privati e P.A. ex art. 11 della l. 241/1990, sottoposta, ove non diversamente previsto, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Il TAR ha specificato che le obbligazioni assunte del privato, in caso di suo decesso, transitano nel patrimonio degli eredi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, in materia di convenzioni urbanistiche, ha affermato che l’art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda di condanna all’adempimento della prestazione principale e quella di condanna al pagamento della penale per inadempimento della stessa prestazione, ma non esclude che la parte possa domandare cumulativamente l’adempimento della prestazione principale e la corresponsione della penale se questa è stata stipulata per il danno da ritardo nell’adempimento della medesima.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la convenzione di lottizzazione – quale strumento eventuale di attuazione del PRG – deve essere intesa quale accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 l. 241/1990 in quanto espressione dell’esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto e in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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