La Cassazione spiega che il Comune è responsabile delle immissioni rumorose notturne prodotte dagli avventori dei locali, dopo la chiusura degli stessi, ed è soggetto all'obbligo di risarcire i danni subiti dai privati e di adottare misure volte a riportare le immissioni entro valori tollerabili
Post di Diego Giraldo – avvocato
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Il T.A.R. ricorda il valore delle F.A.Q. che, pur non essendo una fonte vincolante della gara, forniscono una sorta di interpretazione autentica delle sue clausole.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. si sofferma sulle differenze e le analogie sussistenti tra l’istituto del soccorso procedimentale e quello del soccorso istruttorio in tema di appalti pubblici.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Vi è grande dibattito in giurisprudenza sul significato da attribuire al silenzio della Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), oppure di compatibilità paesaggistica (art. 167, co. 5 d.lgs. 42/2004).
Le tesi possibili sono tre, una volta scaduto il termine di legge:
a) consumazione del potere per l’organo statale di rendere un qualunque parere (di carattere vincolante o meno);
b) permanenza in capo alla Soprintendenza del potere di emanare un parere di carattere vincolante, nonostante la decorrenza del relativo termine perentorio;
c) residua possibilità per l’organo statale di rendere comunque un parere che, però, perderebbe il carattere di vincolatività e dovrebbe essere autonomamente valutato dalla P.A. deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Il TAR Sardegna ha aderito a quest’ultima interpretazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda la normativa della l. n. 241/1990, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, circa l’obbligo di conclusione del procedimento amministrativo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Catania ha ricordato che qualsiasi atto amministrativo deve essere interpretato alla luce degli artt. 1362-1371 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che la conferenza di servizi non è un organo collegiale, bensì un modulo procedimentale, pertanto il dovere della P.A. procedente, chiamata ad adottare il provvedimento finale, di tenere conto delle posizioni prevalenti non comporta che essa debba attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle PP.AA., quanto piuttosto che debba esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in conferenza di servizi, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che la partecipazione del privato al procedimento è garantita attraverso il preavviso di rigetto e l’esame delle controdeduzioni dell’interessato senza che gravi sulla P.A. alcun obbligo di singola e specifica confutazione delle osservazioni.
Ove il preavviso di rigetto non sia stato pretermesso, nessun obbligo di specifica confutazione delle analitiche deduzioni dell’interessato grava sulla P.A., anche in virtù del principio di non aggravamento del procedimento, laddove sia assicurata al privato anticipatamente la conoscenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento finale, nonché la possibilità di interloquire in contraddittorio e collaborare all’istruttoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che il dovere della P.A. di esaminare le memorie prodotte dal privato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, se il provvedimento finale è corredato da una motivazione che rende nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Come noto, l’art. 21-octies, co. 2, II periodo l. 241/1990 prevede delle ipotesi in cui, pur a fronte di vizi del procedimento amministrativo per l’esercizio di attività discrezionale, il provvedimento finale non è annullabile per impossibilità di diverso contenuto anche se le norme sul procedimento fossero state rispettate.
Il d.l. 76/2020 ha aggiunto un III periodo al comma citato, ai sensi del quale questa regola non si applica in caso di mancato invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il che ha ribaltato un orientamento prima diffuso in giurisprudenza.
Il TAR Sardegna ha affermato che questa novella trova applicazione solo per i provvedimenti emanati successivamente all’entrata in vigore del d.l. 76/2020.
Post di Alberto Antico – avvocato
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