Il TAR Veneto ha ritenuto fondato il ricorso in cui si contestava l’illegittimità della motivazione del provvedimento, per avere la P.A. dichiarato dapprima che un intervento era ammissibile e sanabile, e successivamente no, sulla base solamente del fatto che lo stesso riguardava una parte di immobile ritenuta non sanabile (e non invece di autonome ragioni, dichiarandolo espressamente – al contrario – conforme dal punto di vista urbanistico).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la censura relativa alle possibili conseguenze della mancata ottemperanza ad un ordine di ripristino, non essendone ancora stata dichiarata l’inottemperanza medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Pubblichiamo lo stuidio relativo al consumo di suolo 2021/2022 elaborato da Ispra e presentato ieri 25/10/23 a Genova.
In estrema sintesi risulta che:
1) l'incremento nazionale è stato di circa 77 kmq. ovvero il +10%: si tratta dell'incremento più elevato degli ultimi 11 anni;
2) il consumo di suolo pro-capite è aumentato di 2, 46 mq/abitante, passando dai 348 mq/abitante del 2006 a 364 mq/abitante nel 2022;
3) a livello regionale, gli incrementi maggiori hanno riguardato in ordine di entità, la Lombardia (908 ettari), il Veneto ( 739 ettari), la Puglia ( 718 ettari), l'Emilia-Romagna (635 ettari) e il Piemonte (617 ettari).
Il TAR Veneto sottolinea la normativa che permette, in caso di assoluta urgenza, di poter intervenire su un bene monumentale con gli “interventi provvisori indispensabili” per evitare danni al bene tutelato, purché ne venga data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, con trasmissione del progetto di intervento per la sua valutazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune esercitava la prelazione sulla cessione di una quota indivisa di un bene culturale, che il privato avrebbe voluto permutare con il proprio comproprietario (quest’ultimo così avrebbe ottenuto la piena proprietà del bene culturale, mentre il privato avrebbe ottenuto altri immobili nel medesimo Comune).
Il TAR Veneto ha annullato la delibera consiliare di prelazione, per non aver adeguatamente motivato la sussistenza dell’interesse pubblico, a fronte del fatto che la proprietà è indivisa e che il privato non ha alcuna disponibilità ad una divisione volontaria, nonché del fatto che gli uffici sono attualmente oggetto di locazione, il che ostacola la progettata destinazione a finalità culturali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato ratione temporis che la disposizione di cui all’art. 19 d.P.R. 233/2007 tutela l’esigenza di coordinamento che si presenta solamente quando si realizzi l’eventualità della contestuale apposizione di vincoli che appartengono ad entrambe le “classi” di interesse, con la conseguenza che l’acquisizione del parere del comitato di coordinamento si impone nei soli procedimenti di tutela di un bene meritevole di interesse tanto sotto il profilo culturale quanto sotto il profilo paesistico.
Attualmente, la disciplina di riferimento si rinviene nel d.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la Città antica di Venezia e le isole sono qualificate come zone di urbanizzazione consolidata, alle quali non si applica la l.r. Veneto 14/2017 in materia di consumo di suolo (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. a l.r. cit.).
Post di Alberto Antico – avvocato
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La giurisprudenza ha introdotto la categoria dell’atto definito di mero ritiro, ovvero di un provvedimento che elimina dal mondo giuridico un atto che non era produttivo di effetti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato, con precipuo riferimento alle ipotesi di ristrutturazione abusiva, ex art. 33 del d.P.R. n. 38072001, rimette all’Adunanza Plenarie alcune interessanti questioni in materia di cd. fiscalizzazione dell’abuso.
Il Collegio si chiede se l’applicazione dei valori previsti dalla l. n. 392/1978 (cd. legge sull’equo canone) debba essere ancora al momento di realizzazione dell’opera, a quello della denuncia dell’abuso o a quello in il Comune scopre la difformità e, soprattutto, se tale valore debba essere attualizzato alla data di realizzazione dell’abuso o al momento di pagamento della relativa sanzione.
In attesa del pronunciamento, si auspica che l’Ad.Pl. possa fornire alcuni chiari criteri interpretativi anche nelle differenti ipotesi previste dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 relativo alle parziali difformità oggetto di cd. fiscalizzazione.
Sul punto, mi sia consentita una considerazione.
Nell’ordinanza di rimessione il Consiglio di Stato ricorda, in via incidentale, che, secondo la più recente giurisprudenza (cfr. sentenza CdS n. 3671/2023), la cd. fiscalizzazione sulle parziali difformità dovrebbe sempre essere applicata dai Comuni ai sensi del d.m. 18.12.1998, ovvero in base all’ultimo decreto emesso in esecuzione dell’art. 22 l. n. 392/1978, a prescindere dalla data di materiale esecuzione dell’abuso, ovvero se antecedente o meno al 31.12.1975.
E ancora, il Consiglio di Stato ritiene che tale valore andrebbe sempre attualizzato alla data di irrogazione della sanzione.
La spiegazione di ciò sarebbe quella di impedire, per il privato, di lucrare, a danno della collettività, del mero decorso del tempo, corrispondendo una somma esigua: “si perverrebbe alla paradossale e non accettabile conclusione di consentire a colui che ha commesso l’abuso di lucrare effetti vantaggiosi dall’inerzia dell’Amministrazione nel perseguire l’abuso stesso”.
Personalmente, nutro dubbi sulla correttezza di tale ragionamento, come evidenziato dal TAR Torino n. 598/2022, oggetto del gravame suddetto.
Spesso e volentieri, infatti, gli attuali proprietari degli immobili abusivi che non possono essere sanati, ma che devono essere fiscalizzati, ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, sono assolutamente incolpevoli dinanzi a difformità edilizie, a volte anche lievi, commesse dai precedenti venditori e/o da parenti ormai defunti e/o da terzi soggetti.
Se così è, l'esigenze di giustizia sociale perseguita dal Consiglio di Stato nella summenzionata decisione non avrebbe dovuto portare, forse, ad una conclusione differente?
Al Massimo Organo della Giustizia Amministrativa l’ardua sentenza.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’apertura di un cancello costituisce attività edilizia libera, la quale non potrebbe essere oggetto di intervento di ripristino in assenza di prescrizioni urbanistiche contrarie.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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