Direttiva esplicativa del Presidente del Consiglio di Stato sul processo amministrativo

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi ha emanato una direttiva rivolta ad assicurare un’applicazione omogenea della normativa emergenziale introdotta dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha abrogato l’art. 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e ha introdotto nuove misure sul processo amministrativo, applicabili dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, e ulteriormente fino al 30 giugno 2020.

Direttiva esplicativa dl n 18 2020_signed

La giustizia amministrativa in quarantena con stato confusionale

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

L’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per fronteggiare l'emergenza  sanitaria, ha introdotto una articolata e confusa serie di disposizioni provvisorie in materia di processo amministrativo (fatta perlopiù di sospensione di termini e di udienze e di rinvii).

In primo grado, davanti ai TAR, ordinariamente (nel sistema normale del codice processuale già in vigore, intendo, non adesso che c'è l'emergenza) le sospensive e i meriti vengono decisi da un collegio di tre magistrati; in appello, davanti al Consiglio di Stato, da collegi di cinque magistrati; gli avvocati possono partecipare alle udienze e parlare.

L'emergenza sanitaria adesso, però, esige che le persone non si spostino e non si incontrino e che, quindi, gli avvocati non possano partecipare alle udienze con i magistrati, ma anche che gli stessi magistrati non si incontrino tra di loro per formare i collegi giudicanti.  

Tuttavia i cittadini hanno diritto, entro certi limiti, di ottenere risposte dal giudice amministrativo, se non per le decisioni nel merito, che possono aspettare (del resto a questo siamo abituati, come se fosse una situazione normale aspettare una sentenza anche per  10 o 15 anni), almeno per le decisioni cautelari (alias "sospensive").

C'è un altro diritto fondamentale che deve essere garantito, quello di difesa.

Ricordiamo che l'art. 24 della Costituzione afferma solennemente che: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento". Quindi è necessario che gli avvocati siano messi in grado di dialogare con i magistrati in qualche modo e questo modo non necessariamente deve essere la presenza fisica in una udienza.

Il decreto legge 18/2020 ha disposto in modo sbrigativo quello che al Governo è potuto venuto in mente  e ieri il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi ha sentito la necessità di emanare una nota interpretativa (basta leggerla per capire in quale ginepraio siamo finiti).

Tanto perchè capiamo come funzionano le cose in questo paese, il Presidente ha correttamente precisato che le sue note "sono rivolte ad assicurare un’applicazione omogenea della normativa emergenziale... senza in alcun modo voler incidere sull’interpretazione e l’applicazione delle norme processuali da parte dei singoli magistrati e dei collegi giudicanti".

Se vogliamo volgarizzare il concetto, la confusione regna sovrana.

Io ho alcune opinioni personali su come si potrebbe fare perchè le cose funzionassero in modo più razionale: anche se non hanno alcun valore, ve le dico lo stesso, visto che siamo qui a aspettare che l'epidemia passi.

Per esempio, i ricorsi (sia in sede cautelare, sia di merito), perlomeno in primo grado davanti al TAR,  potrebbero essere decisi da un giudice monocratico, invece che da un collegio, e il dialogo con i difensori potrebbe essere effettuato nel modo più semplice del mondo: il giudice legge le carte, comunica ai difensori per email che, sulla base di quello che ha letto, intende accogliere o respingere la domanda, precisando succintamente perchè si è orientato così, e assegnando loro un breve termine per segnalare eventuali errori o incomprensioni, fatti nuovi, novità normativa o giurisprudenziali o altre indicazioni rilevanti ai fini della decisione. E poi decide definitivamente.

Se fosse una legge a imporre questo modus procedendi, sarebbe evidentemente superata la tradizionale obiezione secondo la quale il giudice non potrebbe anticipare alle parti la sua decisione, per non essere ricusabile, ai sensi dell'articolo 52 del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del codice del processo amministrativo.

A me l'idea non sembra falotica: come faccio a difendere il mio cliente in ogni stato del procedimento (lo stato indica le fasi del processo all'interno di un grado, vale a dire il primo grado o appello) se non sono in grado di capire come la pensa il giudice e cosa ha in mente di decidere?

In ogni caso è solo una idea, tra le tante.

Dario Meneguzzo - avvocato

Ordinanza di demolizione e sequestro penale dell’immobile

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

Il TAR Catania ha confermato il proprio orientamento, secondo cui l’ordinanza di demolizione di un immobile sottoposto a sequestro penale è nulla, ex art. 21-septies l. 241/1990, per impossibilità giuridica dell’oggetto del comando.

Si segnala che la questione non è pacifica in giurisprudenza.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Quali rimedi sono esperibili avverso il decreto decisorio del Presidente della Repubblica?

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

Il T.A.R. si sofferma sulla portata dell’art. 10, c. 3 del d.P.R. n. 1199/1971, che prevede di esperire il ricorso al TAR solo per vizi di procedura e di forma propria del decreto.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Principi utili in materia di giudizio di inaffidabilità da parte della Stazione appaltante

20 Mar 2020
20 Marzo 2020

Li ha affermati il TAR Veneto.
Nel caso di specie, il concorrente era escluso per non aver dichiarato nel DGUE che nel casellario informatico dell’ANAC risultava a suo carico un’annotazione per inadempimenti contrattuali, salvo poi ammettere in sede di soccorso istruttorio di essere colpevole di gravi illeciti professionali.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Decadenza del Permesso di Costruire

19 Mar 2020
19 Marzo 2020

Nel caso di specie, i privati siglavano con il Comune una convenzione di lottizzazione nella quale, tra le altre cose, si impegnavano a realizzare un’area verde attrezzata, rilasciando apposita polizza fideiussoria.

Il Comune rilasciava un PdC per la realizzazione di detta area verde: tuttavia, dopo aver accertato il decorso del tempo di decadenza del PdC stesso nell’inerzia dei privati, procedeva ad escutere la polizza fideiussoria.

Il TAR Sardegna, dopo aver affermato la propria giurisdizione in merito, ha offerto alcuni principi utili sulla decadenza del Permesso di Costruire.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Principi utili in materia di accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii.

19 Mar 2020
19 Marzo 2020

Il TAR Veneto ha affermato che gli accordi pubblico-privati ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 ss.mm.ii. costituiscono un’ipotesi di accordi integrativi del provvedimento e mirano al raggiungimento di un’intesa tra Comune e privati nelle scelte di pianificazione urbanistica: per espressa previsione normativa, essi sono soggetti alle stesse forme di pubblicità e partecipazione degli strumenti di pianificazione (cfr. comma 3 art. cit.).

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente nel contenzioso appalti

19 Mar 2020
19 Marzo 2020

Il TAR Catania ha offerto una (amplissima) ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali succedutisi in materia.

All’esito, il TAR ha affermato che è legittimo l’esame congiunto dei ricorsi principale ed incidentale anche laddove dall’accoglimento delle proposte censure il ricorrente principale non consegua un’utilità pratica attuale e concreta, dovendosi ritenere sufficiente, nell’ambito delle questioni concernenti l’affidamento di appalti pubblici, il mero interesse strumentale alla ripetizione della procedura anche qualora siffatta evenienza sia tutt’altro che certa o altamente probabile.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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Il decreto legge n. 18 del 2020 per l’emergenza coronavirus: la giustizia in quarantena

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

Pubblichiamo il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente le misure emergenziali per la pandemia.

L'art. 83 sospende i processi civili e penali e l'art. 84 quelli amministrativi

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art. 83 giustizia civile e penale

art. 84 giustizia amministrativa

Pubblichiamo di seguito una sintesi e alcune considerazioni dell'UNAA (Associazione Nazionale Avvocati Amministrativisti)

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Le fake news giuridiche ai tempi del Coronavirus

18 Mar 2020
18 Marzo 2020

C'era solo da aspettarselo: dopo i vari provvedimenti emessi per arginare l'emergenza sanitaria in corso, sul web si sono scatenati improvvisati giuristi e sedicenti esperti della materia, che hanno creato parecchia disinformazione.

La cosa più sballata che ho letto è questa: chi viola il precetto del "restate a casa", viene immediatamente punito dagli agenti di polizia con una sanzione penale pecuniaria, pari ad Euro 206,00, da pagare immediatamente, altrimenti si va in carcere.

Questa è una assurdità giuridica che farebbe accapponare la pelle a qualsiasi studente di giurisprudenza del primo anno.

Vorrei, dunque, concentrare l'attenzione su questa fake che circola ormai da diversi giorni, senza entrare nel merito di altri aspetti, quali ad esempio la questione della falsa dichiarazione resa agli agenti, ovvero l'eventuale violazione del recentissimo obbligo di dichiarare la non positività.

A ben vedere, l'unico specifico riferimento ad una norma penale contenuto nei vari decreti intervenuti è quella indicata dall'art. 4, comma 2, d.P.C.M. 8 marzo 2020 secondo cui "salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6".

L'art. 650 c.p. è la norma penale che punisce chi disattende un ordine impartito da un'Autorità. Ne riporto di seguito il testo: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro". 

Premesso ciò e tornando alla fake news di cui sopra, ricordiamo alcuni punti fermi:gli agenti di polizia, di fronte ad una persona sprovvista di valide ragioni per circolare, possono identificare e denunciare (ma non possono condannare); la denuncia verrà trasmessa alla competente Procura della Repubblica per l'iscrizione della notizia di reato e per l'assegnazione del procedimento ad un magistrato (Pubblico Ministero); solo a seguito di un processo il Giudice potrà, eventualmente, condannare il soggetto; i 206 Euro di ammenda rappresentano il massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, non si tratta di una somma fissa.

Non entro, poi, nello specifico tecnico, riguardante la difesa, sull'eventuale richiesta di oblazione o su altri specifici casi processuali, ma spero di avere dato alcune indicazioni di massima utili sull'argomento.

Premesse queste considerazioni giuridiche, è davvero importante, visto il periodo che stiamo vivendo, rispettare scrupolosamente le direttive che vengono impartite per contenere la diffusione del virus.

Post di Diego Giraldo - avvocato

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