29 Maggio 2023
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale in Z.T.O. F1d – zone per parcheggi di standard parcheggio P1 esistente.
Il privato lamentava il mancato rispetto di questa sotto-zonizzazione.
Il Comune eccepiva che, laddove la proprietà dell’area d’insediamento dell’opera pubblica sia della stessa P.A. che ne cura l’esecuzione e non sia quindi necessario far ricorso all’espropriazione, l’opera pubblica potrebbe essere legittimamente autorizzata su qualsiasi area classificata come Z.T.O. F.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
L’art. 7 d.P.R. 380/2001 richiama la validazione ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 554/1999, che ha contenuto meramente dichiarativo e non costitutivo della sussistenza di tutti i presupposti giuridici e tecnici di fattibilità del progetto, perciò presuppone la conformità dell’opera alle previsioni urbanistiche vigenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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